Motivi aggiunti appello: i limiti secondo la Cassazione
Con l’ordinanza n. 46640/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale della procedura penale: i limiti di ammissibilità dei motivi aggiunti appello. Questa decisione chiarisce che non è possibile utilizzare questo strumento per ampliare l’oggetto del giudizio a questioni non sollevate nell’atto di impugnazione originario, specialmente quando si tenta di contestare la responsabilità penale per la prima volta.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la condanna, presentava appello, ma le sue contestazioni si limitavano esclusivamente a due aspetti: la qualificazione giuridica dei fatti e il trattamento sanzionatorio.
Successivamente, tramite una memoria, l’imputato tentava di introdurre nuovi argomenti, i cosiddetti “motivi aggiunti”, con i quali per la prima volta metteva in discussione la sua stessa responsabilità per il reato contestato. La Corte d’Appello di Bari dichiarava inammissibili tali motivi, ritenendo che esulassero dall’ambito delle questioni devolute con l’atto di appello principale. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione e i limiti dei motivi aggiunti appello
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale, sottolineando un principio fondamentale del processo d’appello.
L’effetto devolutivo dell’appello significa che il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo sui punti della sentenza impugnata che sono stati oggetto di specifica critica da parte dell’appellante. Nel caso di specie, l’atto di appello originario non aveva mai contestato l’affermazione di responsabilità, ma si era concentrato solo su questioni di qualificazione giuridica e di entità della pena.
Di conseguenza, i motivi aggiunti appello che tentavano di introdurre per la prima volta doglianze sulla responsabilità erano da considerarsi manifestamente infondati, poiché introducevano un tema di indagine nuovo e non compreso nell’oggetto del giudizio così come delineato dall’impugnazione iniziale.
L’inammissibilità delle censure sulla qualificazione del reato
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile anche il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (prevista dal comma 5 dell’art. 73). I giudici hanno osservato che tale censura, oltre a essere formulata in modo generico, riguardava una valutazione di merito già adeguatamente esaminata e motivata dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva infatti basato la sua decisione su un dato oggettivo e rilevante: la disponibilità di una quantità di sostanza stupefacente sufficiente a confezionare 618 dosi medie, un elemento ritenuto incompatibile con l’ipotesi della lieve entità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rigoroso rispetto del principio devolutivo che governa il giudizio di appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che i motivi aggiunti appello possono servire a illustrare o specificare le censure già formulate nell’atto principale, ma non a introdurre temi di indagine completamente nuovi. Permettere il contrario significherebbe alterare l’oggetto del giudizio e violare le regole processuali che garantiscono un ordinato svolgimento del processo. La decisione della Corte territoriale di non esaminare nel merito le doglianze tardive sulla responsabilità è stata quindi considerata giuridicamente corretta e priva di vizi logici. La Corte ha inoltre evidenziato come le censure relative alla qualificazione del fatto fossero generiche e mirassero a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione logica e congrua da parte del giudice d’appello.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza riafferma un principio procedurale di grande importanza: l’atto di appello definisce i confini invalicabili del giudizio di secondo grado. I motivi aggiunti appello non sono uno strumento per rimediare a omissioni o per ampliare a piacimento il contraddittorio su punti non contestati in precedenza. La scelta delle questioni da sottoporre al giudice d’appello deve essere compiuta in modo completo e definitivo nell’atto di impugnazione originario. La violazione di questa regola comporta l’inammissibilità delle nuove doglianze, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare motivi aggiunti in appello che introducono questioni completamente nuove non sollevate nell’atto principale?
No, secondo l’ordinanza, i motivi aggiunti non possono sollevare questioni, come la discussione sulla responsabilità, se queste non erano state oggetto dell’atto di appello originario, il quale era limitato ad altri aspetti (es. qualificazione giuridica e sanzione).
Per quale ragione il motivo di ricorso sul riconoscimento della lieve entità del fatto è stato respinto?
È stato ritenuto inammissibile perché, oltre ad essere formulato in termini generici, sollevava questioni di censura già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva fornito una motivazione logica basata sulla disponibilità di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (618 dosi medie).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46640 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46640 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 24176/23 Della Fazia
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comm d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 9 settembre 2023;
Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso (e ribaditi con la citata memor relativi alla inammissibilità dei “motivi aggiunti” come dichiarata dalla Corte territorial manifestamente infondati avendo i Giudici di appello precisato che la questione relativ all’affermazione di responsabilità non era stata posta con l’appello originario che riguard esclusivamente la qualificazione giuridica dei fatti e il trattamento sanzioNOMErio, chiaramente evincibile dall’atto impugNOMErio;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, pure riproposto con la memoria citata, è conseguenza manifestamente infondato, avendo ad oggetto doglianze in tema di responsabilità che non erano state oggetto di corretta devoluzione in appello;
Ritenuto, infine, che le doglianze contenute nel quarto motivo ricorso per cassazione e ribadite nella memoria citata, che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivaz con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in se legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dall territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. ove si rappresenta la disponibilità di 618 dosi medie di sostanza stupefacente);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023