Motivi Aggiunti Appello: Quando Sono Ammissibili? L’Analisi della Cassazione
L’istituto dei motivi aggiunti appello rappresenta uno strumento processuale delicato, il cui utilizzo è circoscritto da precisi limiti per garantire l’ordine e la coerenza del procedimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire la questione, chiarendo in modo inequivocabile quando tali motivi possono essere presentati e quando, invece, sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Nell’atto di appello originario, la difesa aveva contestato esclusivamente il profilo della responsabilità penale dell’assistito. Successivamente, in sede di motivi aggiunti, il difensore introduceva una nuova doglianza, questa volta relativa al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Questione Giuridica: I Limiti dei Motivi Aggiunti Appello
Il nucleo della questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava la possibilità di ampliare l’oggetto del giudizio di appello attraverso i motivi aggiunti. In altre parole, è consentito introdurre una contestazione sulla quantificazione della pena se l’impugnazione iniziale era limitata alla sola affermazione di colpevolezza? La risposta della Cassazione è stata netta e si è fondata su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni, una di carattere procedurale e una di merito.
Il Difetto di Collegamento Funzionale
In primo luogo, i Giudici hanno ribadito un principio fondamentale: i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti dall’art. 585, quarto comma, c.p.p., devono avere un “collegamento funzionale” con i capi o i punti della decisione già contestati nell’atto di gravame originario. Non è possibile, quindi, utilizzare i motivi aggiunti per introdurre censure relative a parti della sentenza che non erano state oggetto della prima impugnazione. Nel caso di specie, l’appello iniziale verteva sulla responsabilità, mentre i motivi aggiunti riguardavano la pena: due profili distinti e non collegati. La giurisprudenza citata, a partire dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite del 1998, è ferma nel ritenere che i motivi aggiunti servano ad approfondire le censure già mosse, non a presentarne di completamente nuove.
La Manifesta Infondatezza nel Merito
In secondo luogo, la Corte ha specificato che, anche qualora il ricorso fosse stato ammissibile sotto il profilo procedurale, le doglianze sarebbero state comunque manifestamente infondate. La Corte d’Appello aveva legittimamente negato le attenuanti generiche valorizzando la “cospicua mole di precedenti specifici” (ben 49) a carico dell’imputato. Inoltre, la presunta ludopatia era stata correttamente qualificata come un semplice “movente dell’azione delittuosa”, inidoneo a fondare una richiesta di mitigazione della pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Anzitutto, sottolinea la cruciale importanza di redigere l’atto di impugnazione originario in modo completo ed esaustivo, includendo fin da subito tutti i punti della sentenza che si intendono contestare. I motivi aggiunti non sono una sanatoria per le omissioni iniziali. In secondo luogo, la decisione conferma che condizioni personali come una dipendenza, quando costituiscono la spinta a commettere il reato, difficilmente possono essere invocate come circostanze attenuanti, specialmente in presenza di una carriera criminale consolidata. La condanna finale del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende sigilla la perentorietà di questi principi procedurali e sostanziali.
È possibile aggiungere con i “motivi nuovi” una contestazione sulla pena se l’appello iniziale riguardava solo la responsabilità?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi nuovi devono avere un collegamento funzionale con i capi o i punti della decisione già impugnati nell’atto originario. Introdurre una doglianza sulla pena, quando si era contestata solo la responsabilità, rende il motivo inammissibile.
La ludopatia può essere considerata un’attenuante generica?
Nel caso specifico analizzato, no. La Corte di merito ha ritenuto che la ludopatia fosse un mero movente dell’azione delittuosa e non una circostanza idonea a mitigare la sanzione, soprattutto a fronte dei 49 precedenti specifici a carico dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39793 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., è per più versi inammissibile; che, infatti, le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono state introdotte dal difensore solo in sede di motivi aggiunti in assenza di collegamento funzionale con l’atto d’appello che investiva esclusivamente il profilo della responsabilità; che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 21025901;Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821-01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294-01);
che, in ogni caso, le doglianze sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito legittimamente valorizzato ai fini del diniego la cospicua mole di precedenti specifici (49) che milita a carico dell’imputato, stimando la ludopatia un mero movente dell’azione delittuosa, inidonea a fondare l’invocata mitigazione sanzionatoria;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pre idente