Motivi di Appello Generici: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’esito di un processo non si decide solo nel primo grado di giudizio. La fase delle impugnazioni è cruciale, ma per avere successo richiede il rispetto di regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: i motivi di appello generici, che non affrontano specificamente le argomentazioni della sentenza, sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dal Tribunale per il reato di furto in concorso. La condanna si basava su prove ritenute schiaccianti, in particolare le immagini nitide registrate da un sistema di videosorveglianza e le testimonianze delle commesse dell’esercizio commerciale derubato. La difesa decideva di presentare appello, ma la Corte d’Appello lo dichiarava inammissibile. Non contenta, l’imputata, tramite il suo legale, proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Anche la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici d’appello. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende. La sentenza di condanna è così diventata definitiva.
Le Motivazioni: Perché i Motivi di Appello Generici Portano alla Sconfitta
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni della sua decisione. Il problema principale risiedeva nella natura del ricorso, che era una mera replica dei motivi di appello generici già presentati in secondo grado.
L’atto di appello, hanno sottolineato i giudici, non può essere una semplice lamentela o una generica riaffermazione di innocenza. Deve essere una critica puntuale e argomentata della sentenza che si intende contestare. Nel caso specifico, la difesa non si era confrontata con gli elementi chiave su cui si fondava la condanna:
1. Le prove video: Il ricorso non spiegava perché le immagini della videosorveglianza, che secondo i giudici di merito erano chiarissime, dovessero essere interpretate diversamente.
2. Le testimonianze: Non veniva mossa alcuna critica specifica al contenuto delle dichiarazioni delle testimoni.
In sostanza, il ricorso era ‘aspecifico’: non attaccava le fondamenta logico-giuridiche della decisione di primo grado, limitandosi a una contestazione vaga.
Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibili anche i ‘motivi aggiunti’ presentati successivamente, con cui si contestavano un’aggravante e la recidiva. La giurisprudenza, infatti, stabilisce che i motivi nuovi devono avere una connessione funzionale con quelli originari. Se l’appello principale è totalmente generico e non tocca certi punti, non è possibile ‘agganciare’ nuove contestazioni specifiche su quegli stessi punti in un secondo momento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito fondamentale per ogni difensore. L’atto di impugnazione deve essere un lavoro di precisione. Non basta dissentire dalla sentenza; è necessario smontarla pezzo per pezzo, evidenziandone le presunte debolezze, le contraddizioni o gli errori di diritto. Un appello che non dialoga con la motivazione della sentenza impugnata è un atto sterile, che non solo non ha possibilità di successo, ma espone il proprio assistito a ulteriori costi. La specificità non è un vezzo formale, ma l’essenza stessa del diritto di difesa nella fase delle impugnazioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi di appello erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni e le prove (immagini di videosorveglianza, testimonianze) che avevano fondato la sentenza di condanna di primo grado.
È possibile presentare motivi nuovi o aggiunti in appello?
Sì, ma devono essere funzionalmente connessi ai temi già trattati nei motivi dell’impugnazione principale. Se l’atto principale è generico e non contesta specifici punti (come le aggravanti o la recidiva nel caso di specie), i motivi aggiunti su tali punti saranno inammissibili.
Quali sono le conseguenze concrete della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali e a versare una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di condanna nei confronti di costei pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 21 settembre 2017, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. (fat commesso in Bari il 27 settembre 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a denunciare la violazione dell’art. 591 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non si confronta con quanto puntualmente argomentato in punto di responsabilità nella sentenza di primo grado (vedasi pag. 3 in ordine al riconoscimento dell’imputata grazie alle chiarissime immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza) e nella sentenza impugnata (vedasi pag. 3, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come il difensore appellante non si fosse confrontato con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE prove illustrate dal primo Giudice nella sentenza, ovverosia con l’indicazione del contenuto della testimonianza RAGIONE_SOCIALE commesse dell’esercizio commerciale e con l’indicazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE riprese di videosorveglianza che comprovavano l’azione furtiva) e nessuna censura di contenuto determinato spiega in punto di trattamento sanzionatorio;
che i due motivi di appello aggiunti in data 3 agosto 2022, che lamentavano la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., il diniego di concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e la mancata esclusione della recidiva, erano comunque inammissibili, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari.» (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343), mentre nel caso di specie né sull’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. perì. né sulla recidiva erano stat fatti specifici motivi nell’appello principale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Presidente