Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10290 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10290 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 26/09/2024, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza assolutoria (con la formu “per non aver commesso il fatto”) emessa in data 5.2.2021 dal Tribunale di Bari all’esito di giudizio abbr viato, dichiarava COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 6-ter I n. 401 perché, nelle immediate vicinanze dello stadio comunale, ove si disputava l’incontro di calcio della RAGIONE_SOCIALE, Bitonto vs Taranto, veniva trovato in possesso di spranghe metalliche della lunghezza di 80 cm circa nonchè di candele fumogene. In Bitonto il 30.01.2019 – lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 6- ter 1.’401/1989 e correlato vizio di motivazione. M
Argomenta che il Tribunale aveva assolto il ricorrente dal reato di cui all’art. 6-ter Lv401/1989 e che il giudice di appello, avendo ribaltato l’esito assolutorio, aveva l’onere di una motivazione cd rafforzata e, cioè, di dimostrare l’insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti contenut nella sentenza di primo grado, con rigorosa analisi seguita da completa e convincente motivazione; la Corte di appello, accogliendo l’orientamento di legittimità secondo cui integra il reato di cui all’art. 6 1,”401/1989 la mera disponibilità di oggetti atti ad offendere, aveva riferito all’imputato la detenzione delle spranghe e dei fumogeni trovati a bordo dell’autovettura condotta dal COGNOME, senza considerare che egli era un mero passeggero e non vi era prova che il materiale fosse di sua proprietà o in uso allo stesso.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. in ordine alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Argomenta che la pena irrogata era sensibilmente superiore al minimo edittale e che la Corte di appello non aveva motivato in ordine ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all’art. 133 cod.pen; inoltre, il diniego delle circostanze attenuant generiche non era supportato da adeguata motivazione che ne chiarisse le ragioni.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la motivazione della sentenza di appello riformatrice della pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore, rispetto a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, enucleabile dal testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Le diverse pronunce sul tema fanno ricorso alla locuzione “motivazione rafforzata”, che denota il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado, che deve farsi carico di confutare, specificamente, i principali argomenti addotti dal primo giudice, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza od incoerenza (Sez. U. 12.7.2005, n. 33748, COGNOME, Rv. 231679; cfr. Sez. feriale, n. 53562 dell’11/09/2014, COGNOME, Rv. 261541; Sez. 5 n. 35762 del 05/05/2008, COGNOME, Rv. 241169).
Il giudice di appello, quindi, non può limitarsi ad una motivazione,- pur conforme ai canoni della logica e dell’intrinseca coerenza – che dia plausibile giustificazione dell’alternativa lettura delle emergenze processuali, ma deve anche, 2..ex,d4 3 spiegare perché non possano essere condivisi gli argomenti addotti in prime w iMj wi a sostegno della pronuncia assolutoria (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Rv. 251066; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep 2013, Rv.254725; Sez.5, n.54300 del 14/09/2017, Rv.272082, con riferimento all’impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.). Sr
Nel caso di specie la Corte territoriale, nel ribaltare la decisione del Giudice di primo grado, rivalutando le risultanze processuali emergenti dal verbale di arresto, si è compiutamente diffusa, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, nella confutazione delle argomentazioni svolte dal Tribunale, esponendo in maniera puntuale le ragioni delle difformi conclusioni assunte,
Innanzitutto, ha evidenziato come le argomentazioni del primo Giudice fossero errate in diritto, perché non conformi al consolidato principio di diritto, secondo cui, in tema di divieto di accedere a manifestazioni sportive, disposto dal AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il possesso di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, che integra il reato previsto dall’art. 6-ter della medesima legge, potendo giustificare l’adozione del provvedimento, dev’essere inteso non come titolarità individuale, ma come mera disponibilità di tali strumenti (Sez.3, n. 46981 del 24/05/2018, Rv.273957 – 01).
Ha, quindi, compiutamente valutato il quadro probatorio, esaminando anche elementi non valutati dal primo giudice e concludendo nel senso che le complessive risultanze istruttorie comprovavano la disponibilità da parte dello COGNOME del materiale sequestrato e di cui all’imputazione.
In particolare, i Giudici di appello, hanno rimarcato che l’imputato (ed il coimputato COGNOME, giudicato separatamente), faceva parte del gruppo di giovani che, travisati con cappucci e scaldacollo e muniti di spranghe metalliche della lunghezza di circa 80 cm, erano stati intercettati dalle forze dell’ordine, nei pressi dello stadio comunale di Bitonto, nel corso di un’operazione di polizia diretta a prevenire una “vendetta di tifosi baresi”, e si erano dati immediatamente alla fuga. L’imputato era stato, poi, fermato a bordo dell’autovettura condotta dal COGNOME, nella quale venivano sequestrati le spranghe ed i fumogeni di cui all’imputazione, e si era dato alla fuga, dopo che l’autovettura aveva effettuato una manovra di elusione dei controlli. Dette circostanze di fatto, non considerate dal giudice di primo grado, sono state ritenute idonee dai Giudici di appello a collegare la detenzione delle spranghe metalliche e delle candele fumogene ad una finalità comune dello COGNOME e del conducente dell’autovettura, nella quale il predetto viaggiava quale passeggero.
La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto integrato il reato contestato, richiamando correttamente il principio di diritto suesposto, e dando atto, che, come emergente dal contenuto del verbale di sequestro, non rilevava la proprietà di quanto sequestrato ma la circostanza che gli occupanti dell’auto fermata dalle forze dell’ordine, nel contesto summenzionato, avessero entrambi l’effettiva disponibilità del materiale sequestrato (di fatto collocatoVsul sedile posteriore dell’autovettura).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e prive di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi i gravi precedenti penali dell’imputato (uno dei quali specifico), le modalità dell’azione, l’intensità del dolo e la gravità della condotta. Tali elementi sono stati ritenuti idonei anche a giustificare l’entità della pena, sensibilmente superiore al minimo edittale. va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato – come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, le doglianze proposte, peraltro anche genericamente formulate, risultano manifestamente infondate.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2026