Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14792 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14792 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 320/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 21/02/2025
R.G.N. 44963/2023
Relatore –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Teramo il 05/12/1961
avverso la sentenza del 20/06/2023 della Corte d’appello dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria e le conclusioni presentate nell’interesse della parte civile dall’Avv. NOME COGNOME che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata; lette le conclusioni presentate nell’interesse del ricorrente dall’Avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso, in accoglimento delle censure enunciate nel secondo e nel terzo motivo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 20 giugno 2023, la Corte di appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo
il 5 aprile 2022, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di frode nell’esercizio del commercio a carico di NOME COGNOME ed ha confermato la condanna dello stesso a risarcire i danni in favore della parte civile.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, in data 14 ottobre 2014, avrebbe posto in vendita 35 quintali di seme non conforme alle caratteristiche della varietà dichiarata.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni rispetto all’udienza del giudizio di appello.
Si premette che il termine a comparire per il giudizio di appello è fissato dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, in quaranta giorni, e che questa disciplina, stante l’assenza di espresse disposizioni di diritto transitorio, deve ritenersi applicabile ai decreti di citazione per il giudizio di appello emessi dopo il 30 dicembre 2022. Si aggiunge, poi, che il mancato rispetto del termine a comparire determina una nullità di ordine generale del decreto di citazione a giudizio e della conseguente sentenza, a norma del combinato disposto degli artt. 601, comma 3, 178, comma 1, lett. c) , e 185 cod. proc. pen. Si rappresenta, quindi, che, nella specie, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato il 22 maggio 2023, in relazione all’udienza del 20 giugno 2023, sicché il termine a comparire è stato inferiore a quaranta giorni, e che la difesa ha eccepito il mancato rispetto del termine di quaranta giorni con motivi nuovi.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto determinativo di responsabilità civile a carico dell’imputato.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto accertato il fatto in contestazione omettendo completamente di esaminare, come invece espressamente richiesto nell’atto di appello, le articolate osservazioni del consulente tecnico della difesa, il quale aveva spiegato perché debbono ritenersi inattendibili le tecniche seguite dagli esperti incaricati dagli inquirenti al fine di effettuare i controlli qualitativi sui campioni di seme acquisiti nel corso delle indagini. Si aggiunge che anche la sentenza di primo grado aveva omesso di esaminare le osservazioni del consulente tecnico della difesa, asserendo l’irrilevanza perché le stesse erano successive all’accertamento tecnico irripetibile compiuto ex art. 360 cod. proc. pen., senza considerare che dette indicazioni erano
dirette a far rilevare l’inaffidabilità scientifica dei metodi seguiti dai tecnici incaricati dal Pubblico ministero per affermare la non identità di varietà tra il seme commercializzato rispetto a quello indicato.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 43 e 515 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del fatto determinativo di responsabilità civile a carico dell’imputato.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha affermato la consapevolezza dell’attuale ricorrente di consegnare una merce diversa da quella promessa, in quanto ha omesso qualunque motivazione sul punto. Si aggiunge che la sentenza di primo grado si era limitata a ravvisare il dolo dell’imputato per la sua posizione di rappresentante legale dell’impresa che stava vendendo le sementi ritenute di qualità diversa da quella dichiarata. Si segnala che l’accertamento del dolo non può essere desunto dalla posizione dell’imputato nell’azienda venditrice, siccome azienda di amplissime dimensioni, e che, inoltre, secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico della difesa, variazioni involontarie delle specie foraggere sono sempre possibili.
Il ricorrente NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME ha depositato motivi nuovi, in data 22 maggio 2024, a sostegno delle censure enunciate nel primo motivo del ricorso, concernente il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni rispetto all’udienza del giudizio di appello.
La parte civile, con atti sottoscritti dall’Avv. NOME COGNOME ha depositato varie memorie, chiedendo il rigetto del ricorso.
4.1. Con memoria del 25 maggio 2024, la parte civile ha evidenziato che non sono fondate le censure dedotte nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, anche allegando copia della sentenza di primo grado.
In risposta alle doglianze esposte nel secondo motivo del ricorso, si afferma l’insussistenza di vizi in ordine all’accertamento della non conformità del seme messo in commercio rispetto alle caratteristiche della varietà dichiarata, derivanti dall’omesso esame delle osservazioni del consulente tecnico della difesa. Si evidenzia, in particolare, che: a) l’accertamento è stato compiuto correttamente presso il CREA, ente ufficiale facente capo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, preposto a tutte le attività relative alla certificazione delle sementi; b) l’analisi genetica invocata dal consulente della difesa non è prevista né dalla normativa né dai protocolli ufficiali, come espressamente ammesso dallo stesso consulente (si cita la dichiarazione riportata a pag. 7 del verbale di udienza del 22 febbraio 2022, nella quale il professionista afferma: «ben son consapevole
che le analisi che sono state eseguite sono quelle che tuttora la normativa vigente considera valide»).
In risposta alle doglianze esposte nel terzo motivo del ricorso, si afferma l’insussistenza di vizi in ordine all’accertamento del dolo dell’imputato. Si rappresenta, in particolare, che l’imputato aveva la qualifica di «responsabile del mantenimento in purezza» sia della società che deteneva il seme primigenio, sia della società incaricata di utilizzarlo per moltiplicarlo ai fini della commercializzazione, come indicato dall’ufficiale di polizia giudiziaria esaminato a dibattimento, e che questa figura è prevista sia dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20, in particolare dagli artt. 3 e 38, sia dal previgente d.P.R. n. 1065 del 1973.
4.2. Con memoria del 5 giugno 2024, la parte civile ha evidenziato che non sono fondate le censure formulate nel primo motivo di ricorso e nei motivi nuovi, relative al mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni rispetto all’udienza del giudizio di appello.
4.3. Con memoria del 5 febbraio 2025, la parte civile ha richiamato le precedenti memorie, in particolare quella datata 11 giugno 2024.
Ha inoltre aggiunto che la tesi del dolo dell’imputato trova conferma in un precedente penale per il reato di cui all’art. 515 cod. pen., e in due precedenti per il reato di cui all’art. 469 cod. pen., e che l’infondatezza delle censure esposte nel primo motivo di ricorso risulta dalla sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, per le ragioni di seguito precisate, è fondato limitatamente alle censure esposte nel secondo e nel terzo motivo, concernenti l’affermazione della sussistenza del fatto determinativo di responsabilità civile a carico dell’imputato, anche con riferimento all’elemento psicologico, mentre è infondato con riguardo alle censure formulate nel primo motivo, relative al mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni rispetto all’udienza del giudizio di appello.
Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, le quali contestano il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni rispetto all’udienza del giudizio di appello, nonostante il relativo decreto di citazione sia stato emesso dopo il 30 dicembre 2022.
Invero, la questione oggetto delle sintetizzate censure è stata risolta in senso opposto alle deduzioni indicate nel ricorso dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio secondo cui la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g) , d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è
applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (così Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, COGNOME Rv. 287096 – 01, e Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, COGNOME Rv. 287095 – 01).
Fondate, invece, sono le censure enunciate nel secondo e nel terzo motivo, le quali contestano l’affermazione secondo cui sarebbe integrato il fatto determinativo di responsabilità civile a carico dell’imputato, anche con riferimento all’elemento psicologico, deducendo che la sentenza impugnata non si è confrontata in alcun modo con i rilievi formulati dal consulente tecnico della difesa, puntualmente richiamati nei motivi di appello, ed ha omesso qualunque motivazione in ordine alla sussistenza del dolo in capo all’imputato.
3.1. La sentenza impugnata, in relazione ai profili concernenti la sussistenza del fatto determinativo di responsabilità civile a carico dell’imputato, anche per quanto attiene al dolo, si limita ad una stringata motivazione, che non prende in alcun modo in esame i rilievi formulati dalla difesa nell’atto di appello, pur dopo averli sintetizzati in premessa.
Precisamente, questa la motivazione della Corte d’appello in ordine ai punti indicati: «A giudizio della Corte, le argomentazioni logico-giuridiche poste a fondamento della sentenza impugnata depongono sicuramente per la colpevolezza del COGNOME in ordine al reato per il quale ha riportato condanna, in quanto gli elementi probatori sostanzialmente riconducibili sia alle dichiarazioni rese dai testi COGNOME
COGNOME
COGNOME sia l’analisi morfofisiologica eseguita dal Laboratorio di Travazzano del Centro ‘CREA DC’ appaiono idonei a provare la penale responsabilità dell’imputato. Infatti, le predette dichiarazioni testimoniali risultano intrinsecamente attendibili in quanto logiche, coerenti, precise e circostanziate, oltre ad essere pienamente riscontrate dalla documentazione acquisita in atti. Ciò posto, le doglianze evidenziate in appello vertono su aspetti in contrasto con il compendio probatorio e non intaccano la coerenza delle prove correttamente valorizzate nella impugnata sentenza».
3.2. In considerazione delle argomentazioni trascritte, deve ritenersi che la sentenza impugnata non si è in alcun modo confrontata con i motivi di appello.
Invero, nessuna osservazione viene compiuta per spiegare perché sarebbero irrilevanti le obiezioni del consulente tecnico della difesa in ordine all’affidabilità dei risultati degli accertamenti tecnici compiuti in fase di indagini, e sulla base dei quali si è esclusa l’identità tra la tipologia di seme commercializzato e quella indicato al pubblico, presupposto necessario per affermare la messa in vendita di una cosa di origine, provenienza o comunque qualità diversa da quella dichiarata.
Nulla, poi, viene detto in ordine agli elementi da cui inferire il dolo dell’imputato, elemento psicologico per l’integrazione del fatto oggetto di contestazione.
Né queste evidenti lacune motivazionali possono essere colmate dalle pur significative deduzioni esposte nelle memorie della parte civile del 25 maggio 2024 e del 5 febbraio 2025. Le lacune motivazionali del giudice di merito, infatti, non possono essere superate in sede di legittimità mediante l’utilizzo degli atti di una parte, perché, altrimenti, la Corte di cassazione procederebbe direttamente ad un giudizio di merito, operazione estranea alle sue attribuzioni. L’unica possibilità di fare ricorso agli atti di una parte è configurabile se questi atti siano stati espressamente richiamati dalla sentenza oggetto di ricorso, e, perciò, ‘fatti propri’ dalla stessa; tale evenienza, però, come si evince dal testo trascritto della sentenza impugnata, non si è in alcun modo verificata nel caso di specie.
All’accoglimento delle censure enunciate nel secondo e nel terzo motivo, stante inoltre l’infondatezza delle censure formulate nel primo motivo, segue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il Giudice civile competente per il giudizio di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in data 21/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME