Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME sulle conclusioni del fl~ittlnistzzo P
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Ancona il 21 novembre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.u.p. del Tribunale di Macerata il 17 giugno 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto, per quanto in questa sede rileva, NOME e NOME (detto COGNOME) responsabili di più reati di detenzione illecita e di cessione di eroina e, in conseguenza, ritenuta la continuazione tra i vari fatti ed operata la diminuzione per il rito, li ha condannati alle pene, principali ed accessorie, tra cui la espulsione a pena espiata, ritenute di giustizia.
In particolare, NOME è stato riconosciuto responsabile di due violazioni dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere concorso con altri nella detenzione di 70 grammi di eroina, tra il 15 ed il 16 dicembre 2019 (capo n. 30), e per avere ulteriormente concorso nella detenzione di una quantità imprecisata di eroina, tra il 9 ed il 10 ottobre 2019 (capo n. 32); NOME è stato ritenuto colpevole di numerosi episodi di detenzione illecita e/o di cessione di eroina, talora in concorso con altri, reati descritti ai capi nn. 9), 17), 27), 41), 43-44-45), 48), 58), 61), 6 65), 66), 74), 76) e 131) dell’editto, commessi tra il 25 dicembre 2029 e il 23 febbraio 2020, tutti fatti qualificati come violazioni del comma 1 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Ricorrono per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi con i quali denunziano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso di NOME è affidato ad un unico, complessivo, motivo con cui censura violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, che sarebbe elusiva delle questioni sollevate con l’atto di appello relative alla insussistenza dell’elemento psicologico e alla carenza dei presupposti per l’affermazione RAGIONE_SOCIALE penale responsabilità dell’imputato.
Si richiama parte RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado ed il contenuto dell’impugnazione di merito, ove si lamentava:
in riferimento al capo n. 30), non avere i decidenti fornito adeguata risposta al tema RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE vettura Renault Megane, attribuita contraddittoriamente al ricorrente (alla p. 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza del G.i.p) ma anche ad altra persona, tale NOME COGNOME, figlio di NOME (alla p. 43 RAGIONE_SOCIALE stessa sentenza), e, soprattutto, senza rispondere all’affermazione difensiva secondo
cui, essendo NOME senza patente, NOME lo accompagnava solo per cortesia, come – si afferma – si usa fare tra connazionali in terra straniera;
quanto al capo n. 32), dal confronto testuale tra le pp. 5, 47, 149 e 150 RAGIONE_SOCIALE decisione del G.u.p. non si comprenderebbe se l’odierno ricorrente sia stato assolto da tale imputazione ovvero condannato.
Le risposte RAGIONE_SOCIALE Corte di appello sarebbero elusive ed apparenti, con particolare riferimento al tema dell’elemento psicologico del dolo di concorso in capo all’imputato, peraltro affidate allo scarno riferimento, quanto al capo n. 32), ad ulteriori elementi probatori, non meglio precisati in sentenza alla p. 18, nei termini che il ricorrente riferisce, che presuppongono una responsabilità già accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, ciò che, però, non è.
Il ricorso nell’interesse di NOME è affidato a sei motivi con i quali si lamenta violazione di legge e, nel contempo, difetto di motivazione.
4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 125, 192, 194, 266 e 533 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, con travisamento dei dati processuali, quanto alla ritenuta partecipazione dell’imputato a titolo di concorso ai reati di cui ai capi nn. 9), 27), 48) e 66 dell’editto.
La sentenza di condanna in appello (v. pp. 14-15 e 19-21), basata sul contenuto di intercettazioni telefoniche non riportate, nemmeno sommariamente, nella motivazione, non consentirebbe di comprendere le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, anche per il richiamo assai generico ad osservazioni, perquisizioni e sequestri di polizia giudiziaria, per l’assenza di “riscontri” e per l mancanza totale di autonomia RAGIONE_SOCIALE valutazione da parte del giudice di secondo grado rispetto a quella svolta dal Tribunale, che la Corte territoriale si limiterebbe a “difendere”. Né il ricorso alla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, specc. di p. 35 (quanto al capo n. 9 dell’editto) e delle pp. 38-39 (quanto al capo n. 27), pp. 92-97 (quanto al capo n. 48) e pp. 110-116 (quanto al capo n. 66), varrebbe a colmare la lacuna motivazionale che si denuncia.
4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 192, 194, 266 e 530 cod. proc. pen., 56 e 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi tentata ex art. 56 cod. pen. quanto al delitto di cui al capo n. 41) dell’editto, non essendosi, in effetti, realizzata la cessione iv contestata per effetto dell’intervento dei Carabinieri.
Avendo svolto tale eccezione in appello, la Corte di merito avrebbe omesso qualsiasi risposta al riguardo, incappando nel vizio di omissione di pronunzia.
4.3. Oggetto del terzo motivo è la ritenuta violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, che sarebbe di mero stile, quanto alla mancata derubricazione, che era stata invocata nell’appello, sussistendo, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Difesa, che richiama precedenti di legittimità stimati pertinenti, gli estremi per ritenere i fatti di lieve entità (quali: incertezza sui quantitativi e manca accertamento del grado di purezza RAGIONE_SOCIALE sostanza).
4.4. Tramite il quarto motivo censura violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e mancanza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione sul punto, nonostante gli elementi positivamente valutabili che erano stati offerti nell’atto di appello al punto n. 10 (cioè: incensuratezza; buona condotta processuale; condizioni di vita disagiate dell’imputato; opportunità di adeguare la pena al fatto).
4.5. Con il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. ed omissione di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio applicato all’imputato, anche quanto agli aumenti in continuazione, che vanno motivati singolarmente, come precisato dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE S.C. nella sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021, che si richiama.
4.6. Con l’ultimo motivo, infine, si lamenta violazione dell’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed omissione di motivazione, ridotta a mere clausole di stile, e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE stessa relativamente alla ritenuta pericolosità sociale dell’imputato, peraltro con travisamento dei dati processuali, essendo il ricorrente incensurato ed avendo tenuto buona condotta processuale, in relazione alla disposta espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.
Si chiede, dunque, da parte dei ricorrenti l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Il PRAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 10 giugno 2024 ha chiesto: quanto al ricorso di NOME, annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, limitatamente al capo n. 32); quanto all’impugnazione di NOME, accoglimento del primo, del secondo e del sesto motivo, con conseguente annullaJnento con rinvio quanto ai capi nn. 9), 27), 48), 66) e 41) ed alla espulsione; e rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono parzialmente fondati, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Si prenda le mosse dal ricorso di NOME, che, come si è visto, lamenta, con unico motivo, l’affermazione di responsabilità in relazione ai capi nn. 30) e 32) dell’editto.
2.1. Quanto alla censura relativa al capo n. 30), peraltro essenzialmente costruita in fatto, leggendo le pp. 13 e 17-19 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e le pp. 40-47 di quella di primo grado, si rinviene idonea spiegazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità per il reato in questione, certamente idonea a superare l’eventuale imprecisione circa la – irrilevante, nel caso concreto – proprietà RAGIONE_SOCIALE Renault Megane, che viene reiteratamente guidata dal ricorrente nel ruolo di accompagnatore di COGNOME con la consapevolezza di partecipare alla detenzione di droga.
Peraltro, «In tema di giudizio di legittimità, la cognizione RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (così, tra le numerose, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504; v. altresì Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F, Rv. 280601; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, COGNOME ed altri, Rv. 229369; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, NOME ed altri, Rv. 214567).
2.2. A diversa soluzione deve giungersi quanto al capo n. 32), a proposito del quale coglie nel segno la censura del ricorrente, non comprendendosi su quali «elementi ulteriori rispetto al mero accertamento RAGIONE_SOCIALE presenza del NOME presso l’abitazione dell’imputato» (così alla p. 18 RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata) NOME COGNOME, di cui agli scarni passaggi alle pp. 46-47 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado (ove si legge soltanto essere compresente con COGNOME il 9 ottobre 2019 a Civitanova Marche allorchè NOME incontra NOME e si fa rinvio al capo n. 30), si fondi l’affermazione di responsabilità.
2.3. Discende, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza nei confronti di NOME limitatamente al reato di cui al capo n. 32), con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto; con declaratoria di inammissibilità nel resto.
Si passi ad esaminare il ricorso nell’interesse di NOME, articolato, come si è visto, in sei motivi.
Il primo motivo di ricorso risulta fondato, con assorbimento del terzo, quarto, quinto e sesto, mentre è inammissibile il secondo motivo; per le seguenti ragioni.
3.1. Con il primo dei motivi si lamenta, in sostanza, la mancanza di motivazione quanto ai capi nn. 9), 27), 48) e 66) dell’editto: in effetti, l questione, che era stata posta con i motivi di appello nn. 1), 2), 5) e 6), non ha trovato alcuna risposta da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di merito (cfr. infatti le pp. 19-21 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
La ravvisata omissione di pronunzia impone senz’altro la soluzione in dispositivo.
3.2. Diversamente deve ritenersi quanto al secondo motivo, con il quale si censura la omissione di risposta quanto alla configurabilità del mero tentativo nel capo n. 41), a causa dell’intervento dei Carabinieri prima RAGIONE_SOCIALE consegna RAGIONE_SOCIALE sostanza: infatti, la questione – di diritto (sulla quale cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A, Rv. 284604, secondo cui «Ai fini RAGIONE_SOCIALE consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l’accordo delle parti sull’oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all’acquirente RAGIONE_SOCIALE sostanza») – era stata prospettata al giudice di appello con il terzo motivo in termini che risultano, però, assolutamente aspecifici e, quindi, senza il rispetto del generale canone in tema di ricorso per cassazione, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare violazioni RAGIONE_SOCIALE legge ha l’onere (a pena di aspecificità e, quindi, di inammissibilità del ricorso) di indicare in cosa si sia concretizzata la presunta violazione costituente oggetto di doglianza.
3.3. Tutte le questioni poste con gli ulteriori motivi di impugnazione risultano assorbite dalla ravvisata necessità di nuovo giudizio quanto ai reati di cui ai capi nn. 9), 27), 48) e 66).
Infatti, la qualificazione in termini di “ordinaria” gravità ovvero di lieve entit dei reati (terzo motivo di ricorso), il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche (quarto motivo), la scelta del trattamento sanzionatorio adeguato, anche sotto il profilo degli aumenti da operarsi in continuazione (quinto motivo), e la valutazione circa la pericolosità dell’imputato giustificante l’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata possono logicamente essere influenzati dal riconoscimento – o meno – dei quattro reati in relazione ai quali è stato disposto l’annullamento per nuovo giudizio.
Discendono, quindi, le statuizioni in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME limitatamente al reato di cui al capo n. 32) con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOME.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di NOME limitatamente ai capi n. 9), 27), 48) e 66) e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME relativamente al reato di cui al capo 41.
Così deciso il 27/06/2024.