Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51469 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51469 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 9 novembre 2022, ha integralmente confermato la sentenza resa dal Tribunale di Treviso in data 16.11.2015 nei confronti COGNOME NOME, dichiarato penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 624-b commi 1 e 3, 625 n.2, cod. pen. e condannato, per l’effetto, alla pena di anni tre, mesi se reclusione ed euro 700, di multa, disapplicata la recidiva contestata.
Ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo di difensore di fiducia deducendo, con unica doglianza, mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge in in relazione ai motivi aggiunti presentati dalla difesa. Lamenta il ricorrente che i 21.20.2022 erano stati depositati, presso la cancelleria della Corte di appello di Venezia, mo aggiunti, con cui era stata dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 45 179 cod.proc.pen.; era stato censurato il giudizio di bilanciamento tra le concesse attenu generiche e le aggravanti contestate; era stato richiesto il riconoscimento del vincolo continuazione ex art. 81 cpv cod.pen. con sentenza n. 366/2017, emessa in data 2.03.2017 dal tribunale di Pistoia (definitiva in data 7.03.2018). La Corte territoriale, con la s impugnata, si era invece pronunciata soltanto sui motivi dell’ appello principale.
Il procuratore generale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Attesa la natura processuale del motivo di ricorso, questa Corte ha consultato gli atti quali è emerso che motivi aggiunti sono stati depositati nel termine di quindici giorni dell’udienza previsto dall’art. 598 bis cod. proc. pen. (precisamente il 20.10.2022 in dell’udienza celebrata in data 9 novembre 2022). Dal verbale di udienza, inoltre, risulta ch difesa ha insistito per l’accoglimento dei motivi dell’appello e dei motivi aggiunti, men sentenza impugnata si è pronunciata esclusivamente sui motivi dell’appello principale.
L’omesso scrutinio dei motivi aggiunti impone dunque l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Va altresì sottolineato, relativamente al motivo di impugnazione riguardante il riconoscimento della continuazione, che, per giurisprudenza consolidata questa Corte di legittimità, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere s richiesta di applicazione della continuazione con reato separatamente giudicato, formulata co
specifico motivo di impugnazione, sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso in cassazione la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d’appello esimersi da tale compit riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione (Sez. 6, n. 38648 del 30/09/201 COGNOME, Rv. 248582 – 01; Sez. 5, n. 3867 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 262679 – 01 Sez. 2 – n. 990 del 13/12/2019, COGNOME, Rv. 278678 – 01).
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
Roma, 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente