Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CARINI il 12/11/1978
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Salvatore;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza per difetto di motivazione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto tale vizio non emerge dal testo del provvedimento impugnato;
Inoltre, si ricorda come, «la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di prime cure non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 271735; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, Rv. 250513; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, COGNOME, Rv. 246227; Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, COGNOME, Rv. 282878).
Considerato che la Corte di appello risulta avere fatto corretta applicazione del principio, tenuto conto che la lettura della sentenza di primo grado, pur restituendo evidenti imprecisioni con riguardo ad alcuni elementi di ricostruzione del fatto e alla corretta indicazione dell’imputato, contiene elementi certamente riferibili, anche in punto di fonti di prova, all’imputazione levata e all’imputa quale suo autore, di talché deve escludersi che si sia al cospetto di una sentenza totalmente mancante di motivazione da determinare l’invocata regressione;
inoltre, il giudice di appello, visti gli errori del giudice di primo grado, inte la motivazione di primo grado con un percorso argomentativo logico, completo e coerente, senza che perciò emergano vizi deducibili in questa sede;
Considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per mancanza dell’elemento oggettivo, non sono consentiti perché, oltre a tendere ad una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, sono altresì fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
nel caso di specie, la Corte ha motivato adeguatamente, a pagina 2-3 della sentenza impugnata, sia in ordine al delitto presupposto – così come accertato dalla querela in atti – sia al possesso del bene in capo all’odierno imputato, il quale
non ha saputo fornire un’adeguata motivazione in ordine alla provenienza del bene;
Rilevato che la memoria presentata dal ricorrente, priva di decisività, è
comunque tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni “liberi” prima dell’udienza, previsti dall’art. 611 cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
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