Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22375 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Stigliano il 25/10/1984
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv. NOME NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha
concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, sezio per il riesame, ha confermato l’ordinanza del 22 ottobre 2024 con cui il Giudi delle indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato nei confront NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per plurimi rea incentrati sull’accusa di avere svolto il ruolo di “reggente” in esecuzione direttive del capo, NOME COGNOME detenuto in carcere, in seno ad associazione di stampo mafioso, fino alla scarcerazione di NOME COGNOME frate di NOME, poi subentrato in detto ruolo, con riferimento ad una associazi mafiosa che gestiva il controllo del settore della pesca nel tratto di mare i
RAGIONE_SOCIALE della costa lucana tra Metaponto e Nova Siri, nonché il traffico di sostanze stupefacenti e le attività estorsive in danno degli imprenditori locali.
La misura è stata disposta nei suoi confronti per i capi 1 (416-bis cod. pen.), 17 (artt. 56, 629, 416-bis.1 cod.pen. in riferimento alla tentata estorsione ai danni dell’imprenditore edile COGNOME NOME), 58 (artt. 582, 583, 416-bis.1 cod.pen., per il reato di lesioni in danno di NOME), 81 (artt. 81, 110,629, 416-b/s.1 cod. pen., per le estorsioni in danno degli imprenditori NOME COGNOME), 83 (artt. 110, 581, 416-bis.1 cod. pen.).
Nell’atto a firma del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con due distinti ma correlati motivi deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribunale ravvisato la gravità indiziaria per il reato di estorsione di cui al capo 81), sebbene dalle intercettazioni risulti in modo evidente che NOME COGNOME non vi abbia preso parte, essendo stato costretto a versare una somma pari ad euro 500,00, richiestagli dal capo della cosca, COGNOME COGNOME nonostante la riconosciuta veste di reggente dell’associazione durante la detenzione di quest’ultimo.
In particolare, dai colloqui in carcere intercettati non emergerebbe la provenienza delittuosa della somma richiesta al Giordano, quale provento di estorsioni ai danni di terzi.
Le intercettazioni valorizzate nell’ordinanza impugnata proverebbero al più che il COGNOME abbia dato la somma di 500 euro alla famiglia COGNOME senza alcun concorso nelle richieste di natura estorsiva correlate alle altre riscossioni di denaro raccolte sempre per la stessa finalità di contribuire alle spese legali sostenute da COGNOME NOME.
Infine, si censura l’omessa motivazione sul ruolo di reggente per la durata di sei mesi a fronte della contestazione di reati-fine commessi negli anni 2019-2023 e 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Sebbene l’impugnazione investa il solo capo 81) delle imputazioni cautelari ascritte nei confronti del ricorrente, si deve rilevare, innanzitutto, come la riproduzione generalizzata degli elementi di prova, operata nell’ordinanza
impugnata, abbia reso estremamente difficoltoso il vaglio della motivazione alla stregua dei canoni di giudizio riservati al ricorso per cassazione.
Tale modalità di esposizione merita di essere stigmatizzata, ancor più perché fatta in sede di istanza di riesame, in cui il Tribunale è chiamato a vagliare gli elementi di prova attraverso una disamina della specifica posizione processuale dell’indagato impugnante.
Con specifico riferimento al capo di imputazione, oggetto della impugnazione in questa sede, si deve rilevare la totale mancanza di indicazioni utni a ricostruire la gravità indiziaria a carico del ricorrente.
Nel corpo di una motivazione di oltre 460 pagine, il generico richiamo agli elementi di prova esposti fino a pagina 455, relativi alla totalità delle risultanze investigative che riguardano tutti gli indagati indistintamente, non può ritenersi utile a comprendere le ragioni poste a sostegno della gravità indiziaria con riguardo al ritenuto concorso di NOME COGNOME nelle estorsioni commesse ai danni degli imprenditori locali costretti a versare le quote richieste dal capo cosca, COGNOME, durante la sua detenzione in carcere.
Non è consentito delegare al Giudice di legittimità la valutazione diretta delle fonti di prova e la individuazione degli elementi probatori confusamente riprodotti nelle circa 450 pagine di cui si compone la motivazione a supporto delle ragioni di tale ricostruzione dei fatti, non potendosi supplire in tal modo alla carenza di una precisa enucleazione e conseguente disamina da parte del Tribunale degli elementi di prova posti a sostegno della gravità indiziaria con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, trattandosi di valutazioni riservate al giudizio di merito.
Neppure nella parte dedicata alla disamina della posizione del ricorrente (da pagina 455 a pagina 460) sono descritti gli elementi di prova valorizzati a supporto della affermata gravità indiziaria per i reati di estorsione contestati al ricorrente al capo 81).
Conseguentemente, la censura difensiva secondo cui l’unico elemento di prova con riguardo al concorso del Giordano sarebbe rappresentato dalla intercettazione del 6 luglio 2024 (riportata a pagina 343 dell’ordinanza) non può essere oggetto di alcun vaglio in questa sede.
Si tratta di una disamina che deve essere affrontata, innanzitutto, dal Tribunale nel quadro di una valutazione complessiva degli elementi a carico del ricorrente, che vanno però previamente enucleati ed estrapolati dalla congerie di elementi probatori genericamente richiamati senza una analitica e puntuale disamina delle risultanze probatorie utili alla ricostruzione dei fatti ed al ruolo svolto dal ricorrente nella riscossione delle somme di denaro dovute al capo clan, COGNOME, detenuto in carcere, e alla provenienza da delitto delle somme dal medesimo versate per la quota reclamata nei suoi confronti.
O
In definitiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta fortemente inficiata dalla assenza di un tessuto argomentativo incentrato sulla specifica
posizione dell’indagato e ciò ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio nei limiti del solo punto devoluto
/
che riguarda il capo 81) dell’imputazione provvisoria.
È necessario che in sede di rinvio il Giudice di merito, eliminando tutte quelle parti della motivazione che non interessano il ricorrente e ne appesantiscono
inutilmente la lettura, enuclei gli elementi a carico del ricorrente e proceda ad una disamina della sua posizione processuale con riferimento all’unico capo oggetto
dell’impugnazione in questa sede.
Deve essere, invece, respinta la censura che genericamente sembra mettere in discussione anche il ruolo di reggente svolto in seno al sodalizio mafioso per la
durata di sei mesi a fronte della contestazione di reati-fine commessi negli anni
2019-2023 e 2024.
Si tratta di una censura del tutto generica rispetto ad una impugnazione che investe unicamente il capo 81), senza nulla dedurre rispetto agli altri capi di
imputazione per i quali è stata emessa la misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 81) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell’art.309, co. 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Presidente