Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20.
…
I.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. NOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 25 settembre 2023 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di arresto e 3000 euro di ammenda inflitta con sentenza del 3 novembre 2021 del Tribunale di Ancona per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 256, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto perché, agendo in concorso con altra persona, trasportava, senza autorizzazione, rifiuti pericolosi costituiti da toner usati e imballaggi con residui di inchiostro racchiusi in diciotto sacchi di plastica, cinque accumulatori esausti di piombo, RAEE costituiti da un personal computer e un frigorifero, nonché altri rifiuti non pericolosi quali carta e plastica, rinvenuti sul veicolo TARGA_VEICOLO dal quale stavano scaricando parte dei rifiuti stessi per gettarli nei cassonetti. Il fatto è contestato come commesso il 4 aprile 2019.
1.1.Con unico motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla natura non occasionale del trasporto, questione non affrontata dal primo Giudice e oggetto di motivi aggiunti di appello.
2.11 ricorso è inammissibile.
3.0sserva il Collegio:
3.1.in sede di impugnazione della sentenza di primo grado l’imputato aveva lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (primo motivo) e la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio;
3.2.con motivi aggiunti aveva dedotto l’insussistenza del reato (primo motivo aggiunto) e la mancanza di prova circa la quantità, natura e qualità delle cose trasportate, l’irregolarità delle operazioni di classificazione dei rifiuti (secondo motivo), e invocato la restituzione del mezzo sequestrato utilizzato per il trasporto dei rifiuti;
3.3.1a Corte di appello ha rigettato tutti i motivi confermando la pronuncia impugnata e condannando l’appellante al pagamento delle spese;
3.4.questi se ne duole con l’unico motivo di ricorso che riprende le questioni poste con i motivi aggiunti (non lamentando più il ricorrente la mancata applicazione della causa di non punibilità e la severità della condanna);
3.5.sennonché i motivi aggiunti non potevano essere proposti perché estranei ai temi devoluti con l’appello principale, con conseguente loro inammissibilità;
3.6.i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 – 01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 280783 – 01, che ha ritenuto afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, investita dall’appello originario, e quello inerente la configurabilità di un’aggravante, con conseguente inammissibilità di quest’ultimo; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 280294 – 01, che ha precisato che la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitunn”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, G., Rv. 259740 – 01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, COGNOME, Rv. 254301 – 01; Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Sisic, Rv. 230281 – 01);
3.7.è stato conseguentemente affermato che nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell’impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l’atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Giannetto, Rv. 278255 – 01);
3.8.nel caso di specie è accaduto il contrario ma non mutano le conseguenze: i motivi nuovi di appello coglievano punti della decisione impugnata assolutamente estranei all’iniziale devolutum che, come detto, non riguardava la affermazione della penale responsabilità del ricorrente ma solo il trattamento sanzionatorio;
3.9.I’inammissibilità dei motivi aggiunti rende inammissibile l’odierno ricorso non avendo l’imputato contestato né l’entità della pena né le ragioni della negata applicazione della causa di non punibilità.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15/05/2024.