Motivazione Sentenza Penale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’analisi della motivazione sentenza penale è un pilastro del diritto processuale e rappresenta uno dei principali motivi di ricorso in Cassazione. Tuttavia, non ogni doglianza sulla logicità della decisione di merito è destinata al successo. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce i confini del proprio sindacato, dichiarando inammissibile un ricorso per furto aggravato e fornendo importanti chiarimenti su responsabilità, circostanze aggravanti e individualizzazione della pena.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato in concorso. Nello specifico, era stato sorpreso a bordo di un veicolo rubato poco tempo prima, in compagnia di un complice. All’interno dell’auto, le forze dell’ordine rinvenivano anche arnesi atti allo scasso. Il furto era avvenuto di notte, mentre il veicolo era parcheggiato sotto l’abitazione della persona offesa. Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione sotto diversi profili.
I Motivi del Ricorso: una Critica alla Motivazione Sentenza Penale
Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomenti principali, tutti incentrati su un presunto difetto nella motivazione sentenza penale redatta dai giudici d’appello.
Primo Motivo: la Responsabilità dell’Imputato
L’imputato sosteneva che la motivazione fosse insufficiente a dimostrare la sua colpevolezza. A suo dire, il solo fatto di essere stato trovato a bordo del veicolo rubato non poteva, di per sé, costituire una prova certa della sua partecipazione al furto.
Secondo Motivo: l’Aggravante del Furto Notturno
Il secondo motivo di ricorso contestava la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. (aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa). Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato perché il furto, avvenuto di notte, integrasse tale aggravante.
Terzo Motivo: la Differenziazione della Pena tra Correi
Infine, il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. La pena a lui inflitta era ingiustificatamente diversa e più severa rispetto a quella del coimputato, senza che i giudici avessero fornito una spiegazione comparativa delle due posizioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati e, in parte, meramente ripetitivi di censure già respinte in appello con argomentazioni logiche e sufficienti.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente.
In primo luogo, ha giudicato la motivazione sentenza penale sulla responsabilità pienamente adeguata. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato come il breve lasso di tempo tra il furto e il ritrovamento dell’imputato sul mezzo, unito alla presenza di attrezzi da scasso, costituisse un quadro indiziario solido e coerente, dal quale desumere logicamente la sua partecipazione al reato.
Per quanto riguarda la circostanza aggravante, la Corte ha definito il motivo inammissibile, ricordando come sia principio pacifico, sancito anche dalle Sezioni Unite, che la commissione di un furto in orario notturno integri di per sé l’aggravante della minorata difesa. La ricostruzione dei giudici di merito era quindi corretta e non necessitava di ulteriori specificazioni.
Infine, sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice non ha l’obbligo di effettuare una valutazione comparativa tra le posizioni dei singoli correi. La determinazione della pena è un processo strettamente individuale, basato su parametri specifici per ciascun imputato. Nel caso di specie, i giudici avevano assolto al loro onere motivazionale, giustificando la pena inflitta con la gravità del reato e il valore del bene sottratto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre spunti di riflessione cruciali. In primo luogo, conferma che la valutazione degli elementi indiziari, se logicamente concatenati, è sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, e la relativa motivazione non è censurabile in Cassazione se non per manifesta illogicità. In secondo luogo, cristallizza l’orientamento secondo cui il furto notturno è intrinsecamente aggravato dalla condizione di minorata difesa. Infine, sottolinea l’autonomia del giudice nella quantificazione della pena per ciascun concorrente nel reato, sgravandolo da un onere di motivazione comparativa che non trova fondamento normativo. La decisione, pertanto, traccia una linea netta tra le legittime critiche alla motivazione sentenza penale e i tentativi di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria, inammissibili in sede di legittimità.
È sufficiente essere trovati su un’auto rubata poco dopo il furto per essere condannati?
Sì, secondo questa ordinanza, il breve lasso di tempo tra il furto e il ritrovamento dell’imputato a bordo del veicolo, unitamente alla presenza di attrezzi da scasso, costituisce un complesso di elementi sufficienti per desumere logicamente la responsabilità penale.
Commettere un furto di notte costituisce sempre un’aggravante?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che la realizzazione di una condotta furtiva in orario notturno integra pacificamente la circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), poiché tali condizioni di tempo ostacolano la protezione dei beni.
In un processo con più imputati per lo stesso reato, il giudice deve dare a tutti la stessa pena?
No, il giudice non ha l’obbligo di motivare in modo comparativo le eventuali differenze di pena tra i correi. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il trattamento sanzionatorio deve essere definito sulla base di parametri squisitamente individuali per ciascun imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 19.12.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Fermo in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen. commesso i Fermo il 20.4.2017
Rilevato che il primo motivo, con cui COGNOME ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto reiterativi di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentavo sufficiente e logico: i giudici hanno dato atto che dato il breve lasso di tempo intercorso fra il momento in cui il mezzo era stato rubato e il momento in cui il ricorrente insieme al coimputato era stato sorpreso a bordo, unitamente al fatto che sul mezzo erano stati invenuti arnesi atti allo scasso, erano elementi da cui desumere la responsabilità penale di COGNOME in ordine al reato contestato.
Rilevato che il secondo motivo, con cui ha ded’otto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. è inammissibile in quantD anch’esso riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesA dalla Corte di Appello. I giudici hanno dato atto che il furto era avvenuto in ora notturna, in quanto l’auto era stata fermata di notte e la persona offesa aveva dichiarato di averla parcheggiata sotto casa la sera prima. A tale ricostruzione il ricorrente contrappone una censura generica e non indica elementi tali da smentire la ricostruzione del giudice de merito. Pacificamente la realizzazione della condotta in orario notturno integra l’aggravante contestata ;Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095)
Considerato che il terzo motivo, con cucti ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio secondo il difensore ingiustificatamente differenziato fra i correi, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell’ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell’onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALE singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione RAGIONE_SOCIALE pene inflitte, spiegando che il trattamento sanzioNOMErio deve essere definito sulla base di parametri squisitamente individuali (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, Bonacina, Rv. 269317).
L’onere della motivazione nel caso di specie è stato assolto avendo i giudici chiarito che il minimo scostamento dal minimo edittale trovava la propria ragione di essere nella gravità del reato alla luce del valore del bene sottratto.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consigli stensore COGNOME
Il Presidente