Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17694 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17694 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME nato a Rossano il 2/11/1988
avverso l’ordinanza del 30/1/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 gennaio 2025 il Tribunale di Catanzaro ha annullato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui ad NOME COGNOME era stata applicata la misura cautelare degli
arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all’art. 391-ter, commi 1 e 2, co pen., perché, in qualità di assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di Corigliano Rossano, aveva procurato al detenuto NOME COGNOME tre cellulari, privi di scheda sim, con l’aggravante del fatto commesso da un pubblico ufficiale.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che ha dedotto sia che non corrisponderebbe al vero che l’indagato, prima di ammettere i fatti, avrebbe reso dichiarazioni di segno contrario (che non si rinvengono in atti) sia che sarebbe illogico ritenere, come affermato nel provvedimento impugnato, che l’indagato deteneva i telefonini per coltivare relazioni extraconiugali, atteso che tali beni erano privi di sim ed erano stati occultati mentre si recava al lavoro e non mentre tornava a casa. Con riguardo alle esigenze cautelari, la Parte pubblica ricorrente ha fatto rinvio all’ordinanza emessa nei confronti dell’indagato dal Giudice per le indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che, nel verbale redatto dai Carabinieri, che avevano fermato l’indagato, erano state indicate soltanto le dichiarazioni con cui quest’ultimo aveva ammesso i fatti, ma, pur dandosi atto di un precedente propalato di segno contrario, non ne era riportato inspiegabilmente il relativo contenuto.
In tale situazione «non era dato comprendere appieno quale fosse stata la reale natura del dichiarato ovvero se lo stesso fosse stato effettivamente spontaneo, per tale volendosi riferire non già alla volontarietà dello stesso quanto piuttosto all’assenza di sollecitazioni o induzioni da parte delle forze dell’ordine, che lo hanno ricevuto e trasfuso in maniera, come detto, parcellizzata nel relativo verbale».
A fronte di tale lacuna investigativa e in presenza di un’alternativa verosimile versione, quale quella resa dall’indagato nel corso dell’udienza camerale, in parte suffragata dalla produzione difensiva, il Tribunale ha ritenuto che non potesse dirsi raggiunto quello standard probatorio per il mantenimento del presidio cautelare.
Siffatta motivazione è viziata.
3.1. Va rilevato, innazitutto, che dal verbale di spontanee dichiarazioni emerge che l’indagato ha ammesso di detenere tre telefoni cellulari per consegnarli a un detenuto e che tale frase è stata preceduta dalla seguente: «Specifico che al contrario di quanto ho precedentemente asserito».
A fronte di quanto precede può affermarsi che la verbalizzazione, effettuata dagli agenti, consente di comprendere agevolmente che le prime dichiarazioni dell’indagato erano state di segno contrario rispetto a quelle ammissive dei fatti, rese sempre dinanzi agli operanti. Nel verbale redatto non si è riportato lo specifico contenuto delle prime dichiarazioni rese, ma, comunque, è chiaro che si trattava di asserzioni con cui l’indagato aveva giustificato la detenzione dei telefoni senza fare riferimento alla consegna da effettuare al detenuto COGNOME
Ciò che viene in rilievo, quindi, è una sintetica verbalizzazione delle prime dichiarazioni rese dall’indagato ma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, stante la possibilità di desumere agevolmente ed inequivocabilmente il senso complessivo di quanto affermato dall’indagato, non può affermarsi che le sue dichiarazioni sono state trasfuse in maniera parcellizzata nel relativo verbale e che vi è una lacuna investigativa.
3.2. Va poi aggiunto che il Tribunale non ha chiarito perché fosse verosimile la versione offerta dall’indagato in udienza, secondo cui egli deteneva i telefoni in ragione delle sue relazioni extraconiugali.
Pur essendo emersa l’esistenza di relazioni extraconiugali e di contatti avuti con un’amante utilizzando altri numeri di telefoni:, il Collegio della cautela avrebbe dovuto porsi il problema della verosimiglianza della versione fornita dall’indagato in udienza alla luce delle circostanze in cui sono stati rinvenuti i telefoni, che erano privi di sim e custoditi in calzini sigillati con nastro adesivo. Vaglio che, invero, non risulta effettuato.
Inoltre, a fronte di dichiarazioni dello stesso indagato contrastanti tra loro, il Tribunale non ha apprezzato il grado di attendibilità dell’una o delle altre prendendo in considerazione tutti i dati emersi, quali, ad es., come rimarcato nel ricorso, il fatto che le dichiarazioni amnnissive erano dettagliate sui luoghi, sulle persone coinvolte ed erano anche riscontrate dal rinvenimento presso l’abitazione dell’indagato della cocaina che lo stesso aveva riferito essere il prezzo per la consegna in carcere dei telefoni.
Ne discende che la scelta valutativa, effettuata dal Tribunale in favore delle dichiarazioni rese dall’indagato in udienza, non è supportata dal necessario approfondimento e dalla correlata idonea motivazione.
3.3. Le rilevate deficienze motivazionali impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che effettuerà nuovo giudizio,
rivalutando il materiale probatorio a disposizione e colmando i vuoti argomentativi segnalati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore