Motivazione Sentenza Penale: Quando il Giudice d’Appello Può Integrarla
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su un aspetto cruciale del processo penale: la motivazione della sentenza penale. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla possibilità per il giudice d’appello di ‘sanare’ una lacuna motivazionale della sentenza di primo grado relativa alla determinazione della pena. Questa decisione ribadisce principi consolidati e fornisce una guida chiara sulla gestione dei vizi di motivazione nei diversi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per furto aggravato. L’imputato aveva sollevato due principali censure davanti alla Corte di Cassazione:
1.  Errata applicazione della recidiva: Sosteneva un vizio di motivazione e di violazione di legge riguardo all’aumento di pena per la sua condizione di recidivo.
2.  Nullità della sentenza di primo grado: Lamentava la totale assenza di motivazione da parte del primo giudice in merito alla quantificazione della pena inflitta.
La Corte d’Appello aveva già respinto queste doglianze, confermando la responsabilità penale e la pena stabilita. Il caso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte per una decisione definitiva.
La Decisione della Corte: Il Ruolo Integrativo sulla motivazione della sentenza penale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le argomentazioni della Corte si sono concentrate sui due punti sollevati dal ricorrente, fornendo una disamina precisa dei principi giuridici applicabili.
La Valutazione della Recidiva
In merito al primo motivo di ricorso, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente adempiuto al suo onere motivazionale. I giudici d’appello avevano giustamente considerato la nuova condotta criminosa (due furti commessi nella stessa giornata) come un indicatore di una maggiore e non attenuata capacità a delinquere. Questo, unito a un precedente in materia di stupefacenti e ad altri procedimenti pendenti per furto, dimostrava una chiara propensione al crimine, giustificando pienamente l’applicazione della recidiva.
L’Integrazione della Motivazione in Appello
Il punto centrale e di maggiore interesse della decisione riguarda la presunta nullità per mancanza di motivazione sulla pena. La Corte ha ribadito un principio consolidato: quando il giudice di primo grado omette di specificare il calcolo per la determinazione della pena, non si verifica una nullità della sentenza. Si tratta, invece, di una lacuna motivazionale.
In virtù dei suoi poteri di piena cognizione, il giudice del gravame (la Corte d’Appello) ha la facoltà e il dovere di integrare la motivazione della sentenza impugnata. Questo significa che la Corte d’Appello può esplicitare il percorso logico-giuridico che porta a una determinata pena, anche se il primo giudice non lo ha fatto. Le sentenze di primo e secondo grado, in questo modo, si integrano a vicenda, formando un unico corpo decisionale.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un orientamento giurisprudenziale stabile, che distingue nettamente la mancanza totale di motivazione su un punto essenziale (che può portare alla nullità) dalla semplice lacuna argomentativa, come quella sulla quantificazione della pena. Quest’ultima è considerata un vizio emendabile nel giudizio d’appello, che non pregiudica il diritto di difesa ma garantisce l’efficienza del sistema processuale, evitando annullamenti per vizi puramente formali che possono essere corretti nel grado successivo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la stabilità delle decisioni giudiziarie è un valore primario. Un imputato non può ottenere l’annullamento di una sentenza solo perché il primo giudice non ha dettagliato il calcolo della pena, se la Corte d’Appello ha colmato tale lacuna. Per gli operatori del diritto, questa decisione rafforza la consapevolezza che il giudizio d’appello non è solo un controllo di legittimità, ma un esame completo del merito che può perfezionare e integrare la decisione di primo grado, garantendo una motivazione della sentenza penale completa e corretta alla fine del percorso di merito.
 
Una sentenza di primo grado può essere annullata se manca la motivazione sulla pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non si tratta di un vizio che porta alla nullità della sentenza. È una lacuna motivazionale che può essere integrata dal giudice d’appello, i cui poteri di cognizione gli consentono di specificare il calcolo della pena.
Come valuta il giudice l’applicazione della recidiva?
Il giudice valuta l’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare una maggiore capacità a delinquere del reo. A tal fine, considera le modalità di esecuzione del reato, la sua gravità, e i precedenti penali, per stabilire se il nuovo delitto sia espressione di una persistente propensione a delinquere.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non viene ravvisata un’assenza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35351 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35351  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata in punto responsabilità la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che lo ha dichiarato responsabile di furto aggravato. L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ord alla applicazione della recidiva e nullità della sentenza per mancanza di motivazione del giudi di primo grado in ordine alla determinazione della pena.
 Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzame dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertine riferimento al fatto che l’imputato, gravato da un precedente in materia di stupefacent momento della commissione del reato per cui si procede, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, avendo commesso ben due furti nella medesima giornata, così mettendo in luce una ( el j t -opensione a delinquere, dimostrata anche dalla pendenza di ulteriori procedimenti per furto a suo carico.
Quanto al motivo inerente alla mancanza di motivazione in punto di pena da parte del primo giudice, la Corte territoriale ha ribadito il consolidato principio per cui, in as motivazione del giudice di primo grado, il giudice del gravame, in forza dei poteri di p cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le senten di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazi che non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 3 – n. 9695 del 09/01/2024, Rv. 286029 – 01 Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
‘Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025