Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14315 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14315 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire con pec del 25 ottobre 2023, conclusioni scritte e replica alle richieste del Sostituto Procuratore generale e ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 1 e 3, legge n. 110 del 1975, irrogando al predetto la pena di euro :1500 di ammenda riconosciuto il fatto qualificabile come di lieve entità.
Si tratta del porto fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione, nella tasca del pantalone l di una noccoliera/tirapugni in metallo.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando due vizi.
2.1.Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza non rende alcuna giustificazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste dalla difesa, tenuto conto delle modalità e circostanze dell’azione, dello stato di incensuratezza dell’imputato, delle sue condizioni soggettive e della scarsa offensività dello strumento portato senza giustificato motivo.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Nel caso di specie i due benefici, pur richiesti, non sono stati concessi in assenza di motivazione non avendo il Giudice tenuto conto delle modalità e circostanze dell’azione, dell’incensuratezza dell’imputato e della sua condizione soggettiva.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta, nell’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con p.e.c. del 25 ottobre 2023, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti innanzi indicati.
1.1.L’esame degli atti, necessario per la qualità dell’eccezione formulata, ha consentito di verificare che, effettivamente, all’udienza di discussione del 21 febbraio 2023, la difesa ha concluso chiedendo, tra l’altro, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.
La sentenza impugnata, invece (cfr. p. 3) si è limitata, quanto al trattamento sanzionatorio, a richiamare, genericamente, l’articolo di legge (art. 133 cod. pen.), dopo aver illustrato le ragioni per le quali la condotta, pur riconosciuta di lieve entità, a mente dell’art. 4 ultimo comma legge n. 110 del 1975, non è tale da integrare la speciale tenuità dell’offesa ex art. 131-bis cod. pen. genericamente richiamando, senza alcuna specifica illustrazione “la gravità della colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo” (cfr. p. 3),
Ciò, senza illustrare, in alcun modo, le ragioni per le quali sia le circostanze attenuanti generiche, sia i benefici di legge richiesti siano stati negati.
1.2. Il Collegio rileva che, per definizione, ove ricorra una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione. Solo ove manchi un nesso di conseguenzialità logica e giuridica si determina una violazione di legge per l’inesistenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).
Del resto, si rileva che il ricorso, da parte del giudice, alla motivazione implicita trova riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga “una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto” su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc. pen.).
La stessa previsione della regola della redazione della sentenza ‘subito’ dopo la sua deliberazione depone per la legittimità del ricorso a modalità di argomentazione funzionali al rispetto della regola della subitaneità.
La motivazione implicita è, altresì, compatibile con il diritto ad un equo processo, come previsto dall’art. 6 CEDU, secondo l’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Corte Edu, Quarta Sezione, 24.07.2015, COGNOME ed altri c. Italia, nella quale si è ritenuto violato l’art. 6 della Convenzione per non essere stata resa motivazione del rigel:to della questione pregiudiziale posta dai ricorrenti, ma solo per uno dei due profili segnalati, l’altro essendo stato oggetto di motivazione implicita).
Dunque, in ragione dell’ammissibilità della motivazione implicita si ritiene che non sia censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340).
Il Collegio, peraltro, non ignora l’indirizzo interpretativo secondo il quale, in caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione può
implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell’ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, COGNOME, Rv. 249731).
Tuttavia, nel caso di specie, la mera lettura del provvedimento esaminato fa emergere la carenza assoluta anche di una motivazione implicita sulle richieste, espressamente formalizzate in sede di discussione, sia sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia in ordine ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, risultando il mero richiamo a “gravità della colpevolezza, l’entità del danno e del pericolo”, una formula di stile assolutamente insufficiente a rendere conto della decisione.
Tanto, a maggior ragione in un caso, come quello al vaglio, in cui, contestualmente, viene riconosciuta l’ipotesi lieve della contravvenzione contestata.
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Termini Imerese, diversa persona fisica, perché nella piena autonomia di giudizio, si valutino le richieste di concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e di benefici di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese, in diversa persona fisica
Così deciso il 14 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente