Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6997 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6997 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BOLOGNA il 19/04/1998 NOME nato a BOLOGNA il 06/09/1991 NOME nato a CANICATTI’ il 27/11/1993 NOME nato il 01/04/1977
COGNOME NOME nato a MOLINELLA il 30/04/1973
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione a COGNOME limitatamente al difetto di motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rigetto del ricorso di COGNOME e inammissibilità degli altri ricorsi.
Lette le conclusioni del ricorrente COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso richiamando il verbale di identificazione della persona offesa da cui emergeva il “mancato riconoscimento” del RATBI.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza resa alla udienza del 1 Giugno 2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, ha assolto NOMECOGNOME NOME COGNOME e NOMECOGNOME NOME dalla ipotesi di furto aggravato di cui al capo t) e COGNOME Michel dal reato di lesioni personali di cui al capo w), rideterminando nei loro confronti la pena nella misura di giustizia. Ha confermato nel resto la sentenza da questi impugnata con riferimento alla ipotesi associativa, finalizzata alla commissione di reati di furto di borse ai danni di anziane donne alla guida di autovetture e a una serie di reati di furto aggravato, di indebita utilizzazione delle carte di pagamento sottratte e di ricettazione. Confermava la sentenza pronunciata nei confronti di NOME con riferimento al reato di ricettazione allo stesso ascritto.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese dei ricorrenti COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME e NOME
2.1. COGNOME Michel propone un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello di Bologna omesso del tutto di provvedere sul secondo motivo di appello in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di 29 mitigazione del trattamento sanzionatorio con riferimento all’aumento apportato a titolo di continuazione, tenuto altresì conto che il COGNOME era stato assolto da uno dei reati ascritti (capo W) della rubrica. Assume in particolare il ricorrente che la Corte di appello, pur avendo riportato nella esposizione dei fatti il contenuto della censura concernente il trattamento sanzionatorio, aveva del tutto omesso di pronunciarsi al riguardo, limitandosi alla rideterminazione della pena a seguito della pronuncia assolutoria sul capo w) della rubrica, incorrendo in un difetto assoluto di motivazione al riguardo.
2.2. La difesa di NOME denuncia vizio di travisamento della prova e segnatamente del verbale di identificazione glkitindividuazione fotografica del 4/09/2020 resa dalla persona offesa COGNOME NOME innanzi agli ufficiali di PG del Commissariato di PS “Bolognina-Pontevecchio” e dell’album fotografico allegato. Illogicità della motivazione, con riferimento al principio applicato per procedere all’assoluzione della ricorrente in relazione al reato di cui al capo T della rubrica atteso che, in relazione a quest’ultimo, non era stato ritenuto sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputata,
l’elemento indiziario rappresentato dalla presenza dell’imputata sul luogo del reato desunta dall’aggancio delle celle telefoniche.
Invero in relazione alla contestazione di cui al capo U) la responsabilità concorsuale della ricorrente era desunta dall’ulteriore elemento rappresentato da un giudizio di corrispondenza tra la descrizione resa dalla persona offesa di una delle due autrici del reato di furto con i tratti fisionomici della odierna ricorrente, trascurando che nel suddetto verbale di identificazione la persona offesa non solo non aveva riconosciuto nella effige della ricorrente una delle due autrici del fatto reato, ma si era limitata a ravvisare una qualche somiglianza di una delle autrici con le donne ritratte nelle foto n.3 e 7, tra cui non era compresa l’imputata, di talchè non avrebbe potuto essere valorizzato, ai fini della prova di colpevolezza, il dato costituito dalla ritenuta corrispondenza tra la descrizione resa dalla persona offesa e l’odierna ricorrente
3.3. Le difese di NOME COGNOME NOME e NOME denunciano violazione di legge e motivazione assente e meramente apparente con riferimento all’affermazione di responsabilità nei loro confronti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME sono inammissibili in quanto i motivi articolati non risultano scanditi da tifé) necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I ricorrenti in concreto, non si confrontano affatto con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Con riferimento al ricorso del COGNOME, la motivazione della sentenza della Corte di appello è del tutto assente, così da integrare il vizio di motivazione assente e apparente di cui all’art.125, comma 3, in relazione all’art.546 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. La Corte di appello invero, pure avendo riportato il contenuto delle censure articolate dal COGNOME sul trattamento sanzionatorio (concernenti l’esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche e la misura dell’aumento apportato dal primo giudice a titolo di continuazione), con un ampio preambolo riassuntivo a pagina 19 della sentenza, ha poi del tutto
omesso di spendere un qualsiasi argomento per confutare il contenuto delle suddette censure, né la sentenza contiene ulteriori percorsi motivazionali attraverso i quali può riconoscersi che abbia, seppure implicitamente, valutato il contenuto delle censure di cui sopra, disattendendole. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME limitatamente alla statuizione concernente il trattamento sanzionatorio con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
Ai sensi dell’art.624 cod.proc.pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, considerato che il COGNOME non ha impugnato le statuizioni della sentenza della Corte di appello concernenti l’affermazione di responsabilità.
Deve essere accolta altresì la censura proposta dalla difesa di COGNOME NOME in relazione alla ipotesi di cui al capo u) della rubrica per travisamento della prova di colpevolezza, costituita dal verbale di identificazione fotografica operata dalla persona offesa COGNOME NOME e per motivazione contraddittoria e illogica rispetto alle ragioni della pronuncia di assoluzione per il capo t) della rubrica, dal momento che in nessun modo risultano evidenziate dalla Corte di appello le ragioni per cui, a differenza della ipotesi per cui è intervenuta assoluzione, abbia ravvisato un ulteriore elemento di prova rappresentato dalla “corrispondenza” tra la descrizione resa dalla persona offesa di una delle autrici del reato e i tratti fisionomici della odierna ricorrente, atteso che la persona offesa, nel suddetto verbale di identificazione, aveva sì notato una somiglianza tra le foto contenute nell’album fotografico sottoposto alla sua visione e una delle autrici del furto, ma le effigi indicate dalla persona informata dei fatti non erano quelle della odierna ricorrente (come emerge dal verbale di riconoscimento e dall’album fotografico allegati per autosufficienza al ricorso), di talchè si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, affinchè venga precisato in cosa consista l’elemento indiziario ulteriore che concorre sinergicamente con quello relativo all’aggancio delle celle telefoniche, elemento che, da solo, la stessa Corte di appello ha escluso possedere adeguata valenza dimostrativa con riferimento ad altro episodio delittuoso.
Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi proposti da NOME COGNOME E.COGNOME NOME e NOME consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, in favore della Cassa delle Ammende ai sensi
dell’art.616 cod.proc.pen., non ravvisandosi ragione di esonero per assenza di colpa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Annulla inoltre la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
I) President I