Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 4578  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore dell’imputato che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 Con sentenza del 9 febbraio 2023, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 497 bis cod. pen., consumato in epoca prossima al 17 settembre 2010, irrogando la pena, ritenuta la recidiva reiterata, indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.
Il contratto di finanziamento (per acquistare un elettrodomestico) era stato concluso dal prevenuto e dalla moglie, servendosi, l’imputato, del nome, diverso dal suo, indicato sul documento di identità su cui aveva apposto la sua fotografia.
Il diverso nome utilizzato, che identificava altro reale individuo, era stato tratto da una diversa pratica di finanziamento, realmente richiesta dal medesimo.
Confermato, pertanto, il giudizio di responsabilità, la Corte considerava che non si era rinvenuta prova agli atti di supporto alle invocate attenuanti del risarcimento del danno e del danno patrimoniale lieve; quanto alle attenuanti generiche non erano state individuate ragioni di meritevolezza.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del compendio probatorio.
La Corte territoriale aveva desunto la prova della responsabilità del prevenuto dal solo fatto che, sulla carta d’identità intestata ad altra persona (ed utilizzata per la stipula di un contratto di finanziamento relativo all’acquisto di un elettrodomestico), era stata apposta la fotografia del medesimo.
Si era così omesso di considerare che il contratto di finanziamento era stato stipulato dalla moglie del prevenuto, che ben avrebbe potuto agire a sua insaputa. Al più si sarebbe potuto ritenere responsabile la sola congiunta.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, nella specie la sollecitata deposizione di NOME COGNOME, moglie del prevenuto.
NOME avrebbe dovuto riferire sulla consegna della carta d’identità, sulla sottoscrizione del contratto e sulla quantificazione del danno risarcito (al soggetto a cui era intestata la carta d’identità).
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, nn. 4 e 6, e 62 bis, cod. pen., all’errato calcolo della pena per la recidiva ed alla misura della pena complessiva.
La Corte aveva affermato che non si era raccolta la prova dell’avvenuto risarcimento del danno, così dimenticando che la persona della quale si era utilizzato il nome, tale COGNOME, aveva chiarito di essere stato risarcito. A seguito di ciò poteva dichiararsi la prevalenza delle attenuanti.
Le circostanze attenuanti generiche sono del tutto compatibili anche con la consumazione di gravi reati.
Doveva applicarsi l’art. 131 bis cod. pen. per la risalenza dei precedenti penali del prevenuto.
Né si era adeguatamente motivato sulla recidiva.
 Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato nota scritta con la quale conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha inviato memoria con la quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla ritenuta recidiva, nel resto è inammissibile.
I primi due motivi sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che è volto a riscontrare l’esistenza d un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali così che esula dai poteri della Corte di cassazione la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, COGNOME, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, COGNOME, Rv. 229369).
La Corte territoriale, infatti, aveva osservato con motivazione priva di manifesti vizi logici, che il prevenuto si era avvalso di un documento certamente falsificato, quantomeno con il suo concorso, per esservi stata apposta la sua fotografia e per essere stato il documento presentato in occasione della stipula di contratti che l’avevano visto come firmatario dei medesimi (ancorchè fosse stata la moglie a condurre le trattative).
Del tutto generiche sono, poi, le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 nn. 4 e 6 cod. pen. (il danno non era stato neppure quantificato e non vi era prova dell’intervenuto risarcimento) e 62 bis (in assenza di ragioni di meritevolezza) cod. pen., riproducendo argomenti che erano già stati confutati dalla Corte territoriale.
Diversamente, per quanto attiene alla recidiva per come riconosciuta in prime cure, era del tutto mancata, nonostante lo specifico motivo di appello, la verifica del rapporto fra i fatti concreti oggetto delle precedenti condanne patite dal prevenuto e la nuova imputazione così da giustificare il giudizio di maggiore pericolosità come emerge dalla lettura fattane dalla recente pronuncia delle Sezioni unite Sabbatini – n. 32318 del 30/03/2023 – secondo cui:
“è .. doverosa un’argomentazione che, precisando gli elementi fattuali presi in considerazione e i criteri utilizzati per valutarli, dia conto della maggior rimproverabilità del reo per non essersi fatto distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto).
Gli elementi fattuali e i criteri di valutazione, a cui la motivazione deve fare riferimento, sono evidentemente quelli già indicati dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza Calibè, e dei quali si è detto in precedenza: la tipologia e l’offensività dei reati, la loro omogeneità e collocazione temporale, la devianza della quale sono complessivamente significativi e l’occasionalità o meno dell’ultimo delitto, oltre ad eventuali, ulteriori, dati emergenti dalla fattispecie concreta.
Con riguardo alla recidiva reiterata, il principio si traduce nella necessità che í fatti oggetto delle pregresse condanne ed il nuovo delitto siano esaminati nelle loro connotazioni sintomatiche di un progressivo rafforzamento della determinazione criminosa e dell’attitudine a delinquere del reo. “.
Sul punto, pertanto la sentenza impugnata va annullata (dovendosi annotare che, a seguito dell’attuale riconoscimento della recidiva ed ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. – essendo stata contestata e riconosciuta anche l’aggravante ad effetto speciale di cui al secondo comma dell’art. 497 bis cod. pen. – il termine di prescrizione non è ad oggi già maturato).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, in Roma il 23 novembre 2023.