Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44571 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/03/2023, la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del 17/06/2019 del Tribunale di Locri di condanna di NOME COGNOME alla pena di nove mesi di reclusione ed C 300,00 di multa (così determinata: pena base sei mesi di reclusione ed C 200,00 di multa, aumentata per l’applicata recidiva infraquinquennale a nove mesi di reclusione ed C 300,00 di multa) per il reato di truffa, aggravato, appunto, dalla recidiva infraquinquennale.
Avverso l’indicata sentenza del 10/03/2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore,
NOME COGNOME, affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 125, comma 3, dello stesso codice.
Il ricorrente deduce che la Corte d’appello di Reggo Calabria, in violazione di tale disposizione:
a) sotto un primo profilo, a fronte di uno specifico motivo del proprio atto di appello con il quale era stata lamentata la mancanza della motivazione della sentenza di primo grado in ordine all’applicazione della recidiva, avrebbe a sua volta del tutto omesso di motivare al riguardo, non avendo, in particolare, né indicato i precedenti penali per delitto a proprio carico né esaminato il rapporto tra gli stessi precedenti e il fatto per il quale si stava procedendo, al fine di verificar – come sarebbe stato necessario fare – se la propria pregressa condotta criminosa si potesse ritenere indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito come fattore criminogeno per la commissione dell’attribuita truffa;
b) sotto un secondo profilo, avrebbe «glissato ogni riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche», avendo omesso «totalmente, di enunciare le ragioni che la inducono a non concedere» tali circostanze attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è fondato nel suo primo profilo, relativo all’applicazione della recidiva.
La Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 26346401).
Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione
del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01).
Nel caso di specie, il COGNOME, nel proprio atto di appello, aveva specificamente denunciato (alle pagine da 4 a 7) la totale (e, in vero, effettiva) mancanza, nell’impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Locri, di un’adeguata motivazione, nei termini che si sono indicati’ in ordine all’affermazione della sussistenza della recidiva.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, pur avendo dato atto di tale motivo di appello (alla pag. 4 della sentenza impugnata), ha in realtà poi completamente trascurato di scrutinarlo, omettendo, così, anch’essa, di fornire qualsiasi motivazione in ordine alla ribadita affermazione della sussistenza della recidiva. Motivazione che, in risposta al motivo di appello del COGNOME, avrebbe invece dovuto essere fornita dalla stessa Corte d’appello, in particolare, nei termini che sono stati chiariti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che si è rammentata sopra.
L’esame del secondo profilo del motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche iè assorbito.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla valutazione in ordine alla richiesta di esclusione della contestata recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla richiesta di esclusione della contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 05/10/2023.