Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15160 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Alatri il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 01/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ex art.
preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone applicava a NOME COGNOME la complessiva pena di anni due di reclusione ed euro 1.800 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 309/1990 (capo 1), 697 cod. pen., 2 e 7 I. 895/1967 (capo 2).
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. La motivazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. si esaurisce in una duplice delibazione, una positiva e l’altra negativa. Positiva, quanto all’accertamento: a) della sussistenza dell’accordo tra le parti sull’applicazione di una determinata pena; b) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nonché dell’applicazione o della comparazione delle eventuali circostanze; c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, comma 3 Cost.; d) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata al riconoscimento del beneficio. Negativa, quanto all’esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo della motivazione, per la natura stessa della delibazione, sussiste soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concret in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi; in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129. Invero, l’accertamento della responsabilità, proprio perché solo implicito, non deve essere espressamente motivato essendo estraneo alla sentenza di patteggiamento che si fonda su un accordo delle parti su tutti gli elementi relativi al reato e alla pena nonché su una sostanziale ammissione di responsabilità dell’imputato (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, COGNOME Benedetto, Rv. 191135). Di conseguenza, si è affermato in giurisprudenza che, quando il giudice accetta integralmente la proposta delle parti dopo aver valutato la presenza delle condizioni previste dalla legge per la pronuncia della sentenza di patteggiamento, la motivazione dev’essere necessariamente sintetica ed essenziale, non avendo l’imputato interesse a lamentarsi di siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica posto che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile (Sez. 1, n. 4951 del 31/10/1994, Padilla Chanez, Rv. 199800). Pertanto, con specifico riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione si è statuito che non può essere denunciata per vizio di motivazione la sentenza che, sia pur sinteticamente, ma compiutamente e comunque con adeguatezza, palesa che il giudice abbia preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti ed abbia indicato le ragioni essenziali del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
convincimento al quale il medesimo è pervenuto in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi e alla congruità della pena applicabile (Sez. 6, n. 1109 del 11/07/1990, dep. 1991, Antonacci, Rv. 186280).
La motivazione della sentenza qui ricorsa è pienamente conforme ai sunnominati criteri; di contro, l’impugnazione proposta si rivela del tutto generica e, come tale, inammissibile.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/02/2024.