Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41421 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41421 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME, che insiste per l’ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo a NOME COGNOME per il reato ex art. 81, comma1, 337, cod. pen. descritto nella imputazione.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel ravvisare il reato, trascurando che la condotta descritta nell’imputazione fu attuata in un momento successivo alla realizzazione dell’atto di ufficio (l’identificazione dello stesso) e quando gli agenti lo invitavano ad accomodarsi nell’autovettura di servizio per essere condotto in ufficio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel giustificare l’ applicazione della recidiva (ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche) meramente considerando l’ esistenza dei precedenti penali senza riferimento al caso concreto e alla valenza del nuovo reato in termini di accresciuta pericolosità del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato perché non si confronta con la puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata. Infatti, la Corte di appello ha precisato che la condotta di COGNOME, quale descritta nel capo di imputazione, fu realizzata «nel momento in cui doveva essere condotto negli uffici di P.G. per il prosieguo dell’attività di identificazione, ossia per rilievi dattiloscopici» e che egli oppose resistenza, aggrappandosi agli sportelli sferrando calci e pugni e pronunciando la frase ingiuriosa e minacciosa riportata nel capo di imputazione. Ne deriva che l’imputato oppose resistenza in un momento in cui gli ufficiali della polizia giudiziaria stavano svolgendo la loro attività di ufficio.
Invece, il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale non ha motivato l’applicazione della recidiva.
Nella sentenza impugnata, la Corte di appello dà atto della richiesta di esclusione della recidiva perché non contestata dal Pubblico ministero, e si osserva che «della recidiva la contestazione risulta da tutti gli atti del processo». In effetti, già nel capo di imputazione risulta contestata la «recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale».
Tuttavia, in realtà, la questione posta nel motivo di appello riguarda la adeguatezza della motivazione concernente l’applicazione della recidiva e la Corte di appello non ha risposto.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all’applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 28/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME