Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32098 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLICORO il 06/02/1987
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente contesta violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 493-ter cod. pen. non è consentito in quanto non proposto come tema di decisione nell’ambito dei motivi di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, come emerge dal riepilogo dei motivi di appello non contestato in alcun modo dalla ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.);
considerato che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente contesta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria del trattamento sanzionatorio non è anch’esso consentito in sede di legittimità, atteso che la Corte di appello ha motivato specificamente e in modo adeguato in ordine al trattamento sanzionatorio (pag. 4 punto 3) in assenza di qualsiasi arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01, in motivazione).
Atteso che il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 luglio 2025.