Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1608 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1608 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila nei confronti di:
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Bucchianico;
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Guardiagrele,
avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese del grado.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello di L’Aquila ha riformato la decisione emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 21 gennaio 2021, appellata dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, assolvendoli, perché il fatto non sussiste, dai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 318 cod. pen. – così riqualificato il fatto contestato al COGNOME nel capo A) – e agli artt. 110, 318 e 321 cod. pen. – così riqualificato il fatto ‘contestato ne capo B) al COGNOME e al COGNOME – per i quali erano stati rispettivamente condannati in primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva affermato la responsabilità degli imputati ritenendo provato il fatto che il COGNOME, medico dell’RAGIONE_SOCIALE addetto al servizio di tutela della salute nei luoghi di lavoro, partecipava quale socio occulto alla “RAGIONE_SOCIALE assieme al COGNOME e al COGNOME, ottenendo dalla predetta società la promessa e la corresponsione di utilità patrimoniali dissimulate sotto la forma del pagamento di fittizie prestazioni professionali ai figli – COGNOME NOME e COGNOME NOME – in relazione alla violazione dei suoi doveri di imparzialità e al conseguente asservimento delle sue funzioni ad interessi privati, legati alla reiterata bocciatura dei documenti di valutazione del rischio presentati da una serie di aziende – controllate dallo stesso COGNOME nello svolgimento delle sue mansioni di pubblico ufficiale – con particolare riferimento alla sezione concernente la valutazione del rischio da lavoro ripetitivo (che costituiva una materia di competenza della predetta società), ovvero alla pretestuosa individuazione di tale categoria di rischio, con la conseguente valutazione negativa dei documenti al riguardo presentati, in modo da indirizzare le aziende a rivolgersi alla società “RAGIONE_SOCIALE“, così da elaborare un nuovo documento rischi in grado di superare il controllo ed evitare l’irrogazione di sanzioni.
Avverso la richiamata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila, deducendo con unico motivo plurimi vizi della motivazione e il difetto di motivazione “rafforzata” con riferimento all’utilizzo dei criteri di valutazione della prova assunta in primo grado.
Non emergono dalla motivazione gli elementi di fatto in base ai quali è stato escluso l’asservimento della funzione del pubblico ufficiale NOME COGNOME a vantaggio della società “RAGIONE_SOCIALE – condotta, di contro,
puntualmente ricostruita nella prima sentenza con prove testimoniali, intercettazioni telefoniche ed ambientali, tabulati telefonici – né vi risultano esplicitati gli elementi di prova sulla cui base il rapporto instaurato fra il predett pubblico ufficiale e i soggetti privati coimputati dovrebbe essere considerato un legittimo rapporto di formazione professionale, diversamente dall’impostazione seguita dal primo Giudice con riferimento ad entrambi i reati oggetto di contestazione.
Assume il ricorrente che nella sentenza impugnata si prospetta, in particolare, un’ipotesi alternativa rispetto alla contestata appartenenza dell’imputato quale socio occulto della “RAGIONE_SOCIALE“, pur a fronte dei contatti telefonici costantemente rilevati fra il COGNOME ed i soci, giustificandoli con riferimento a supposti corsi di formazione professionale da lui tenuti, senza confrontarsi, tuttavia, con le risultanze dibattimentali rappresentate: a) dall’utilizzo, da parte del predetto imputato, di telefoni intestati alla società; b) dai documenti che ne attestavano la partecipazione a riunioni organizzate in vista della sua costituzione; c) dal contenuto delle intercettazioni ambientali di conversazioni svoltesi fra le impiegate della predetta società, in merito al ruolo assunto dal COGNOME nell’ambito dei rapporti societari.
Nessuna rinnovazione istruttoria è stata disposta al fine di ricavare elementi di prova diversi da quelli puntualmente valutati dal primo Giudice con riferimento al tema d’accusa, vedente sulla circostanza, ampiamente riscontrata nel primo giudizio, che il COGNOME era socio di fatto di una società privata attraverso la quale, a fronte dell’asservimento del proprio ufficio, otteneva vantaggi personali anche sotto forma di illecite elargizioni di denaro mascherate da consulenze contrattuali affidate ai propri figli.
Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 novembre 2022 gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali difensori di fiducia, rispettivamente, degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno illustrato le loro conclusioni, chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo medio tempore maturato il termine massimo di prescrizione del delitto contestato, ed in via subordinata il suo rigetto per infondatezza dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le ragioni di doglianza illustrate nel ricorso devono ritenersi fondate, poiché la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi di diritto stabiliti dal massimo consesso di questa Suprema Corte, secondo cui «…nell’ipotesi di riforma
in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).
Al riguardo, in particolare, la decisione delle Sezioni Unite or ora menzionata ha affermato che «….il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (Sez. 5, n. 21008 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 260582).
Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229), che ha stabilito, in linea AVV_NOTAIO, l’obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all’assoluzione l’affermazione di colpevolezza dell’imputato.
Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, cit.; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, COGNOME, cit.)».
Nel riformare in senso assolutorio la decisione di primo grado, invero, la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni di segno contrario ivi esposte e non ha compiutamente analizzato alcuno degli elementi di fatto ritenuti dal primo Giudice dimostrativi della colpevolezza degli imputati, limitandosi a prospettare, con sequenze motivazionali solo apoditticamente enunciate, tre distinte ipotesi di ricostruzione alternativa in ordine ai decisivi profil
storico-fattuali della regiudicanda rappresentati, segnatamente: a) dalla prova dell’assunzione della posizione di socio di fatto della “RAGIONE_SOCIALE” da parte del COGNOME; b) dalla prova del collegamento tra le somme di denaro erogate ai figli e il prezzo del ritenuto asservimento della funzione pubblica da lui rivestita al perseguimento degli interessi della predetta società; c) dalla prova della ritenuta sussistenza di un accordo corruttivo fra il COGNOME ed i coimputati COGNOME e COGNOME.
Il richiamato epilogo decisorio, pertanto, è stato solo assertivamente giustificato dalla Corte distrettuale sulla base del riferimento ad un “…incerto e contrastante quadro probatorio…”, senza chiarirne le ragioni e senza prendere specificamente in esame, nè confutare, all’esito di un percorso motivazionale congruamente articolato, le contrarie argomentazioni esposte a sostegno della decisione di condanna emessa in primo grado.
2. Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che entrambi i reati in contestazione risultano, secondo le relative imputazioni, consumati sino alla data del 10 novembre 2014, sicché gli stessi devono ritenersi prescritti per essere decorso il relativo termine massimo di sette anni e sei mesi in data 10 maggio 2022, cui deve peraltro aggiungersi, ai sensi dell’art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, il periodo di sospensione del corso della prescrizione a causa dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” per ulteriori sessantaquattro giorni, relativi allo spazio temporale ricompreso fra il 9 marzo 2020 e 1’11 maggio 2020, sì da pervenire al termine finale del 15 luglio 2022, ossia in epoca successiva alla sentenza di appello del 14 dicembre 2021 ed al ricorso per cassazione proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila il 31 marzo 2022.
Nell’evenienza procedimentale or ora considerata, tenuto conto del fatto che la sentenza assolutoria di appello è stata impugnata agli effetti penali – e in assenza di sollecitazioni della parte civile – dal solo pubblico ministero, va ribadito il principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 260121; Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, COGNOME, Rv. 267940; v., inoltre, Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272367), secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il pubblico ministero deduca profili di carenza nell’accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula “perché il fatto non sussiste”, quando la causa estintiva della prescrizione del reato sia intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole; né la mera presenza delle parti civili, che non
abbiano impugnato la sentenza d’appello, determina l’operatività dell’art. 578 cod. proc. pen., atteso il contenuto assolutorio delle sentenze di primo e secondo grado.
Si tratta di un principio che rinviene la sua ratio giustificativa all’interno di una sedimentata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato, dovendo, pertanto, persistere sino al momento della decisione (Sez. Un., n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nella medesima prospettiva ermeneutica è stata inoltre chiarita la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta”, che va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251694).
Analoghe considerazioni, infine, devono svolgersi in relazione al ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge processuale, dovendo anche tale atto di impugnazione essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell’interesse ad impugnare, da verificare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110).
Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo medio tempore maturato il termine massimo di prescrizione dei delitti contestati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 novembre 2022
Il Consigliere estensore