Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 del GIUDICE DI PACE di PADOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29 novembre 2023 il Giudice di Pace di Padova condannava RAGIONE_SOCIALE per il reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. 286/1998 alla pena di 5000 euro di ammenda.
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso, articolandolo in tre motivi.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in quanto il Giudice di Pace si sarebbe limitato a riportare pedissequamente il contenuto dell’istruttoria dibattimentale senza valutare le argomentazioni difensive, né la documentazione prodotta dalla difesa; stigmatizzava anche la circostanza che nella impugnata sentenza si facesse riferimento all’esame dell’imputato, in realtà mai condotto.
Con il secondo motivo lamentava la mancata pronuncia circa la richiesta di emissione di sentenza ex art. 34 D.Lgs. 274/2000, nonostante sussistessero tutte le condizioni per riconoscere la particolare tenuità del fatto.
Con il terzo motivo lamentava la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; sul punto il provvedimento impugnato affermava laconicamente “non esistono gli estremi per l’applicazione delle attenuanti generiche”.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1 Quanto all’omessa motivazione circa la produzione difensiva e le relative argomentazioni, si richiamano gli arresti di legittimità in ossequio ai quali « se è vero che il giudice ha l’onere di motivare sull’inattendibilità delle prove non utilizzate a fini ricostruttivi, attraverso un ragionamento critico che le ponga a paragone con quelle ritenute attendibili anche avuto riguardo al quadro complessivo delineatosi in giudizio, è anche vero che per impugnare Run simile y vizio di motivazione è necessario che la parte che se ne duole abbia l’onere se non di dimostrare, quantomeno di enunciare, in che modo la prova ritenuta “contraria” possa inficiare il ragionamento del giudice. Il motivo di impugnazione si risolve, altrimenti, non in una censura, ma nella richiesta di estensione dell’obbligo motivazionale alla valutazione di tutte le deduzioni delle parti, ivi compresi gli elementi ininfluenti sul giudizio (cfr. Sezione 4, n. 27741 del 23/06/2011 dep. 14/07/2011, non massimata)». (Sez. 4, Sentenza n. 13329 del 08/02/2018)
Pertanto, « il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale ddel dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” ll’interno dell’impianto argomentativo de provvedimento impugnato». (Sez. 3, Sentenza n. 2039 del 02/02/2018)
La mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, connma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppure alla luce dell’art. 546 cod. proc. pen., così come riformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato “per relationem” dalla lettura della motivazione. (Sez. 3, Sentenza n. 8065 del 21/09/2018)
In ragione delle pronunce testé richiamate è evidente come il relativo motivo di ricorso sia infondato, laddove non addirittura inammissibile.
Il ricorrente, infatti, lamenta la mancata valutazione – al fine dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato – della dichiarazione di disponibilità di una zia materna dell’imputato, regolarmente residente in Italia, ad ospitare il nipote presso di sé in caso di concessione della detenzione domiciliare nell’ambito di altro procedimento penale a carico di RAGIONE_SOCIALE.
Ma nel ricorso non è in alcun modo indicato come tale elemento di prova potrebbe influire in maniera decisiva sull’impianto argomentativo del giudice di merito al punto da ribaltarlo, posto che al ricorrente è contestato il reato di ingresso in Italia in difetto di valido permesso di soggiorno e il ricorrente non chiarisce come la presenza di una parente in Italia potrebbe influenzare il giudizio di penale responsabilità del medesimo per tale reato.
Quanto alla lamentata omessa motivazione circa la riconoscibilità del fatto di particolare tenuità, sebbene il giudice di merito non abbia esplicitamente
motivato sul punto, la insussistenza dei presupposti si ricava dall’intero impianto motivazionale.
Come è noto, infatti, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Sez. 4 -, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022)
Nel caso in esame è evidente dal complesso argomentativo della sentenza che il giudice non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuità, in ragione della circostanza in cui avvenne il controllo, immediatamente dopo la commissione di un furto, e non prima che l’imputato si fosse dato alla fuga.
Analogo rilievo è stato dato al fatto che l’imputato custodisse la refurtiva e NOME , che avesse una pendenza per un reato contro il patrimonio.
E’ parimenti infondato anche il terzo motivo di ricorso.
Infatti, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell’imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3, Sentenza n. 54179 del 17/07/2018)
In ragione di tali principi, in nessuna violazione di legge è incorso l’impugnato provvedimento, posto che la concessione delle attenuanti generiche era stata richiesta senza particolari motivazioni o agganci fattuali e, dunque, il rigetto espresso in ragione unicamente della assenza di elementi che potessero giustificane il riconoscimento, sebbene certamente laconico, è ammissibile e legittimo.
Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente