Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35177 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 35177  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME ZONCU EVA COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a NOMEX il NOMENOME
avverso l’ordinanza del 02/05/2025 del Tribunale del riesame di Catania Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Catania, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa in data 15 aprile 2025, nei confronti di NOMEX in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 695 del 1967, contestati ai capi B) ed S) dell’imputazione provvisoria.
Il Tribunale ha preliminarmente dato atto che l’istanza di riesame era stata ritualmente formulata con riserva di indicare i relativi motivi e che, in occasione dell’udienza camerale, la difesa aveva depositato memoria con la quale, senza contestare i gravi indizi di colpevolezza, aveva lamentato l’assenza delle esigenze cautelari, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza ovvero, in via subordinata, la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
In punto di sussistenza dei gravi indizi ha, dunque, rinviato alla descrizione svolta nell’ordinanza genetica, affermando l’assenza di specifiche doglianze sulla ricostruzione del fatto e richiamando a conforto l’insegnamento di questa Corte che, per un verso, consente la motivazione per relationem e, per altro verso, impone sul giudice un obbligo motivazionale proporzionato all’analiticità delle censure dedotte.
Ha richiamato, anche ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, i fatti oggetto d’incolpazione, riguardanti gli accadimenti del 4 agosto, quando in compagnia del fratello NOME aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di NOMEX che colpiva all’avanbraccio.
Riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale ha reputato sussistente quella del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, evidenziando l’impossibilità di sostituire la misura massima della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e
articola quattro motivi, di seguito richiamati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen.e 292, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza che non può essere soddisfatto attraverso il mero richiamo formale alle argomentazioni del Giudice AVV_NOTAIO le indagini preliminari.
Segnala che – nonostante l’ordinanza genetica fosse stata impugnata dinanzi al Tribunale, sotto il duplice profilo dei gravi indizi e delle esigenze cautelari e in tale senso si fosse espresso nelle memorie depositate in occasione dell’udienza camerale – il Giudice della cautela ha frainteso la portata dell’impugnazione ed erroneamente ritenuto di essere esonerato dall’obbligo di valutazione autonoma dei gravi indizi per il solo fatto che la difesa non aveva, sugli stessi svolto specifiche doglianze.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, trascurato l’elemento a suo favore, indicato nell’indicata memoria, consistente nell’intercettazione ambientale del 4 novembre 2024, attestante la natura meramente difensiva delle iniziative ai danni di NOME, cui si era limitato a reagire.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Il giudizio prognostico sulla possibilità di recidiva Ł sganciato da qualsiasi dato obiettivo e ancorato a elementi del tutto congetturali e ad una motivazione che non ha valorizzato l’elemento favorevole costituito dalla già menzionata conversazione del 4 novembre 2024.
3.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione a proposito della ritenuta impossibilità di sostituire la misura attuale con quella degli arresti domiciliari.
Il ricorrente lamenta la totale mancanza di motivazione sulla specifica richiesta del ricorrente, ossia quella della sostituzione della misura in corso con quella «degli arresti domiciliari, anche con il presidio elettronico, in altra regione» che avrebbe evitato qualsiasi contatto del ricorrente con le persone coinvolte nella faida tra le due famiglie. L’ordinanza avrebbe trascurato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citata nel ricorso, secondo cui il giudice deve sempre motivare specificamente l’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; motivazione che dev’essere tanto piø accurata quando – come nel caso in esame – l’esecuzione Ł stata richiesta in luogo significativamente diverso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta in data 3 settembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che denuncia censure in parte inammissibili e in parte infondate, dev’essere complessivamente rigettato.
¨ privo di pregio il primo motivo di ricorso.
1.1. Quanto al richiamato requisito di autonoma valutazione e alla sua mancanza riguardo all’ordinanza del Tribunale del riesame, il Collegio deve ribadire che essa non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito Ł previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte , essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv.
280603 – 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278122 – 01; si veda anche, in motivazione, Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, COGNOME, Rv. 288341 – 01). Con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen. possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente.
1.2. ¨ altrettanto fermo, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il riesame di una misura cautelare personale Ł un mezzo d’impugnazione con effetto interamente devolutivo e l’interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del Tribunale a uno solo dei presupposti della misura (nel caso di specie, le esigenze cautelari), precludendo con una rinunzia ai motivi, l’esame dei gravi indizi (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 – 01; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254416; Sez. 6, n. 20530 del 28/03/2003, COGNOME, Rv. 224934). Il principio Ł stato ribadito in Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314 – 03 e, in motivazione, la Corte ha precisato che, qualora l’impugnazione sia limitata a uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, perchØ il tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l’ordinanza applicativa ribadendo l’adeguatezza della motivazione.
In tali peculiari situazioni deve considerarsi che la circostanza che la difesa abbia dichiarato di rinunciare a uno dei motivi ovvero che abbia articolato esclusivamente questioni processuali o comunque argomenti riguardanti la sussistenza di uno solo dei presupposti di applicazione delle misure cautelari, incide sull’adeguatezza della motivazione che, in tali casi, potrà essere limitata, in caso di conferma, a una valutazione degli elementi indiziari non condizionata dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa.
Ed Ł ciò che Ł accaduto nel caso in esame.
Dall’esame degli atti, consentito al Collegio stante la natura processuale della censura (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, la richiesta di riesame lamentava che «dalla lettura degli atti, di fatto, le accuse appaiono apodittiche e infondate, oltre che dovute a presunzioni prive di riscontri», facendosi riserva di «presentare all’udienza camerale memorie difensive ad adiuvandum» . Nella memoria depositata per l’udienza dinanzi al Tribunale si legge testualmente che «la scelta difensiva (..) parte da una precisa impostazione metodologica: pur avendo formalmente proposto riesame anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa difesa intende in questa sede concentrare la propria attenzione esclusivamente sul profilo delle esigenze cautelari».
SicchØ – diversamente da quanto denunciato – non v’Ł stata alcun «fraintendimento della portata dell’impugnazione ed erronea interpretazione della strategia difensiva» (foglio 4 del ricorso) e, anzi, il Tribunale, pur a fronte di censure espressamente limitate al profilo delle esigenze cautelari e dell’assenza di doglianze specifiche sul profilo dei gravi indizi – ha svolto una motivazione, ancorchØ in modo sintetico e per lo piø rinviando per relationem all’ordinanza genetica, che appare assolutamente adeguata sulla sussistenza e gravità del compendio indiziario, essendosi poi concentrata – come richiesto dall’indagato -sul presupposto controverso delle esigenze cautelari e della verifica dell’adeguatezza della misura cautelare applicata.
Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni trattate, sono inammissibili perchØ aspecifici.
A ragione della ragionevole sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole il Tribunale ha posto l’elevatissimo allarme sociale dei fatti contestati (siccome inseriti
nell’ambito di una faida tra famiglie criminali operanti sul medesimo territorio, tanto che il ricorrente era stato a sua volta vittima di tentato omicidio in quello stesso giorno) e l’ escalation criminale dagli stessi rappresentata, la personalità negativa dell’indagato desunta dai carichi pendenti, infine la dimestichezza nell’uso delle armi e la facilità a procurarsele, indice di collegamenti con contesti di criminalità anche organizzata.
Si tratta di motivazione rispettosa del principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non Ł equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piø approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex multis , Sez. 5, Sentenza n. 22344 del 05/03/2025, COGNOME, Rv. 288197 – 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769).
Del pari corretta Ł la valorizzazione dei carichi pendenti, poichØ tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell’indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari o, ancora, nei confronti della medesima persona offesa (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786 – 01).
Rileva, dunque, il Collegio che la gravità della valutazione riferita ai reati contestati e al pericolo cautelare, così come dettagliatamente articolata, ha complessivamente fondato la scelta di affidare la tutela delle esigenze di prevenire nuove condotte criminose al presidio di maggiore afflittività.
Tale motivazione resiste alle critiche difensive, del tutto generiche, ivi compreso il riferimento alla non meglio identificata conversazione del 4 novembre 2024 – in thesi indicativa della natura ‘difensiva’ della condotta dell’indagato – che la difesa non ha riprodotto nel ricorso nØ allegato allo stesso, rendendo la relativa censura priva di autosufficienza e della quale, comunque,non ha indicato la rilevanza e l’idoneità a disarticolare il costrutto argomentativo del Giudice della cautela.
Neppure Ł sindacabile in questa sede la motivazione del Tribunale quanto all’inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l’uso del c.d. braccialetto elettronico, a tutelare le ritenute esigenze cautelari. Gli elementi indicati e la prognosi sulla personalità dell’indagato, fondata sulla gravità delle contestazioni e sui carichi pendenti, infatti, giustificano la conclusione secondo la quale la misura di massimo rigore Ł insostituibile, essendo ogni altra misura meno afflittiva inadeguata a contenere le spinte criminose dell’indagato, non potendosi formulare alcuna prognosi di affidabilità.
D’altro canto, nel pieno rispetto dell’orientamento di legittimità cui il Collegio aderisce, la valutazione circa l’inidoneità della misura degli arresti domiciliari contiene l’implicita pronuncia in merito all’inadeguatezza della medesima misura con l’uso del c.d. braccialetto elettronico (cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933), anche nell’ipotesi prospettata dello svolgimento in un Comune diverso da quello dovesi sono svolti i fatti.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso, come anticipato, dev’essere
rigettato.A tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dev’essere disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter disp. att. cod. proc. pen.
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, poichØ imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 19/09/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.