Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15339 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto aggravato di energr a elettrica;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazior e di legge travisamento della prova quanto alla correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità – non è consentito, perché in cassazione non ;ono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manif€ sta illogici contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistent , o afferm quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del i rocesso;
Ritenuto, in particolare, che non sono consentite tutte le doglianze cl -b censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa ill )gicità qu non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione d i significati d attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conck. sioni diff sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatc da del elemento.
Ritenuto che la Corte di appello ha valutato tutti gli elementi di f rtto acc traendone una conseguenza sostenuta da motivazione non manifestamente Mogi:a, laddove ha ritenuto le dichiarazioni rese a propria discolpa dall’imputato prive di un sostegn oggettivo vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di k gge e vizio motivazione quanto al giudizio di comparazione tra circostanze e a trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato perché la Corte di cassazione non uò censurare le scelte dei giudici di appello sul punto dal momento che:
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostan :e, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono sindacato legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento i logico e s sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, pei giustificar soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realiz l’adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez. U, n. 10713 de 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 27( 450).
La pena inflitta è stata determinata in misura prossima al minimo editta e, donde, una volta reputato incensurabile il giudizio di comparazione tra circostanze come appena chiarito, la dosimetria della pena TARGA_VEICOLO peraltro adeguatamente giustificaté – – sfugge ad ogni doglianza. D’altra parte l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste so allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, menti e, nel caso cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiarr o al crit
adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art 133 cod. p
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del
05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2)13, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256 97; Sez. 2, n
36245 del 26/06/2009, NOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr( mila in favor
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processua e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente