Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15420 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 215 settembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati di ricettazione e altri, aggravato da recidiva reiterata.
1.1 Propone ricorso il difensore di COGNOME, lamentando la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione dell’aggravante di cui all’art. 99 comma 4 cod. pen. ; la Corte di appello aveva rilevato che COGNOME era stato condannato con esclusione della recidiva sul presupposto (errato) che il giudice di primo grado non la avesse applicata, mentre così non era, visto che il calcolo della pena contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado aveva espressamente previsto l’aumento per la recidiva; pertanto, la Corte di appello nulla aveva motivato sulla richiesta di esclusione della recidiva contestata, ritenendo appunto che il giudice di primo grado la avesse esclusa.
CONSIDERATO NOME DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sosi:enere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Nel caso in esame, vi era motivo di appello relativo alla esclusione della recidiva, e sul punto non vi è alcuna motivazione da parte della Corte di appello; malgrado quanto scritto nel dispositivo della sentenza di primo grado, in cui si legge che la recidiva era stata esclusa, dalla motivazione si evinceva come invece il giudice di primo grado la avesse ritenuta sussistente, sia perché aveva espressamente motivato sul punto a pagina 15 della sentenza, sia perché la aveva calcolata quando era passato alla determinazione della pena; l’affermazione contenuta a pagina 5 della sentenza di appello secondo la quale non si teneva conto della recidiva nel calcolo del termine della prescrizione del reato è quindi errata.
Si deva a tale proposito ribadire che “in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va
contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso” (Sez.3, 3969 del 25/09/2018, dep. 28/01/2019, B. Rv. 275690; vedi anche Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 283516: “Nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen.”)
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, che dovrà rispondere al motivo di appello relativo alla richiesta di esclusione della recidiva.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 27/02/2024