Motivazione sentenza: perché è fondamentale e quando non può essere contestata
Una corretta motivazione sentenza è il pilastro su cui si fonda la legittimità di ogni provvedimento giudiziario. Essa permette di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e costituisce una garanzia fondamentale per l’imputato. Tuttavia, non ogni critica alla motivazione è ammissibile in sede di legittimità. L’ordinanza n. 8274 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti entro cui è possibile contestare le decisioni dei giudici di merito, ribadendo principi consolidati in materia.
Il caso in esame: un ricorso per vizio di motivazione
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando diversi vizi nella sentenza di secondo grado. In particolare, il ricorrente contestava l’omessa motivazione su punti cruciali come la credibilità di un collaboratore di giustizia, il diniego delle attenuanti generiche e l’entità dell’aumento di pena per la continuazione tra i reati.
I motivi del ricorso: attenuanti, credibilità e pena
Il ricorso si articolava su tre doglianze principali:
1. Credibilità del collaboratore di giustizia: Si sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente in merito all’attendibilità delle sue dichiarazioni.
2. Diniego delle attenuanti generiche: Il ricorrente lamentava che il giudice non avesse concesso le attenuanti previste dall’art. 62-bis c.p. senza una valida giustificazione.
3. Aumento per la continuazione: Si contestava la mancanza di una motivazione specifica riguardo all’aumento di pena applicato per il vincolo della continuazione, ritenuto eccessivo.
L’obiettivo del ricorso era ottenere un annullamento della sentenza per un nuovo esame da parte della Corte d’Appello.
L’analisi della Cassazione sulla motivazione sentenza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, analizzando punto per punto le censure mosse dall’imputato e chiarendo i confini del proprio sindacato. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica della motivazione.
La valutazione delle attenuanti generiche
In merito al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ricordato un principio consolidato: la sussistenza di tali circostanze è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Se la motivazione è congrua, non contraddittoria e fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Nel caso specifico, il giudice d’appello aveva fornito una motivazione articolata, e il ricorrente si era limitato a contrapporre una propria valutazione personale, operazione non consentita in Cassazione.
Sulla credibilità del collaboratore e il quadro probatorio
Anche riguardo all’attendibilità del collaboratore di giustizia, la Corte ha respinto la doglianza. La motivazione sentenza d’appello aveva dato specifico conto della capacità di riscontrare gli indizi a carico del ricorrente, anche a fronte di un errore minore nell’appellativo usato per identificarlo. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non solo proponeva una inammissibile rivalutazione delle prove, ma ignorava anche il solido quadro indiziario emerso da altri elementi, come le intercettazioni, la cui interpretazione può essere contestata solo in presenza di vizi manifesti di motivazione, qui assenti.
La congruità dell’aumento di pena
Infine, per quanto concerne l’aumento per la continuazione, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito. Quest’ultimo aveva giustificato l’aumento facendo riferimento al “disvalore del fatto” e alla “personalità del ricorrente”, elementi già ampiamente illustrati in precedenza. A fronte di una mera richiesta di un aumento minimo da parte della difesa, senza specifiche contestazioni, la motivazione fornita è stata considerata sufficiente e non viziata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano sul principio che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un’occasione per riesaminare il merito della vicenda processuale. Il ricorrente non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove o a contrapporre la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito. I vizi di motivazione denunciabili sono solo quelli che rendono il ragionamento del giudice manifestamente illogico, contraddittorio o carente di elementi essenziali, non la semplice non condivisione della sua conclusione. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi una conseguenza diretta della sua natura, volta a ottenere una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione dei fatti e delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di merito. La Corte di Cassazione interviene solo per correggere errori di diritto o vizi logici gravi nella motivazione sentenza. Un ricorso che si limiti a criticare l’apprezzamento del giudice senza evidenziare una reale illogicità o contraddittorietà del suo ragionamento è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che l’appello deve essere costruito su solide basi fattuali e probatorie, mentre il ricorso in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su questioni di legittimità, evitando di riproporre questioni di merito già decise.
Quando il giudice di merito può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche con una motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, senza dover effettuare uno specifico apprezzamento di ogni singolo fattore attenuante proposto dalla difesa. Se la motivazione è congrua e non contraddittoria, la sua decisione è insindacabile in Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione della credibilità di un testimone o di un collaboratore di giustizia?
No, non è possibile se la critica si limita a proporre una diversa valutazione o una personale interpretazione dei dati. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito presenta vizi manifesti, come illogicità o contraddittorietà evidenti, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a una personale rivalutazione dei fatti?
Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un giudice di terzo grado del merito e non può riesaminare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia l’unica o la migliore possibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8274 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME solleva il vizio di omessa motivazione in relazione alla credibilità del collaboratore di giustizia nonché in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche oltre che l’indistinto vizio di motivazione circa le ragioni poste a fondamento dell’aumento per la continuazione;
rilevato che le generiche sono state escluse in base ad una articolata motivazione per la quale rileva il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 – , 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02). Rispetto a tale motivazione il ricorrente solo contrappone una personale valutazione di dati come tale inammissibile;
rilevato che quanto alla attendibilità del collaboratore di giustizia da una parte emerge una rivalutazione inammissibile dello stesse a fronte di una motivazione che dà specifico conto della capacità di riscontrare gli indizi a carico del ricorrente pur nel rilievo di un errore non rilevante nell’appellativo usato pe l’imputato, dall’altra non tiene conto del quadro granitico già emerso attraverso gli altri elementi indiziari a partire dalle intercettazioni emerse che / come not9 possono essere messe in discussione nella loro interpretazione solo nel caso della emersione di vizi manifesti di motivazione che non emergono;
rilevato che a fronte di una mera invocazione di un minimo aumento per la continuazione, come riportato, senza alcuna contestazione sul punto, in sentenza, il giudice ha motivato la conferma dell’aumento in maniera adeguata facendo riferimento al disvalore del fatto e alla personalità del ricorrente come in precedenza già illustrati per cui alcun tipo di vizio è evincibile;
rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 15.12.2023