Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14535 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOICATTARO il 07/03/1945
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 12 settembre 2024, avente ad oggetto terreni intestati al ricorrente e adiacenti ad un fabbricato già oggetto di precedente sequestro disposto 1’8 marzo 2024. I terreni ed il fabbricato sono stati ritenuti nella disponibilità di NOME COGNOME sottoposto ad indagini per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo
mafioso e trasferimer t3 fraudolento di valori.
Il secondo decreto è stato emesso ad integrazione del primo e sulla base degli stessi presupposti, avendo il Pubblico ministero evidenziato che solo per mero errore materiale i terreni di cui oggi si discute non avevano formato oggetto della prima richiesta di misura cautelare reale, nel senso che l’istanza di sequestro dei terreni non era stata trasfusa nelle richieste finali del provvedimento del Pubblico ministero, pur essendo contenuta nella sua motivazione.
Il Tribunale ha dato atto che il Giudice per le indagini preliminari, in forza d quanto detto, aveva qualificato la richiesta integrativa di sequestro come correzione di errore materiale, disponendo la misura attraverso un integrale richiamo alle ragioni sottese al primo sequestro.
Il Tribunale ha trasfuso il contenuto della richiesta integrativa di sequestro del Pubblico ministero, “integralmente riproduttiva della prima richiesta”, laddove si era dato rilievo alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, i quali avevan indicato la villa e gli adiacenti terreni come ricadenti nella disponibilità d Palermiti, che li avrebbe utilizzati per incontri riservati con associati mafiosi.
L’ordinanza impugnata ha rilevato che “il decreto integrativo contiene il richiamo integrale al primo decreto (quello dell’8.3.2024), che a sua volta contiene il richiamo alla richiesta del p.m. di cui quella in correzione costituisce integrale riproduzione” (fg. 9), ritenendo sufficiente, per la validità del provvedimento genetico, la motivazione per relationem al primo decreto, “già integrata dal tribunale del riesame nell’ordinanza del 24.5.2024” con motivazioni trasfuse nel provvedimento oggi impugnato ed ulteriormente arricchite dal Tribunale con riferimento tanto alla astratta configurabilità del reato, alla sproporzione tra valore dei beni ed il reddito del COGNOME, al periculum in mora.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME nella qualità di terzo interessato, a mezzo del suo difensore munito di procura speciale.
Deduce:
violazione di legge per avere il Tribunale superato l’eccezione difensiva di mancanza di autonoma valutazione delle risultanze investigative da parte del Giudice per le indagini preliminari, tanto con riguardo al decreto integrativo inerente ai terreni, quanto in relazione al provvedimento genetico riguardante il fabbricato, che il Giudice per le indagini preliminari aveva richiamato per relationem;
2) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che la mancanza di autonoma valutazione motivata degli elementi indiziari potesse essere stata colmata dal medesimo Tribunale in sede di riesame avverso il primo decreto di sequestro, stante l’assenza di ogni riferimento al ricorrente anche in relazione alla esigenza cautelare;
vizio della motivazione per difetto, contraddittorietà e illogicità in punto sussistenza dell’astratta configurabilità dei reati ascritti all’indagato COGNOME del periculum in mora.
Il ricorrente censura l’interpretazione fornita dal Tribunale delle risultanze investigative, l’attendibilità dei collaboratori di giustizia e la manca considerazione delle doglianze difensive.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato ed ha carattere assorbente.
L’invalidità del primo decreto di sequestro preventivo dell’8 marzo 2024, inerente al fabbricato ritenuto nella disponibilità di COGNOME NOME, non è più in discussione, stante il fatto che – come è stato evidenziato nella memoria difensiva depositata – questa Corte di legittimità, con sentenza del 17 dicembre 2024 n. 2160, ha annullato senza rinvio il provvedimento genetico e l’ordinanza del Tribunale del riesame del 24 maggio 2024 (alla quale fa riferimento il Tribunale nel provvedimento impugnato), rilevando l’assenza grafica di motivazione nel decreto originario del Giudice per le indagini preliminari, che non poteva essere integrata in sede di riesame.
Il decreto integrativo del Giudice per le indagini preliminari che ha dato luogo all’istanza di riesame decisa con l’ordinanza impugnata in questa sede, non contiene una motivazione autonoma ma si limita a richiamare il decreto di sequestro originario oggetto di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione e che, per questo, non poteva essere integrato dal Tribunale.
Si tratta di evenienza nuova, sconosciuta al Tribunale del riesame al momento della sua decisione, in quanto intervenuta successivamente, attraverso la sentenza di legittimità prima citata, allegata alla memoria difensiva prodotta in questa sede.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al Tribunale di verificare, rispetto al nuovo ed autonomo titolo cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 12 settembre 2024, se rimane spazio per una nuova valutazione sulla sussistenza di tutti i presupposti della misura.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso, il 14/03/2025.