Motivazione Sentenza: Quando una Spiegazione Illogica Porta all’Annullamento
Una corretta motivazione della sentenza è un pilastro fondamentale del nostro sistema giudiziario. Non è solo un obbligo formale per il giudice, ma una garanzia essenziale per il cittadino, che ha il diritto di comprendere l’iter logico-giuridico che ha portato a una decisione. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza n. 5695/2025) ci offre un chiaro esempio di come una motivazione insufficiente e contraddittoria possa invalidare una sentenza di condanna, portando al suo annullamento con rinvio.
I Fatti del Processo e le Prove a Difesa
Il caso riguardava un imputato condannato in secondo grado per alcuni episodi di presunta frode avvenuti nei giorni 25 e 27 luglio 2013. La Corte di Appello di Bologna, pur avendolo assolto per un episodio analogo del 2 agosto, aveva confermato la sua colpevolezza per i primi due.
La difesa dell’imputato si basava su un elemento di prova oggettivo e cruciale: i dati del disco cronotachigrafo del veicolo che egli conduceva. Secondo la tesi difensiva:
* Per l’episodio del 27 luglio, il cronotachigrafo indicava che il veicolo era fermo, rendendo impossibile l’utilizzo della scheda carburante contestato.
* Per l’episodio del 25 luglio, il veicolo risultava in movimento con una breve pausa, compatibile con un’attività di consegna e non con una frode. Inoltre, si contestava un rifornimento di benzina, mentre il mezzo era alimentato a gasolio.
Il Ricorso in Cassazione e il Vizio di Motivazione Sentenza
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo le argomentazioni della Corte d’Appello palesemente viziate sotto il profilo logico e giuridico.
La Contraddittorietà Logica nell’Analisi delle Prove
Il punto più critico evidenziato dalla Cassazione è stata la palese contraddizione nel ragionamento dei giudici di merito. Essi avevano assolto l’imputato per l’episodio del 2 agosto proprio perché il cronotachigrafo attestava che il veicolo era fermo. Tuttavia, per l’episodio del 27 luglio, di fronte alla stessa identica prova (veicolo fermo), erano giunti alla conclusione opposta, confermando la condanna. Questa disparità di valutazione della medesima prova è stata giudicata illogica e congetturale.
L’Insufficiente Valutazione degli Elementi Difensivi
Per quanto riguarda l’episodio del 25 luglio, la Cassazione ha rilevato come la motivazione della sentenza fosse insufficiente. La Corte d’Appello aveva aderito acriticamente alla tesi dell’accusa, senza dare adeguato conto delle prove e delle argomentazioni fornite dalla difesa. Non aveva spiegato perché la breve sosta registrata dal cronotachigrafo non potesse essere compatibile con un’attività di consegna, né aveva affrontato l’incongruenza del tipo di carburante. In pratica, aveva omesso di confutare gli elementi a discarico presentati dall’imputato.
Le motivazioni
I Giudici di legittimità hanno sottolineato come la motivazione della sentenza impugnata fosse palesemente viziata. Per un episodio, si è ignorata la tesi difensiva supportata da dati oggettivi (il cronotachigrafo), aderendo acriticamente alla tesi dell’accusa. Per un altro episodio, si è arrivati a una conclusione (condanna) in palese contraddizione con la premessa logica usata per assolvere l’imputato da un’accusa identica (il veicolo era fermo). Questa mancanza di coerenza logica e di completezza argomentativa ha reso la decisione inappellabile.
Le conclusioni
La sentenza evidenzia un principio cardine del nostro ordinamento: ogni decisione giudiziaria deve essere supportata da una motivazione logica, coerente e completa. Non è sufficiente per un giudice affermare la colpevolezza; è necessario spiegare perché, confutando in modo argomentato le prove a difesa. Un vizio di motivazione non è un mero formalismo, ma una violazione del diritto alla giusta difesa, che porta inevitabilmente all’annullamento della decisione e alla necessità di un nuovo giudizio che valuti correttamente tutti gli elementi del caso.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna?
La Corte ha annullato la sentenza perché la motivazione era viziata. In particolare, era contraddittoria, poiché ha valutato la stessa prova (il veicolo fermo secondo il cronotachigrafo) in modo opposto per due episodi identici, portando a un’assoluzione in un caso e a una condanna nell’altro. Inoltre, era insufficiente perché non ha adeguatamente considerato né confutato le argomentazioni della difesa.
Che valore probatorio ha il disco cronotachigrafo in un processo penale?
Dal testo della sentenza emerge che il disco cronotachigrafo ha un valore probatorio significativo. I suoi dati sono stati considerati elementi oggettivi capaci di smentire l’accusa. La mancata o contraddittoria valutazione di tali dati da parte del giudice può costituire un vizio di motivazione che porta all’annullamento della sentenza.
Cosa significa che una motivazione è “insufficiente” o “contraddittoria”?
Una motivazione è “insufficiente” quando il giudice omette di analizzare punti decisivi o prove a difesa, limitandosi ad accettare la tesi dell’accusa senza spiegarne le ragioni. È “contraddittoria” quando il ragionamento del giudice è illogico, ad esempio quando arriva a conclusioni opposte partendo dalle stesse premesse fattuali o probatorie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5695 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5695 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Bologna il 31/12/1964, avverso la sentenza in data 10/10/2023 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 9 giugno 2022 del Tribunale di Bologna, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui agli art. 61, n. 11, 81 cpv cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007n 231, con la recidiva speci fi ca dals . infraquinquennale, con riferimento all’episodios2 agosto 2013, e ha confermato la condanna per gli altri episodi del 25 e del 27 luglio 2013.
2.L’imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per vizio di motivazione. Sostiene che doveva essere assolto per l’episodio del 27 luglio
2013 perché quel giorno il disco cronotachigrafo del veicolo era stato fermo per cui non era al lavoro e non aveva potuto utilizzare la scheda carburante. E doveva essere assolto anche per l’episodio del 25 luglio 2013 dal momento che, secondo il cronotachigrafo, il veicolo era stato in movimento dalle 11 alle 12 con la sola pausa dalle ore 11,15 alle 11,28, compatibile con l’attività di consegna e non con la frode di carburante, tant’era vero che era stato effettuato un rifornimento di benzina mentre il veicolo era a gasolio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in origine assegnato alla Settima Sezione Penale e restituito con ordinanza del 21 giugno 2024 alla Terza Sezione Penale non essendo manifestamente infondato il motivo di ricorso legato all’attitudine probatoria del cronotachigrafo installato sul veicolo in uso al prevenuto, va accolto.
La motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna è certamente insufficiente per l’episodio del 25 luglio 2013 ove non si dà conto della tesi difensiva secondo cui il fermo era giustificato dalla consegna degli oggetti trasportati e aderisce acriticamente alla prospettazione accusatoria, nonostante dall’analisi del cronotachigrafo emergesse che il veicolo condotto dall’imputato fosse in movimento nel momento del prelievo, mentre era fermo in un momento precedente. La motivazione è, invece, congetturale e contraddittoria per l’episodio del 27 luglio 2013 perché il disco cronotachigrafo aveva attestato che il veicolo in uso all’imputato era fermo, circostanza questa che aveva invece portato all’assoluzione dell’imputato per l’episodio del 2 agosto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna
Così deciso, il 17 ottobre 2024
Il Consigliere estensore