Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38250 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/t33eizt GLYPH le conclusioni del PG
Con ordinanza del 23 febbraio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata ha ridetermiNOME in anni uno di arresto ed euro 30.986,00 di ammenda la pena applicata a COGNOME NOME con la sentenza n. 213/2015, pronunciata dal G.I.P. dello stesso Tribunale in data 26 maggio 2015.
1.1. Il difensore aveva inizialmente proposto incidente di esecuzione per chiedere la rideterminazione della pena originariamente applicata alla COGNOME in ragione dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 181, comma 1bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
La superiore istanza era stata rigettata dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 21 marzo 2023.
Proposto avverso essa ricorso per cassazione, la Terza Sezione di questa Corte, con sentenza dell’Il ottobre 2023, aveva annullato con rinvio la suddetta ordinanza, ravvisando l’illegalità della pena applicata alla COGNOME, sul presupposto che, alla stregua della intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, dovesse essere applicato all’imputata un trattamento sanzioNOMErio correlato a reati contravvenzionali, e non già a fattispecie delittuose, come invece avvenuto nel caso in esame.
Con ordinanza del 23 febbraio 2024, quindi, il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, in esecuzione del principio di diritto espresso da questa Corte, ha ridetermiNOME la pena originariamente applicata alla COGNOME con la sentenza n. 213/2015 nella misura di anni uno di arresto ed euro 30.986,00 di ammenda.
Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 627 cod. proc. pen., lamentando l’illegittimità del disposto aumento per la continuazione della pena applicatale.
Eccepisce, in particolare, la ricorrente che, nel riconoscere il vincolo della continuazione, sarebbe stato previsto – rispetto ad una pena base di anni uno di arresto ed euro 30.986,00 di ammenda, per il più grave reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 (che rinvia quoad poenam all’art. 44, comma 1 lett. c), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) – un aumento di pena pari a mesi sei di arresto ed euro 15.511,00 di ammenda senza che via stata la rappresentazione di alcuna motivazidne sul punto. Non sarebbero state esplicate, in particolare, le ragioni dell’aumento della pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite, così omettendo di adempiere all’obbligo di motivazione rafforzata previsto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, conseguentemente imponendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il giudice dell’esecuzione, dando ottemperanza al principio di diritto espresso da parte di questa Corte, ha ridetermiNOME la pena originariamente applicata a COGNOME NOME prevedendo, rispetto alla pena base di anni uno di arresto ed eu-ro 30.986,00 di ammenda per il più grave reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, un aumento di pena per la continuazione pari a mesi sei di arresto ed euro 15.511,00 di ammenda (così pervenendo alla complessiva pena di anni uno, mesi sei di arresto ed euro 46.497,00 di ammenda), poi ridotta ex art. 444 cod. proc. pen. nella pena finale di anni uno di arresto ed euro 30.986,00 di ammenda.
Nel provvedimento impugNOME, tuttavia, non è presente nessuna motivazione che abbia dato conto, in qualche modo, delle ragioni dell’entità dell’aumento di pena disposto ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
In tema di reato continuato, invece, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (così, espressamente, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, che ha pure precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispet limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).
Tale onere motivazionale, d’altro canto, risulta vieppiù rafforzato laddove il giudice dell’esecuzione ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, dovendosi in tal caso fornire una specifica motivazione sulle ragioni dell’entità di detto aumento (Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, COGNOME Lorito, Rv. 278792-01).
Il giudice dell’esecuzione, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto, per il tramite della motivazione, a rendere possibile un controllo effettivo del
percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01).
2.1. Orbene, il Collegio rileva come di tali principi non sia stata fatta corretta applicazione nel provvedimento impugNOME, essendosi limitato il giudice dell’esecuzione ad aumentare della metà la pena base – quindi con significativo incremento di essa – senza indicare le ragioni specifiche di tale aumento, invece da vagliarsi alla stregua dei criteri valutativi offerti dall’art. 133 cod. pen.
Il decidente ha operato, cioè, un aumento per la continuazione perfettamente coincidente con quello originariamente disposto dal giudice della cognizione, solo modificando la pena detentiva della reclusione con quella dell’arresto, senza, tuttavia, evidenziare in alcun modo i motivi di tale incremento.
Il giudice dell’esecuzione è, poi, incorso in carenza di motivazione anche con riferimento agli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite, invero neppure menzionati nel testo del provvedimento impugNOME.
La decisione, pertanto, deve essere annullata limitatamente agli indicati profili, non evincendosi dalla lettura del testo la valutazione effettuata dal giudice dell’esecuzione in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
Ne consegue, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio all’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, affinché proceda, in diversa persona fisica, ad un nuovo giudizio in cui attenersi ai principi di diritto sopra enunciati, inerenti alla motivazione dell’aumento di pena per la continuazione.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al RAGIONE_SOCIALE di Torre Annunziata, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente