Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7699 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7699 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d’appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato con riguardo al NOME e la declaratoria di inammissibilità con riferimento al NOME; lette le conclusioni del difensore del NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata nelle parti e per i motivi espressi in ricorso, con rinvio ad altra Corte di appello ovvero senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 ottobre 2021 il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, dichiarò NOME, responsabile di più episodi di furto aggravato e di ricettazione (capi 3, 5, 8, 12, 15 e 16), unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannò alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 670 di multa, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, assolvendo il medesimo dagli altri reati contestati e assolvendo NOME COGNOME e la coimputata NOME da tutte le imputazioni loro ascritte per non aver commesso il
fatto.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello sia il Pubblico Ministero che il NOME.
2.1. Il Pubblico Ministero ha chiesto condannarsi il COGNOME anche per i reati a lui ascritti in rubrica ai capi n. 1), 2), 4) e 7), nonché riformarsi la sentenza assolutoria nei riguardi del COGNOME COGNOME i reati a lui ascritti in rubrica ai capi n. 4), 15) e 16). In particolare, per quanto rileva ancora, censurava l’assoluzione d el COGNOME per i furti di cui ai capi 15) e 16), evidenziando che il Tribunale aveva errato nell’individuare il luogo del rinvenimento della refurtiva , a suo dire avvenuto presso l’abitazione di COGNOME, in Francavilla al Mare, ove coabitava talvolta anche COGNOME, e non già nell’abitazione di quest’ultimo in Cepagatti, come erroneamente ritenuto in primo grado. La presenza di beni provento dei furti nell’abitazi one di COGNOME costituiva, secondo il Pubblico Ministero, prova evidente della corresponsabilità di ques t’ultimo nei fatti, in concorso con il COGNOME.
2.2. Dal canto suo, il NOME proponeva appello chiedendo l’assoluzione dal tentato furto di cui al capo 5), contestando il trattamento sanzionatorio, lamentando l’erronea applicazione da parte del Tribunale dell’aumento di pena per la recidiva reiterata ( ex art. 63, comma 4, cod. pen. ) e l’eccessività dell’aumento per la continuazione tra i reati. In via subordinata, quanto al reato di ricettazione di cui al capo 8), relativo al possesso di un documento d’identità provento di furto, la difesa del COGNOME aveva invocato il riconoscimento dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma 2, cod. pen. (in caso di eventuale conferma della responsabilità su detto capo).
2.3. L a Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 13 giugno 2025, in parziale riforma della decisione di primo grado:
-ha ritenuto COGNOME colpevole anche del reato di ricettazione di cui al capo 7), relativo all’acquisto o ricezione di un’autovettura Citroën provento di furto, utilizzata per alcuni tentativi di furto;
-ha assolto il medesimo dal tentato furto aggravato di cui al capo 5), in danno di una tabaccheria, per non aver commesso il fatto;
-ha affermato la responsabilità del COGNOME per i furti aggravati in danno di due rivendite di generi di monopolio di cui ai capi 15) e 16), valorizzando il rinvenimento, presso l’abitazione ove questi viveva, del provento dei delitti;
-ha rideterminato la pena inflitta al COGNOME in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 450 di multa, individuando una pena base di anni tre di reclusione ed euro 300 di multa, aumentata per la recidiva ad anni
quattro di reclusione ed euro 400 di multa e quindi per la continuazione sino alla pena finale;
-ha irrogato al COGNOME, per i reati sub 15) e 16), la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 450 di multa, ritenuta la continuazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi di censura.
3.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 648, comma 2, cod. pen., lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello volto, in via subordinata rispetto alla richiesta assolutoria, al riconosci mento dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto per il delitto di ricettazione di cui al capo 8), relativo alla carta di identità e alla carta regionale dei servizi intestate a COGNOME NOME, provento di furto. Rappresenta che, già in sede di gravame, aveva espressamente invocato detta attenuante, richiamando le componenti oggettive e soggettive del fatto -qualità ed entità dei beni ricettati, modalità dell’azione, motivi, personalità dell’imputato e complessiva condotta processuale, in un quadro accusatorio ritenuto notevolmente ridimensionato -ma che la Corte di appello si era limitata ad affermare la sussistenza della ricettazione sulla base del rinvenimento presso l’abitazione dell’imputato del documento di identit à, senza alcuna valutazione, né espressa né implicita, in ordine alla configurabilità dell’ipotesi attenuata e omettendo qualsivoglia apprezzamento circa la consistenza del fatto e la personalità dell’agente ai fini della qualificazione invocata.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di applicazione dell’art. 81 cod. pen., deducendo che la Corte distrettuale, pur avendo rideterminato la pena per tener conto dell’assoluzione dal reato di cui al capo 5) e per correggere l’aumento applicato in primo grado per la recidiva reiterata in violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen., aveva indicato soltanto la pena base e gli incrementi globali per recidiva e continuazione, senza specif icare né motivare l’entità degli aumenti riferibili ai singoli reati satellite unificati nel vincolo della continuazione. Richiama, al riguardo, il principio secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva per il reato continuato, deve indicare in modo distinto e motivato gli aumenti di pena per ciascun illecito satellite, di modo da consentire il controllo sul rispetto dei limiti di cui all’art. 81 cod. pen. e sull’osservanza del rapporto di proporzione tra le violazioni.
Con separato atto di impugnazione, ha proposto ricorso per Cassazione
anche il COGNOME, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per i furti aggravati di cui ai capi 15) e 16).
Il ricorrente premette che il Tribunale lo aveva assolto da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto, ritenendo che l’unica prova certa in ordine ai furti di cui ai capi 15) e 16) fosse rappresentata dal rinvenimento, nell’abitazione d el NOME, di tre rotoli di carta per la stampa dei valori bollati e di un iPad , entrambi riconducibili ai furti in danno delle tabaccherie offese.
Lamenta che la Corte di appello abbia ribaltato la pronuncia assolutoria sulla base di una motivazione estremamente sintetica, limitata all’affermazione secondo cui il provento dei due furti sarebbe stato rinvenuto nell’abitazione ove viveva il ricorrente, presso la quale, peraltro, spesso alloggiava anche il NOME, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice e senza illustrare le ragioni del diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, venendo così meno all’obbligo di motivazione rafforzata necessario per il ribaltamento della sentenza assolutoria.
Deduce, inoltre, il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione, richiamando il verbale di perquisizione e sequestro eseguito il 20 marzo 2020, che -secondo quanto allega -attesterebbe come i tre rotoli per marche da bollo e l’ iPad fossero stati rinvenuti all’interno di una busta custodita nel sottotetto in cui era stato sorpreso il NOME , e non all’interno dell’abitazione del ricorrente, e attribuirebbe il possesso esclusivo di tali beni al coimputato. Osserva, altresì, che il maresciallo dei Carabinieri COGNOME, al cui narrato la Corte territoriale aveva fatto riferimento, non figurerebbe tra i militari operanti nella perquisizione, con conseguente inaffidabilità delle sue dichiarazioni quanto alla collocazione dei beni sequestrati.
Sulla base di tali rilievi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al passaggio dall’assoluzione di primo grado all’affermazione di responsabilità in appello, chiedendo ne l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito illustrati.
La prima doglianza del COGNOME -concernente l’omesso esame dell’istanza di riconoscimento dell’attenuante di particolare tenuità ex art. 648, comma 2, cod. pen. -è fondata.
Dall’esame degli atti e, per vero, della stessa sentenza d’appello, risulta che
la difesa dell’imputato, in sede di appello, aveva specificamente sollecitato il riconoscimento di tale attenuante, seppure in via subordinata, qualora fosse stata confermata la responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 8), per il possesso di un documento d’identità risultato rubato. Ebbene, la Corte d i appello, pur avendo confermato la penale responsabilità dell’imputato su detto capo, ha del tutto omesso di affrontare la questione dell’eventuale riconoscimento dell’attenuante in parola. Nella motivazione della sentenza impugnata non v’è alcun cenno alla dedotta particolare tenuità del fatto, e nemmeno nel dispositivo si rinviene alcuna statuizione al riguardo: la Corte territoriale si è limitata a rideterminare la pena complessiva, senza pronunciarsi sull’istanza anzidetta.
Questo silenzio motivazionale integra violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (applicabile al giudizio d’appello in virtù del non derogato richiamo operato dall’art. 598 cod. proc. pen.) , che impone al giudice di decidere su tutti i motivi di appello, e si traduce in un vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, la sentenza di secondo grado che ometta di rispondere a uno specifico motivo di impugnazione devoluto dall’appellante è affetta da nullità per difetto di motivazione, specialmente quando il motivo attenga al trattamento sanzionatorio o alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271700-01; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 25931601).
Nel caso di specie, la mancata disamina dell’attenuante invocata dalla difesa priva la sentenza impugnata di un elemento essenziale di completezza argomentativa, tanto più considerando che l’accoglimento (o il rigetto) di tale richiesta difensiva avrebbe p otuto avere un’incidenza significativa sul trattamento sanzionatorio complessivo.
Pertanto, la pronuncia impugnata risulta viziata in parte qua e va annullata. Sarà compito del giudice di rinvio colmare la lacuna motivazionale riscontrata, valutando espressamente -senza alcun vincolo -la sussistenza o meno dell’attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma 2, cod. pen. per il capo in esame.
Anche il secondo motivo del NOME -relativo all’inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in punto di quantificazione della pena complessiva per i reati unificati sotto il vincolo della continuazione -è fondato.
In effetti, dalla lettura della sentenza di appello emerge che i giudici hanno indicato la pena base, quella risultante dopo l’ aumento per la recidiva e, infine,
quella finale a seguito degli aumenti per la continuazione, senza tuttavia specificare l’entità per ciascuno dei reati satelliti.
La Corte territoriale si è limitata ad indicare la pena finale di 5 anni e 4 mesi di reclusione ed € 450 di multa, ricavata aggiungendo un generico aumento per la continuazione alla pena base. Non viene, dunque, chiarito in quale misura tale aumento sia stato determinato in relazione ai singoli reati posti in continuazione.
Tale modus operandi contrasta con il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo anche a Sezioni Unite, secondo cui in tema di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve non solo individuare il reato più grave e fissare per esso la pena base, ma altresì calcolare e motivare distintamente l’aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, al fine di consentire il controllo sul rispetto dei limiti di legge e sulla proporzionalità della sanzione. La motivazione sulla pena, infatti, deve consentire di verificare il rispetto del criterio di proporzione tra le pene stabilite per i diversi fatti (oltre che il rispetto dei limiti legali dell’aumento ex art. 81 cod. pen.), evitando che, sotto la veste formale della continuazione, venga operata di fatto una somma aritmetica o forfettaria di pene (così Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 28226901, la quale, in motivazione, ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve, comunque, essere tale da consentire le dette verifiche).
Nel caso in esame, la Corte d’ appello non ha ottemperato a tale dovere, omettendo di indicare gli aumenti di pena riferibili ai singoli reati posti in continuazione: ciò configura un vizio di motivazione idoneo a inficiarne la legittimità.
Infine, fondato è anche il ricorso del COGNOME in relazione alla sua condanna in appello per capi 15) e 16).
La sentenza impugnata ha riformato l’assoluzione di primo grado relativa ai furti di cui ai detti capi, ritenendo la colpevolezza dell’imputato sulla base del rilievo che i beni provento dei suddetti furti furono rinvenuti nell’abitazione dove viveva il COGNOME.
Tale motivazione appare, tuttavia, insufficiente, oltre che non aderente alle risultanze processuali decisive evidenziate dalla difesa.
In primo luogo, la motivazione si rivela affetta da travisamento della prova per omissione, in quanto la Corte distrettuale ha trascurato il dato oggettivo, emergente dal verbale di perquisizione e sequestro richiamato in ricorso, secondo cui la refurtiva (rotoli di marche da bollo e iPad ) non fu rinvenuta genericamente nell’appartamento in uso al NOME, bensì in uno specifico locale di pertinenza
(sottotetto) ove era stato sorpreso a nascondersi il solo coimputato COGNOME.
La Corte di appello, pur correggendo la collocazione ‘ geografica ‘ del rinvenimento, rispetto a quanto erroneamente acclarato dal primo giudice (che aveva sinteticamente dedotto che fossero nell’abitazione del COGNOME) , ha creato un automatismo fattuale tra la refurtiva in casa del COGNOME e la sua colpevolezza: senza confrontarsi con il dato -potenzialmente dirimente -che attribuiva la disponibilità materiale dei beni al solo coimputato COGNOME, che ivi si era nascosto.
In secondo luogo, la motivazione non soddisfa lo standard richiesto per la riforma delle sentenze assolutorie ed è, come detto, manifestamente carente.
Secondo la sentenza d’appello, infatti: ‘Quanto ai capi 15) e 16) evidente è la colpevolezza dell’imputato COGNOME dato che il teste ha riferito che il provento dei furti nelle due tabaccherie fu rinvenuto presso l’ abitazione ove viveva il predetto. Abitazione presso la quale, peraltro, spesso alloggiava anche il COGNOME. Entrambi erano in casa al momento della perquisizione ed il coinvolgimento del COGNOME in numerosi altri reati contro il patrimonio e lo stretto legame che vi era tra lui ed il COGNOME per come emergente anche dalle intercettazioni ‘ portano ‘ a ritenere la sua correità nei due furti ed infondato il suo appello quanto a questi due capi di imputazione’.
Orbene, che il provento dei furti sia stato rinvenuto presso l’abitazione del COGNOME, presso la quale spesso alloggiava il COGNOME che era, per giunta, presente al momento della perquisizione e del rinvenimento, sarebbe argomento già, da solo, inidoneo a provare il coinvolgimento del COGNOME: ben potendo la refurtiva appartenere al solo COGNOME (che potrebbe averla ivi portata all’insaputa del COGNOME) .
Ma tale motivazione è ancor più inidonea laddove si considera che la stessa è a corredo di una sentenza di riforma di altra assolutoria.
Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, l a sentenza di appello che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 242330-01; confronta, negli stessi termini: Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 32736 del 25/05/2021, Rv. 281769-01; Sez. 6 n.17438 del 19/04/2024, non
massimata; così pure Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679-01 e Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907-01).
Tanto in applicazione del principio per cui la colpevolezza va acclarata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), ciò che, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, presuppone necessariamente il confronto del giudice di appello con gli argomenti posti a fondamento della prima sentenza e la persuasiva confutazione degli stessi.
Nella specie, la sentenza d’appello non ha adempiuto a tale onere motivazionale, limitandosi laconicamente a rilevare che i beni fossero nell’abitazione del COGNOME, rimarcando nel contempo che presso di essa vi era pure il COGNOME, dalla stessa sentenza certamente ritenuto autore del delitto: senza, dunque, sciogliere il dubbio su come detti beni fossero ricollegabili, oltre ogni ragionevole dubbio, anche all’azione concorsuale del COGNOME, piuttosto che alla sola azione del COGNOME.
La Corte d’ appello ha ribaltato tale decisione con una motivazione succinta, che non spiega perché la presenza della refurtiva nel sottotetto, ove si celava il COGNOME, debba necessariamente implicare il concorso nel furto da parte del COGNOME, né esclude l’ipotesi alternativa (logicamente prospettabile e , per l’appunto, non confutata) che i beni fossero nella disponibilità esclusiva del COGNOME, ospite dell’abitazione.
Un simile deficit motivazionale non può che comportare l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua .
5. In accoglimento dei ricorsi, la sentenza d’appello va dunque annullata nei termini anzidetti con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d’ appello di Perugia (competente per i procedimenti provenienti dal distretto di L’Aquila ex art. 11 cod. proc. pen.), la quale dovrà: (a) rinnovare la valutazione sulla responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai capi 15) e 16), colmando le lacune motivazionali anzidette conformemente ai principi della motivazione rafforzata; (b) specificare, quanto a COGNOME NOME, se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di particolare tenuità ex art. 648, comma 2, cod. pen. in relazione al reato di ricettazione di cui al capo 8), nonché quali siano i singoli aumenti per la continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e, limitatamente all’attenuante di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen. ed agli aumenti
per la continuazione, nei confronti di NOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così è deciso, 16/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME