Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40967 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un assegno bancario.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, eccependo:
2.1. illogicità della motivazione: la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il dolo generico del reato di ricettazione, fondando il proprio convincimento su presunzioni non gravi, né precise, né concordanti, senza considerare che l’imputato aveva fornito una spiegazione sul possesso da parte
sua dell’assegno di cui al capo di imputazione, dichiarando di averlo ricevuto per il pagamento di una fornitura di ricambi auto; la sentenza impugnata si era limitata a sostenere l’inattendibilità delle dichiarazioni per mancanza di documentazione, quando era noto che nei rapporti tra privati non vi è documentazione scritta per prestazioni di modico valore;
2.2. illogicità della motivazione in relazione alla violazione dell’art. 131 -bis cod. pen.: la Corte di appello aveva evidenziato il possesso di un assegno il cui furto era stato denunciato due anni prima, per cui il comportamento non sarebbe stato occasionale, senza considerare che l’importo dell’assegno era di soli 750 euro e che non vi era prova di condotte analoghe da parte di COGNOME, se non il richiamo ad una recidiva generica per fatti precedenti non meglio specificati; improprio era il richiamo ad un atteggiamento non collaborativo dell’imputato ;
2.3. vizio di motivazione nella parte in cui non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva;
2.4. mancanza di motivazione in relazione alla contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento alla contestata recidiva.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che viene proposta una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dalla Corte di appello: non si deve dimenticare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito; la novella dell’art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell’art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell’iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell’eventuale travisamento della prova, che consiste nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.
1.2. E’ invece fondato il quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei relativi motivi.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta
adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Nel caso in esame, a fronte dello specifico motivo di appello, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che non emergevano elementi concreti tali da portare ad una esclusione della recidiva (pag. 4), senza spiegare in alcun modo perché la condotta di cui al capo di imputazione costituisca significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti, posto che la decisione sugli stessi dipende dal riconoscimento o meno della contestata recidiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 04/12/2025
Il consigliere estensore Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME