Motivazione Sanzione: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Quando un giudice emette una condanna, la legge richiede che spieghi le ragioni della sua decisione. Questo principio, noto come obbligo di motivazione, è un pilastro del nostro sistema giudiziario. Tuttavia, cosa accade se la spiegazione relativa alla pena applicata, ovvero la motivazione sanzione, appare troppo sintetica? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare tale aspetto, soprattutto in presenza di sanzioni minime.
Il Fatto: Il Ricorso contro la Sanzione Minima
Il caso analizzato trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ specifico: a suo dire, i giudici di secondo grado non avevano adeguatamente giustificato la misura della pena inflitta. L’oggetto della contestazione non era la colpevolezza, ma esclusivamente il quantum della sanzione e il percorso logico-giuridico seguito per determinarla.
La Decisione della Corte e la Motivazione Sanzione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione sulla congruità della pena. Secondo i giudici supremi, il ricorso era infondato perché una motivazione sul trattamento sanzionatorio era presente e, soprattutto, era stata confermata. La Corte ha aggiunto un elemento cruciale: una valutazione di ‘congruità’ della pena è sufficiente, specialmente quando, come nel caso di specie, vengono applicati trattamenti sanzionatori minimi.
Le Motivazioni: Il Principio di Congruità nelle Sanzioni Minime
La Corte ha spiegato che, secondo un orientamento giurisprudenziale costante, l’obbligo di motivazione per la quantificazione della pena può essere considerato adempiuto anche con l’affermazione che la sanzione è ‘congrua’ o ‘adeguata’. Questo approccio è ritenuto valido in particolare quando il giudice applica la pena nel suo minimo edittale o comunque in una misura molto vicina ad esso. In tali circostanze, non è richiesta una disamina analitica di tutti i criteri previsti dalla legge, poiché si presume che il giudice abbia implicitamente valutato tutti gli elementi a favore dell’imputato, scegliendo la pena più mite possibile.
Il rigore della motivazione richiesta è, quindi, inversamente proporzionale all’entità della pena inflitta rispetto ai massimi previsti dalla legge. Una sanzione minima non necessita della stessa, approfondita argomentazione richiesta per una sanzione severa. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una misura che mira anche a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un importante principio pratico: non ogni contestazione sulla motivazione sanzione ha probabilità di successo in Cassazione. I ricorsi che si limitano a lamentare una motivazione sintetica sulla pena, senza evidenziare palesi illogicità o contraddizioni, rischiano di essere dichiarati inammissibili, specialmente se la sanzione applicata è lieve. La decisione serve da monito, sottolineando che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito dove ridiscutere la congruità della pena, ma uno strumento per controllare la legittimità e la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata. Pertanto, prima di intraprendere un simile percorso, è fondamentale una valutazione attenta sulla reale sussistenza di un vizio di motivazione rilevante.
Quando un ricorso sulla motivazione della sanzione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando contesta una sanzione minima e il giudice ha fornito una motivazione, anche se sintetica, basata su una valutazione di ‘congruità’, ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza costante.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sempre necessaria una motivazione dettagliata per la pena applicata?
No. Secondo questa ordinanza, in presenza di trattamenti sanzionatori minimi, una motivazione dettagliata non è indispensabile. Una valutazione che attesti la congruità della pena è considerata sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12350 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12350 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 30/12/1972
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME in ordine al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, siccome sussiste motivazione sul trattamento sanzionatorio confermato e si aggiunge una valutazione di congruità che per costante giurisprudenza di legittimità è sufficiente in presenza di trattamenti sanzionatori minimi quale quello di specie.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle gnnnnende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025