Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42972 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42972 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile COGNOME NOMENOME NOME NOME Bari il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di COGNOME NOMENOME NOME a Rodi Gar g anico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2017 del Giudice di pace di Bari •
visti g li atti, il provvedimento impu g NOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOME ; letta la re q uisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g enerale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il ri g etto del ricorso ; lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che insiste nell’acco g limento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 43463 del 27 ottobre 2022 – che aveva annullato, per vizi motivazionali, la sentenza di assoluzione emessa il 3 novembre 2021 -, il Giudice di Pace di Bari ha (nuovamente) assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 590, cod. pen. – a lui contestato per avere investito, alla guida di u veicolo in senso vietato e contrario a quello consentito dalla segnaletica stradale, il motociclo condotto da NOME COGNOME che, nell’occorso, aveva riportato lesioni guaribili in venticinque giorni – “perché non è sufficientemente provato chdimputato abbia commesso il fatto”.
Avverso l’indicata sentenza, la parte civile NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, precisando, quanto alla ammissibilità del mezzo di impugnazione, che il procedimento è stato instaurato ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000, avendo la persona offesa chiesto la citazione a giudizio dell’imputato.
2.1. Con un primo motivo, deduce il travisamento delle prove orali e la mancanza di motivazione in relazione alle prove raccolte durante l’istruzione dibattimentale. Rappresenta il difensore che la motivazione è del tutto apodittica, mancando una puntuale ricostruzione del fatto e la valutazione dei testi escussi, le cui dichiarazioni sono state travisate. Ad avviso del difensore, la sentenza non avrebbe colmato le lacune motivazionali censurate con la sentenza rescindente, avendo il giudice impiegato formule di stile e omesso di valutare il referto medico del pronto soccorso.
2.2. Con un secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., in quanto l sentenza si limita a una mera riproduzione delle prove orali senza compiere alcuna opera di valutazione di dette prove, sicché la motivazione risulta apparente e contraddittoria, avendo il giudice ravvisato la violazione, da parte dell’imputato, del codice della strada, ma ha irragionevolmente escluso che detta violazione abbia quantomeno concorso alla causazione del sinistro.
2.3. Con un terzo motivo, eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 512 cod. proc. pen., posto che i giudice ha dato atto dell’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, quando, invece, vi è stata un’intensa attività istruttoria, i cui esiti sono stati sostanzialmente obliterati, in contrasto con le indicazioni della sentenza rescindente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, è ammissibile e fondato.
Preliminarmente, in punto di ammissibilità, non può che ribadirsi il principio, affermato dalla sentenza rescindente, secondo cui nel procedimento dinanzi al giudice di pace instaurato a citazione della persona offesa, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, quest’ultima, rivestendo la qualifica di vero e proprio accusatore privato, ove intenda impugnare la sentenza di proscioglimento anche agli effetti penali, è legittimata, al pari del pubblico ministero, a proporre ricorso per cassazione deducendo tutti i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
3. Quanto al merito, si osserva quanto segue.
La sentenza rescindente aveva dato atto che “nel corso del giudizio sono stati escussi numerosi testimoni e sentito l’imputato”, e che il giudice non aveva creduto alla versione della persona offesa, perché era stata denunciata per estorsione ai danni del “malcapitato” COGNOME, il quale si era trovato sì contromano su una via a senso unico, ma fermo, come riferito dal teste COGNOME, il quale nulla aveva però saputo dire sui punti d’urto. Il giudice aveva ritenuto che la deposizione della persona offesa possa sì costituire fonte di prova della responsabilità, ma ove la stessa risulti coerente con le altre prove assunte in giudizio.
Orbene, la Corte aveva censurato tale percorso motivazionale “ai limiti dell’apparenza”, in quanto “non consente, invero, a questa Corte di legittimità di valutarne la correttezza secondo i parametri legali di riferimento, non avendo il giudicante fornito indicazioni coerenti e utili sulla dinamica del sinistro e neppure riportato il Contenuto delle prove valutate (sebbene risultino escussi, oltre alla p.o., ben tre testimoni), l’unica informazione rinvenibile in sentenza essendo la circostanza che la p.o. è stata denunciata dall’imputato per estorsione”.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata riproduca i medesimi vizi motivazionali già precedente censurati, non avendo il giudice del rinvio fornito “indicazioni coerenti e utili sulla dinamica del sinistro e neppure riportato i contenuto delle prove valutate”.
In primo luogo occorre ribadire e precisare il principio, pure evocato dalla sentenza impugnata ma non correttamente applicato, secondo cui le regole
dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (per tutti, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214).
In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; il senso di tale ulti chiarimento è quello di imporre un vaglio rinforzato dell’attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie, e non certo quello di negare l’autonomo valore probatorio delle stesse, ciò che contraddirebbe il principio, parimenti enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sono sottratte dall’applicazione della disciplina prevista dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Peraltro, come già affermato da questa Corte, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 dei 26/3/2019, S., Rv. 275312), posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva.
Ciò chiarito, si rileva, in primo luogo, che la sentenza impugnata ha (nuovamente) omesso di procedere a una compiuta ricostruzione del sinistro stradale, essendosi sostanzialmente limitata a riportare stralci di prove dichiarative, peraltro parziali, senza una loro autonoma valutazione in vista, appunto, della ricostruzione della dinamica dell’incidente.
La sentenza impugnata, inoltre, risulta manifestamente illogica, laddove, pur dando conto che l’imputato aveva violato il codice della strada (senza peraltro indicare il tipo di infrazione, anche se, dall’esposizione delle prove dichiarative, parrebbe di comprendere che l’imputato, alla guida del proprio veicolo, abbia percorso la via, teatro del sinistro, in senso vietato e contrario a quello consentito dalla segnaletica stradale), ha ritenuto che “in difetto di ulterior elementi non può ritrarsi responsabilità penale”, senza affatto spiegare una tale conclusione.
Allo stesso modo, affetta da illogicità manifesta è la motivazione laddove si ritengono non affidabili le dichiarazioni del teste NOME COGNOME (il quale ha riferito che “ci fu una botta e il COGNOME cadeva a terra”), sul presupposto che “se così fosse realmente accaduto, il COGNOME avrebbe dovuto subire lesioni molto più gravi, mentre i carabinieri riferivano che il COGNOME non presentava alcun segno di lesione”, laddove, per un verso, non è dato comprendere da dove sia stata tratta tale informazione, e, per altro verso – e soprattutto – non tiene delle risultanze del certificato medico che risulta acquisito agli atti.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al giudice del merito che, in diversa composizione, procederà a un rinnovato giudizio; in particolare, all’esito della compiuta valutazione, sulla base dei principi dinanzi indicati, di tutte le prove, orali e documentali, acquisite nel corso dell’istruttor dibattimentale, dovrà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e valutare l’efficacia causale della condotta dell’imputato, che si assume essere stata tenuta in violazione delle norme del codice della strada – le quali dovranno essere chiaramente e puntualmente individuate – rispetto alla causazione, eventualmente anche concorrente, del sinistro medesimo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bari in diversa persona fisica.
Così deciso il 19/11/2024.