Motivazione della Sentenza Penale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La motivazione della sentenza penale rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema giuridico, garantendo che ogni decisione del giudice sia logica, coerente e basata sulla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per approfondire i limiti del sindacato di legittimità e capire quando e perché un ricorso viene dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per spaccio di sostanze stupefacenti che aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando vizi di motivazione su diversi punti cruciali: dal diniego delle attenuanti alla valutazione della recidiva, fino alla misura della pena.
I Fatti del Caso: Condanna per Spaccio e Ricorso in Cassazione
Un individuo, condannato in secondo grado per detenzione e spaccio di cocaina, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa contestava la decisione della Corte d’Appello di non riconoscere né le attenuanti generiche né l’attenuante del danno di particolare tenuità. Inoltre, veniva criticata la valutazione sulla recidiva, ritenuta ingiustificata, e la determinazione della pena, giudicata eccessiva rispetto ai minimi di legge.
I Motivi del Ricorso: Quattro Censure alla Sentenza d’Appello
L’imputato basava il suo ricorso su quattro motivi principali, tutti incentrati su un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito:
1. Diniego delle attenuanti generiche: Si contestava la correttezza della motivazione che aveva escluso questo beneficio sulla base dei precedenti penali dell’imputato.
2. Diniego dell’attenuante del lucro di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.): La difesa riteneva che la modesta cessione di una dose per 20 euro dovesse portare al riconoscimento di tale attenuante.
3. Riconoscimento della recidiva: Si contestava il collegamento fatto dalla Corte tra un precedente per rapina e il reato di spaccio attuale.
4. Commisurazione della pena: Si lamentava che la pena fosse stata fissata in misura superiore al minimo edittale senza una motivazione adeguata.
L’Importanza della Motivazione della Sentenza Penale secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto, ribadendo principi consolidati sul ruolo del giudice di legittimità. L’analisi della Corte si concentra non sul merito delle scelte fatte, ma sulla coerenza e logicità del percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello.
Diniego delle Attenuanti Generiche e Specifiche
Sul primo punto, la Cassazione ha ricordato che, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali. Non è necessaria un’analisi di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli. Anche la richiesta di attenuante per il lucro esiguo è stata respinta, poiché la detenzione di una “pietra” di cocaina, da cui si potevano ricavare numerose dosi, escludeva a priori la particolare tenuità del fatto.
Valutazione della Recidiva e della Pericolosità Sociale
Particolarmente interessante è la motivazione sulla recidiva. La Corte ha ritenuto logico il ragionamento dei giudici d’appello, che avevano collegato il precedente per rapina al reato di spaccio sulla base dell’identico fine di lucro. Questa comunanza di movente, secondo la Corte, è un indicatore di maggiore pericolosità sociale e giustifica l’applicazione della recidiva, rientrando in una valutazione discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivata.
Commisurazione della Pena: il Ruolo dell’Art. 133 c.p.
Infine, per quanto riguarda la misura della pena, la Cassazione ha chiarito che l’obbligo di motivazione è adempiuto quando il giudice indica gli elementi ritenuti più significativi ai sensi dell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere). Nel caso di specie, la quantità della sostanza detenuta e la personalità dell’imputato erano elementi sufficienti a giustificare una pena superiore al minimo legale, rendendo la motivazione corretta e non censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i motivi del ricorso manifestamente infondati. Il nucleo della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il controllo della Cassazione si limita a verificare che la motivazione esista, che sia logicamente coerente e non contraddittoria, e che abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione congrua per ogni sua decisione: il diniego delle attenuanti era basato sui precedenti, la recidiva sul fine di lucro comune ai reati, e la pena sulla gravità concreta del fatto. Di conseguenza, non sussisteva alcun vizio di motivazione che potesse portare all’annullamento della sentenza.
Conclusioni: Limiti al Sindacato della Cassazione e Obblighi del Giudice di Merito
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’attenzione è tutta sulla motivazione della sentenza penale. Per i giudici di merito, emerge l’obbligo di fornire motivazioni chiare e logiche, ancorate ai criteri di legge, soprattutto quando si prendono decisioni discrezionali come quelle sulla concessione di attenuanti o sulla misura della pena. Per la difesa, diventa cruciale individuare vizi logici o giuridici reali nell’argomentazione della sentenza, piuttosto che contestare semplicemente la valutazione dei fatti, per avere una speranza di successo davanti alla Suprema Corte.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi possibili?
No, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, per giustificare il diniego del beneficio, senza dover esaminare ogni singolo aspetto favorevole all’imputato.
Un precedente per rapina può giustificare la recidiva per un reato di spaccio?
Sì, la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del giudice di merito che ha qualificato la recidiva basandosi sul fatto che entrambi i reati (rapina e spaccio) sono fondati su un identico fine di lucro. Questo elemento comune è stato considerato un indicatore di maggiore pericolosità dell’imputato, e la valutazione è discrezionale e non censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Come deve essere motivata la determinazione della pena per essere considerata legittima dalla Cassazione?
Il giudice di merito adempie l’obbligo di motivazione quando ancora la determinazione della pena ai criteri dell’art. 133 del codice penale, evidenziando quelli ritenuti più significativi nel caso specifico. Non è richiesta un’analisi minuziosa di ogni singolo criterio, ma è sufficiente che dalla sentenza emergano gli elementi determinanti che hanno guidato la scelta di una pena superiore al minimo, come la quantità di stupefacente e la personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12438 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motir di ricorso di COGNOME NOME, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie avendo escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dei precedenti penali come indicato a pag. 22 (Sez. ,5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01). e Li e
RilevatoVil secondo motivo di ricorso con cAenuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. è manifestamente infondato avendo escluso il ridotto grado di offensività, in ragione del rinvenimento di cocaina “in pietra” da cui erano ricavabili molte dosi, oltre alla cessione di una dose al prezzo di C 20,00, da cui anche l’esclusione del lucro di particolare tenuità.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato avendo la corte territoriale ritenuto che il precedente specifico, che qualifica la recidiva, di rapina e indicativo di una maggiore pericolosità tenuto conto che il giudizio di maggiore pericolosità compiuto dal giudice di merito, a norma dell’art. 99 cod.pen. fondato sull’identico fine di lucro dei reati (quello di rapina e quello di spaccio) ha caratte discrezionale e non equindi censurabile in RAGIONE_SOCIALEzione se adeguatamente motivato.
Rilevato che il quarto motivo di ricorso che censura la motivazione sul trattamento sanzionatorio è parimenti manifestamente infondato. Nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, i giudici del merito hanno congruamente argomentato la misura della pena superiore ai minimi edittali in ragione della detenzione della “pietra di cocaina” e della personalità dell’imputato. dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determi:nazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli rite più significativi. Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritt dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 258410).
Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consigli nsore COGNOME
Il Presidente