Motivazione Sanzionatoria: I Limiti del Controllo della Cassazione
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione sanzionatoria, confermando un orientamento consolidato. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per omicidio colposo, il quale lamentava un’errata valutazione delle circostanze ai fini della commisurazione della pena.
Il Caso: Ricorso per Omicidio Colposo e la Questione della Pena
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, non contestando la responsabilità penale, ma focalizzandosi esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato la decisione di non concedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, portando a una pena ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e la motivazione sanzionatoria
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui la valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di comparazione tra circostanze e la dosimetria della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione sanzionatoria adottata non risulta manifestamente illogica o arbitraria. La Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente fondato la sua decisione sulla gravità del danno causato e sull’elevato grado di colpa dell’imputato, fornendo così un apparato argomentativo congruo e sufficiente a giustificare la pena inflitta.
L’Azione Civile Separata: Un Principio Processuale Rilevante
L’ordinanza affronta anche un’interessante questione processuale sollevata dal responsabile civile. Quest’ultimo aveva richiesto la declaratoria di estinzione del rapporto processuale civile all’interno del processo penale, poiché la parte civile aveva avviato un’autonoma causa davanti al giudice civile per la quantificazione dei danni. La Cassazione ha respinto tale richiesta, richiamando un principio consolidato: la costituzione di parte civile non si considera tacitamente revocata se, dopo una sentenza penale di condanna non ancora definitiva, la parte danneggiata agisce in sede civile per la sola quantificazione del danno già riconosciuto in astratto dal giudice penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito la propria giurisprudenza costante in materia. La motivazione della pena non richiede un’analisi dettagliata di ogni singolo elemento previsto dall’art. 133 c.p., ma può essere anche sintetica o ‘implicita’, purché permetta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice. Formule come ‘si ritiene congrua’ sono state ritenute sufficienti in passato, a patto che non emerga un vizio logico palese. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva ancorato il proprio giudizio a due elementi concreti: la gravità del danno e l’intensità della colpa. Questa valutazione, essendo un giudizio di merito, sfugge al controllo della Cassazione, la quale non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove nel dettaglio. Di conseguenza, il ricorso, basato su una mera rilettura degli elementi di fatto, è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma la solidità del principio secondo cui l’appello in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della pena, a meno che non si dimostri un’evidente arbitrarietà nella decisione impugnata. La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della sanzione è ampia e protetta da un obbligo motivazionale che può essere assolto anche in forma sintetica. In secondo luogo, chiarisce un aspetto procedurale rilevante per i rapporti tra processo penale e civile, stabilendo che l’azione civile per la quantificazione del danno non esclude la permanenza della parte civile nel processo penale, garantendo così la continuità della tutela risarcitoria.
Quando è possibile contestare in Cassazione la valutazione sulla pena (dosimetria sanzionatoria)?
Secondo la Corte, la valutazione sulla pena e il bilanciamento delle circostanze possono essere contestati in Cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Una motivazione sintetica o implicita è considerata sufficiente se coerente.
Cosa succede se la parte civile, dopo una condanna penale non definitiva, avvia una causa civile per la quantificazione del danno?
Questa azione non comporta una revoca tacita della costituzione di parte civile nel processo penale. La parte civile mantiene il suo status, e l’azione civile è finalizzata unicamente a determinare l’ammontare del risarcimento il cui diritto è già stato affermato in sede penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e adeguata per la sua decisione sulla pena, basandola su elementi concreti come la gravità del danno e l’elevato grado della colpa. Tale valutazione rientra nel merito e non è sindacabile dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 740 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 740 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo c all’imputazione, è inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurispru di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo qu siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha motivatamente considerato la gravità del danno cagionato e l’elevato grado della colpa ravvisata nella condotta imprudente del prevenuto, al fine di negare il giudizio prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sulle contestate aggravanti, secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
Non si può dare seguito a quanto richiesto dal responsabile civile con memoria scritta del 17.11.2025, ove si insta affinché sia dichiarata l’estinzione del rapp processuale civile all’interno del processo penale, stante l’introduzione di separata azion civile da parte di COGNOME NOME, parte civile nel presente procedimento. Al di là de considerazione che l’istanza avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, si osserva come nel caso trovi applicazione il principio per cui la costituzione di parte civile non si in tacitamente revocata nel caso in cui la parte, dopo aver ottenuto in sede penale, con sentenza ancora non definitiva, l’affermazione del diritto ad ottenere il risarcimento del dan proponga dinanzi al giudice civile l’azione per la sua quantificazione (Sez. 5, n. 24869 de 24/01/2017, P.c. e altro in proc. masi e altro, Rv. 270457 – 01), come avvenuto nel caso di specie.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2025