Motivazione recidiva: quando la Cassazione conferma la decisione del giudice
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice deve bilanciare la gravità del fatto con la personalità dell’imputato. Un aspetto cruciale in questo ambito è la corretta motivazione recidiva, ovvero la spiegazione delle ragioni per cui si ritiene di applicare un aumento di pena a chi ha già commesso altri reati. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la solidità delle argomentazioni del giudice di merito possa rendere inattaccabile la sua decisione, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato per una serie di episodi di spaccio di lieve entità, un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Il punto centrale del suo ricorso alla Corte di Cassazione non era la colpevolezza, ma il trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, contestava le ragioni per cui i giudici d’appello avevano applicato l’aggravante della recidiva, ritenendo la motivazione inadeguata.
La Decisione della Corte di Cassazione e la motivazione recidiva
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici supremi, i motivi presentati dall’imputato erano generici e, soprattutto, manifestamente infondati. La Corte ha sottolineato che il controllo di legittimità sulla determinazione della pena è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione, senza poter entrare nel merito delle valutazioni del giudice.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esauriente e logica. Aveva infatti evidenziato come la condotta dell’imputato, caratterizzata da oltre dieci episodi di spaccio, dimostrasse una chiara “perseveranza” nell’illecito. Questo comportamento, secondo i giudici, era un sintomo di specifica pericolosità sociale e di totale indifferenza verso le precedenti condanne, giustificando pienamente l’applicazione della recidiva.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la valutazione della pena è di competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio in cui si può ridiscutere la congruità della sanzione. Il suo compito è assicurare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e sia supportata da un ragionamento coerente e non contraddittorio.
La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, rispettava pienamente questi criteri. La motivazione si basava su elementi concreti emersi dal processo (la pluralità degli episodi di spaccio) e li collegava logicamente alla maggiore pericolosità sociale del reo. Questo, afferma la Corte, è sufficiente per giustificare sia la pena inflitta sia l’applicazione della recidiva. Non è necessario, in presenza di una motivazione così solida, che il giudice analizzi in dettaglio ogni singolo parametro indicato dall’art. 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, ecc.), poiché il suo ragionamento complessivo risulta già completo e aderente ai fatti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che un ricorso in Cassazione focalizzato esclusivamente sulla presunta eccessività della pena ha scarse probabilità di successo se la sentenza impugnata è ben motivata. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito nel determinare la sanzione, a patto che fornisca una spiegazione logica e ancorata ai fatti processuali. Per gli avvocati, ciò significa che per contestare efficacemente una pena è necessario individuare vizi logici manifesti o una totale assenza di motivazione, piuttosto che limitarsi a sostenere una diversa valutazione degli elementi già considerati dal giudice. In assenza di tali vizi, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione sul trattamento sanzionatorio può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se proposto per motivi generici e manifestamente infondati, e se la sentenza impugnata, come in questo caso, presenta una motivazione esauriente e logica a sostegno della pena inflitta.
Come ha giustificato la Corte d’Appello l’applicazione della recidiva in questo caso?
La Corte d’Appello ha motivato l’applicazione della recidiva sottolineando la “perseveranza” dell’imputato nell’illecito (oltre una decina di episodi di spaccio), considerandola una dimostrazione di pericolosità specifica e di indifferenza verso le punizioni già subite.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nella valutazione della pena decisa dal giudice di merito?
Il trattamento sanzionatorio è rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminarlo nel merito, ma svolge un controllo di legittimità per verificare che la motivazione sia completa, logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l’applicazione della recidiva sottolineando come il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per oltre una decina di episodi di spaccio), costituisce il risultato della “perseveranza” nell’illecito, dimostrativa di pericolosità specifica e incuranza rispetto alle punizio già subite, e, quindi, espressivo di maggiore pericolosità sociale, non infrenata dalle condanne precedenti. La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull’obbligo di specific motivazione ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale su punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto, senza che sia necessario l’esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen..
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.