Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30438 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30438 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
TERZA SEZIONE PENALE
ALDO ACETO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 14/03/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
Con ordinanza emessa il 14 marzo 2025 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione riesame, ha confermato il decreto del 3 febbraio 2025 con il quale il giudice per le indagini preliminari di Napoli nord ha convalidato e disposto il sequestro preventivo dell’impianto di stoccaggio e di alcuni veicoli per una serie di reati di cui agli artt. 64, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008; 208, sanzionato dall’art. 256, comma 1 e 4, d. lgs. n. 152 del 2006, nonchØ di cui agli artt. 256, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 152 del 2006, uno dei quali contestato, tra gli altri, al ricorrente, per aver, in qualità di legale rappresentante dell’impresa RAGIONE_SOCIALE (trasportatore), effettuato traporto illecito di rifiuti difformi per tipologia e caratteristiche a quelle indicate nel relativo Formulario di Identificazione Rifiuti.
Avverso l’indicata ordinanza avv.to NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME indagato in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 309, commi 9 e 9bis , 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen., relativamente all’illegittima integrazione da parte del tribunale del riesame della motivazione del decreto di sequestro preventivo in ordine ai requisiti del periculum in mora e del cd. nesso di pertinenzialità.
Si deduce che il decreto di sequestro preventivo era nullo per il macroscopico difetto di motivazione, nella forma della sua apparenza, del decreto di sequestro preventivo che, in punto di periculum in mora , era carente di una specifica valutazione sui requisiti fondanti la misura ed Ł stato integrato dal Tribunale del riesame, con un’operazione di surroga, che non Ł consentita.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o erronea applicazione degli artt. 125
Sent. n. sez. 1057/2025
CC – 08/07/2025
R.G.N. 13208/2025
e 321, comma 1, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione (nella forma dell’apparenza) in punto di periculum in mora e di nesso di pertinenzialità.
Si assume che, con riferimento al periculum in mora , anche la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato Ł priva di apprezzamenti dei predicati di concretezza ed attualità rispetto alla specifica situazione di fatto; in relazione al nesso di pertinenzialità, la motivazione del Tribunale Ł meramente apparente.
Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
1.1. Premesso che secondo il condivisibile orientamento espresso da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, deve formare oggetto di specifica deduzione, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di periculum in mora , causativa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame, posto che la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze dispositive di misure cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non può rilevarla d’ufficio (Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024, Urbani, Rv. 286545 – 01), il primo motivo di ricorso coglie nel segno.
1.2 Con decreto di sequestro del 3 febbraio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Napoli nord ha disposto – nell’ambito di una piø ampia indagine presso una società, la RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – il sequestro preventivo impeditivo, tra gli altri beni, del veicolo tg CODICE_FISCALE su cui erano trasportati rifiuti difformi per tipologia e caratteristiche rispetto a quelli indicate nel relativo formulario di identificazione RAGIONE_SOCIALE, di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, di cui l’indagato Ł il legale rappresentante il quale, per inciso, essendo stato attinto dalla misura ablativa, ha interesse a dolersi in questa sede della esecuzione nei suoi confronti del sequestro preventivo, che ha riguardato anche una serie di altri beni, tra cui un’area, non di sua proprietà (cfr., tra le tante, da ultimo, Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025, Caddeo, Rv. 287823 – 01).
Tale decreto risulta motivato in modo del tutto apparente in ordine al requisito del periculum in mora , ed in particolare in ordine al nesso di pertinenzialità, lacuna, questa, integrata in sede di riesame dal Tribunale che, a seguito di doglianza di parte, ha provveduto in tal senso e di siffatta integrazione si duole, con il primo motivo, il ricorrente.
1.3 Il rilievo Ł fondato in quanto, in base all’orientamento pacifico di questa Corte, cui il Collegio aderisce, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 – 01; in termini conformi, anche Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272928 – 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778 – 01; sulla stessa linea, sostanzialmente anche Sez. 5, n. 26891 del 11/04/2017, B, Rv. 270867 – 01;Sez. 5, n. 1826 del 24/10/2016, dep. 2017, T. Rv. 268992 – 01) e nØ a tanto può procedere il Tribunale del riesame posto che, con un principio espresso in relazione al sequestro preventivo a fini di confisca, ma estendibile anche a quello impeditivo, non Ł consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro
preventivo in punto di periculum in mora , nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza Ł causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285747 – 01; in termini conformi, Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272596 – 01; con riferimento alle misure cautelari personali, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265365 – 01; Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008, COGNOME Rv. 242268 – 01).
1.4 Nel caso di specie il decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari contiene una motivazione meramente apparente e di stile, assolutamente priva di riferimenti ai requisiti della concretezza e della attualità oltre che del tutto indimostrata, con ragionevole certezza, in ordine all’utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede.
NØ a tanto può procedervi il tribunale in sede di riesame, posto che, come già affermato in motivazione da Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme,cit. « Se Ł ben vero che il tribunale del riesame, nell’ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall’art. 309 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, cod. proc. pen., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorchØ si verifichi l’omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il co. 9 dell’art. 309, richiamato dal co. 7 dell’art. 324, cod. proc. pen., dovendosi ritenere che la mancanza di motivazione sul periculum in mora sia equiparabile in sede di cautela reale a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale) Ł configurabile, per l’accertata mancanza di motivazione – alla quale può essere equiparata la mera apparenza della medesima – la radicale nullità prevista dalla citata norma. Consegue, dunque, che il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all’annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all’emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione Ł stata annullata.
Pacifica, sul punto, Ł infatti la giurisprudenza di questa Corte in tema di divieto di esercizio del potere integrativo da parte del tribunale del riesame in caso assenza motivazionale (tra le tante, sin da Sez. 1, n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586 – 01, si v. da ultimo, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Rv. 265365 – 01), come del resto sottolineato dalle Sezioni Unite “COGNOME“, le quali ritennero che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtø del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchØ degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789 01 ).»
Quanto detto impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord e la restituzione dei beni sequestrati al ricorrente.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la seconda doglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchØ il decreto di sequestro preventivo del 3 febbraio 2025 del gip del Tribunale di Napoli nord limitatamente al veicolo tg. TARGA_VEICOLO bene del quale ordina la restituzione all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 08/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME