Motivi Aggiunti: Limiti e Conseguenze secondo la Cassazione
Nel processo penale, la presentazione di un appello è un momento cruciale che richiede precisione e completezza. L’introduzione di motivi aggiunti è una facoltà concessa dalla legge, ma non è una porta aperta a strategie difensive tardive e slegate dal ricorso originario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, dichiarando inammissibile un ricorso proprio per la genericità e la mancanza di collegamento tra i motivi principali e quelli presentati in un secondo momento. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un soggetto, condannato in Corte d’Appello per reati fiscali in qualità di legale rappresentante di una società. Nel suo ricorso per Cassazione, la difesa lamentava l’illogicità della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva.
Tuttavia, la questione centrale è emersa con la presentazione dei motivi aggiunti. Solo in questa seconda fase, infatti, l’imputato ha introdotto per la prima volta una circostanza mai dedotta prima: quella di essere stato un semplice ‘prestanome’, un soggetto che agiva solo formalmente ma senza un reale potere decisionale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo ‘assolutamente generico’ e hanno evidenziato una netta frattura tra l’appello principale e gli argomenti successivi. L’appello originario si limitava a contestare la colpevolezza dell’imputato in modo generico, senza mettere in discussione la materialità delle condotte. La tesi del ‘prestanome’, invece, rappresentava un elemento fattuale completamente nuovo, non un semplice sviluppo delle argomentazioni precedenti.
Le Motivazioni: la Funzione dei Motivi Aggiunti
La Corte ha chiarito un principio fondamentale della procedura penale: i motivi aggiunti non possono servire a introdurre temi di indagine completamente nuovi o a sanare le lacune del ricorso principale. La loro funzione è quella di sviluppare e approfondire le censure già delineate nell’atto di impugnazione originario.
Nel caso specifico, affermare di essere un prestanome non era un’articolazione della contestazione sulla colpevolezza, ma un fatto nuovo che avrebbe dovuto essere allegato e provato fin dall’inizio. Introdurlo solo in un secondo momento, senza alcun collegamento con le doglianze iniziali, rende l’intero ricorso privo della necessaria specificità richiesta dalla legge. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante per la pratica legale. Sottolinea l’importanza di definire una strategia difensiva completa e articolata sin dal primo atto di impugnazione. L’istituto dei motivi aggiunti non può essere utilizzato come un ‘ripescaggio’ per inserire argomenti o fatti dimenticati o volutamente omessi. La difesa deve essere costruita su basi solide e coerenti fin da subito, poiché un’impugnazione generica o basata su argomenti tardivi e slegati è destinata a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse, e la condanna al pagamento delle spese.
È possibile introdurre fatti completamente nuovi tramite i motivi aggiunti di un ricorso?
No, la sentenza chiarisce che i motivi aggiunti devono essere uno sviluppo delle argomentazioni già presentate nel ricorso principale. Non possono essere utilizzati per introdurre circostanze di fatto totalmente nuove e non dedotte in precedenza, come la tesi di essere un ‘prestanome’.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘assolutamente generico’ perché i motivi aggiunti non erano collegati al motivo principale di appello. L’introduzione tardiva della difesa del ‘prestanome’ non costituiva uno sviluppo delle argomentazioni precedenti, ma un tema di indagine nuovo e distinto, rendendo l’impugnazione non ammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, poiché si presume una colpa nella proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47227 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47227 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto cne, con un unico motivo ai ricorso, Pronozescu 111Cu – imputato aei reato di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen. e 5 del dlgs n. 74 del 2000 – ha lamentato l’illogicità della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all’inammissibilità dei motivi aggiunti e della rinnovazione del dibattimento;
Considerato che il motivo è assolutamente generico, in quanto privo della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che potrebbero cnrroggere r2nnit!!2rnentn ,1 e!!2 c4nten -72 nP2 è c^mpit..mente. come i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente non siano ricollegabili al motivo principale di appello già dedotto il quale si riferisce solo alla colpevolezz dell’imputato, non contestando la materialità delle condotte di cui lo stesso, nella trt.c2 GLYPH st179-0-“2-· tk.e.r. ttGLYPH -7L04,./ GLYPH ,rar re GLYPH t2 ir.-71-tcor potendo ritenersi costituire uno sviluppo delle argomentazioni in precedenza rappresentate, avendo il ricorrente solo in sede di motivi aggiunti allegato la circostanza, sino a quel momento non dedotta, di essere un mero prestanome;
che, pertanto, il ricorso aeve essere aicniarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 12 maggio 2023