Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17941 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/re le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 19 gennaio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha rigettato la richiesta di applic:azione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla residua pena di anni dieci di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova del 16 luglio 2009.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe attribuito la giusta rilevanza al fatto che a COGNOME era stata già concessa la misura della semilibertà a far data dal 27 gennaio 2022, che lo stesso svolgeva da tempo regolare attività lavorativa e che aveva nella propria disponibilità un regolare e stabile domicilio.
Nel ricorso, inoltre, si contesta quanto affermato nell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha negato l’ammissione alla più ampia misura alternativa sul rilievo dell’assenza, da parte del condannato, di attività riparatorie in favore delle vittime del reato, senza considerare che il risarcimento del danno non costituisce presupposto per la concessione della misura in esame e che, in ogni caso, COGNOME si era adoperato per svolgere attività di volontariato.
Il ricorrente, infine, denuncia vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunal di sorveglianza ha argomentato il rigetto della misura alternativa sulla scorta di una segnalazione pervenuta dai Carabinieri di Savona, dalla quale si evinceva che il condannato il 6 aprile 2021 aveva commesso un reato in materia di stupefacenti; in realtà, dalla lettura del fascicolo, non vi era alcuna informativa in tal senso come era stato confermato dalla relazione dell’UEPE del 4 gennaio 2023, nella quale non vi era alcun riferimento all’effettiva pendenza di un procedimento penale a carico di COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, nel giustificare il provvedimento di rigetto, si sarebbe limitato a richiamare per relationem la motivazione della precedente ordinanza del 29 giugno 2022, nonostante la difesa avesse riproposto l’istanza inserendo dei chiari elementi di novità, tra i quali la relazione dell’UEPE
del 4 gennaio 2023, dalla quale si evinceva l’attività di volontariato reperita da COGNOME e il fatto che quest’ultimo fosse consapevole del suo passato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l’ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigett dell’istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).
Nel caso in esame, il giudice di merito, nonostante COGNOME fosse stato già ammesso alla misura della semilibertà, ha rigettato l’istanza senza offrire sul punto alcuna puntuale motivazione.
Come correttamente evidenziato dal ricorrente, infatti, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto tener presente le ragioni di tale decisione, al fine di svolgere una valutazione più accurata di tutti ú dati messi a sua disposizione.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso il 31/01/2024