Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48781 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48781 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori pCOGNOMEnti:
AVV_NOTAIO, del foro di Torino, per le parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale, associandosi alle conclusioni del Proc. Gen., ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o in subordine di rigettare il ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
AVV_NOTAIO, del foro di Torino, per la ricorrente COGNOME NOME, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Torino riformato la sentenza pronunciata il 22 dicembre 2017 dal Tribunale di Tori appellata dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino e dalle civili (NOME COGNOME e NOME COGNOME), con la quale, all’esito di abbreviato, NOME COGNOME era stata assolta, per non aver commesso il f dalle imputazioni a lei ascritte.
La Corte di appello ha ritenuto la COGNOME responsabile dei seguenti reati:
RAGIONE_SOCIALE a), artt. 61 n. 2, 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. per avere in concorso con NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME ed altre persone n identificate, al fine di commettere il reato di cui al RAGIONE_SOCIALE b), forzato l’a della finestra della cucina dell’appartamento sito in INDIRIZZO impossessandosi, tra l’altro, della borsa di proprietà di NOME contenente le chiavi dell’abitazione di NOME COGNOME sita in INDIRIZZO;
RAGIONE_SOCIALE b) artt. 61 n. 1, n. 5 e n. 7, 110, 624 bis, 625, n. 5, cod. pen., per avere asportato dall’appartamento della COGNOME oggetti in oro e monili p valore di 7-8 milioni di euro agendo in concorso con le persone sopra indica quali, dopo essere entrate in possesso delle chiavi dell’abitazione della offesa, le avevano consegnate a NOME NOMENOME approfittando della assenza proprietaria, si era introdotto in casa asportando quei beni dalla cassafo un mobiletto adiacente.
Secondo l’ipotesi accusatoria, NOME COGNOME, titolare insieme alla NOME COGNOME, di un negozio di abbigliamento denominato Samsara sito Torino in INDIRIZZO – a circa 50 metri di distanza dall’abitazione NOME COGNOME (cliente abituale del negozio) – aveva appreso che NOME COGNOME (collaboratrice domestica della NOME) stava per partire per la Pug col pretesto di consegnarle un abito, l’aveva accompagnata alla macchi accertandone così le caratteristiche. In questo modo, aveva consentito a NOME (convivente della figlia) di individuare l’abitazione della COGNOME introdurvisi (approfittando della assenza della donna) e di rubare le chiav abitazione di NOME grazie alle quali NOME COGNOME, insieme complice, era entrato nell’appartamento della COGNOME tra il 19 e il 20 se 2015 e, senza bisogno di rovistare, ma avvalendosi delle indicazioni ric dalla COGNOME e dalla COGNOME che erano state in quella casa più volte, impossessato dei preziosi custoditi in questa seconda abitazione (in specie cassaforte e in un mobile adiacente alla porta della camera da letto). R dalla lettura della sentenza, che la cassaforte fu aperta senza essere f
che le chiavi della stessa erano custodite in un luogo che NOME poteva aver scoperto perché, in un pomeriggio nel quale la COGNOME aveva prov insieme a lei l’abito che avrebbe indossato per il matrimonio del figlio, la di casa aveva aperto la cassaforte per scegliere i gioielli da mettere.
2. Per miglior comprensione della vicenda è opportuno riferire: che la COGNOME fu citata a giudizio insieme ai coimputati; che la posizione di NOME è stata definita con applicazione di una pena ex art. 444 cod. proc. pen oltre alla COGNOME, anche NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto il gi abbreviato; che la posizione della COGNOME è stata separata da quella degli ragione di un impedimento del suo difensore, ma, prima della separazione, stata disposta integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 441, comma 5, co pen.; che, grazie alle indicazioni fornite da NOME COGNOME in una memoria dif depositata in udienza, erano state recuperate una collana e una statua so nell’abitazione ed anche un rubino già appartenente a uno degli anelli rubat
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto non e prova certa che la COGNOME NOME deliberatamente consentito ai coimputat individuare l’abitazione della COGNOME COGNOME entrarvi e prelevare le chiavi della COGNOME. Era la COGNOME, COGNOME, non la COGNOMECOGNOME ad essere in particolare co con la COGNOME e a conoscere l’ubicazione della cassaforte e, d’altra coimputati erano in grado di acquisire informazioni sull’auto della COGNOME sull’ubicazione della sua abitazione anche senza l’apporto informativo della Secondo il Tribunale, la circostanza che nell’esercizio commerciale gestito COGNOME siano stati trovati un cinturino di orologio e un braccialetto riconosciuti come propri dalla COGNOME non sarebbe sufficiente all’affermazione responsabilità. Non si tratterebbe, COGNOME, di un riconoscimento certo p cinturino e il braccialetto non pCOGNOMEntavano caratteristiche tali da r inequivoca la provenienza e perché si tratta di oggetti comuni. La Gar dichiarato, COGNOME: quanto al braccialetto, che era uguale a uno di quel era stato trafugato, ma aveva la chiusura rotta; quanto al cinturino di or che era in pelle di struzzo e uguale al cinturino di uno degli orologi che stati sottratti.
La Corte di appello non ha condiviso tali valutazioni, ha disp rinnovazione istruttoria procedendo a nuovo esame di NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME e ha ritenuto provata la penale responsabilità della COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME con la propria condotta alla consumazione dei fu per cui si procede. Secondo la Corte territoriale (pagg. 16 e 17 motivazione), la COGNOME COGNOME un contributo fondamentale alla consumazione primo dei due furti. La COGNOMECOGNOME COGNOME si COGNOME disponibile per fare da co
alla COGNOME sull’abito che la stessa avrebbe dovuto indossare per un matrimonio; così facendo la attirò nel proprio negozio e, nel riconsegnarle l’abito, le chiese quale fosse il modello e il colore della sua macchina e se la fece indicare; consentì quindi a COGNOME, in quel momento pCOGNOMEnte nel negozio, di osservare quell’auto così da portarsi presso l’abitazione della donna e, verificatane l’assenza, impossessarsi delle chiavi dell’appartamento della COGNOME. Secondo la Corte territoriale, la COGNOME fornì ai propri complici un ulterio contributo perché, nel medesimo contesto temporale, chiese alla COGNOME se in quei giorni sarebbe stata pCOGNOMEnte a Torino. Nella sentenza impugnata si osserva, inoltre, che, al pari della figlia, l’imputata si era recata più v nell’appartamento della COGNOME ed era in grado di descrivere la borsa che la COGNOME usava quando andava a lavorare (nella quale erano custodite le chiavi che consentivano l’accesso all’appartamento della COGNOME); borsa che fu prelevata nella cucina dell’abitazione della domestica. Secondo la Corte di appello, l’insieme di tali circostanze – cui deve aggiungersi che nel negozio furono rinvenuti un braccialetto “tennis” e un cinturino per orologio in pelle di struzz che la persona offesa ha riconosciuto come propri – consente di pervenire all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata al di là di ogni ragionevole dubbio. A questo proposito, la Corte territoriale osserva che il riconoscimento dì questi oggetti da parte della COGNOME è avvenuto sulla base di alcune caratteristiche individualizzanti e che la pCOGNOMEnza di una parte della refurtiva nel negozio può avere quale unica spiegazione il concorso della COGNOME nell’illecita attività realizzata dai coimputati. La sentenza impugnata sottolinea a tal fine (pag. 19) che, per concorrere nel reato, non è necessario aver recato un contributo indispensabile alla attività illecita altrui, ma è sufficiente ave agevolata in modo tale che, senza quel contributo, la commissione del reato sarebbe stata più difficile e sostiene che proprio questo avvenne nel caso di specie. Osserva inoltre che, con la propria condotta agevolatrice, la COGNOME incentivò il proposito criminoso della figlia e di NOME, convivente di lei. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avendo ritenuto la responsabilità della COGNOME per i due reati uniti dal vincolo della continuazione e avendo valutato più grave il furto di cui al RAGIONE_SOCIALE b), la Corte di appello ha condannato NOME COGNOME, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 500,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio.
Contro la sentenza della Corte di appello, la COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in più motivi che d
seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al RAGIONE_SOCIALE a). Osserva in proposito, riportando stralci del verbale di udienza, che la COGNOME non ha detto cli aver informato la COGNOME di avere disponibilità delle chiavi della abitazione della COGNOME, ma ha sostenuto solo che l’imputata poteva immaginare che fosse così desumendolo dal fatto che la domestica andava in quella casa anche se la padrona era nella residenza estiva di Vinovo.
La difesa osserva inoltre, riportando la trascrizione delle dichiarazioni COGNOME in udienza dalla COGNOME: che il 16 settembre 2015, dopo averle consegnato l’abito che la donna avrebbe dovuto indossare in occasione di un matrimonio, la COGNOME chiese alla COGNOME come sarebbe andata a casa; lei rispose che era venuta a prenderla il marito indicando la macchina e la donna commentò «che bella macchina». A specifica domanda, la teste ha affermato che la COGNOME non fece domande per avere dettagli sulle caratteristiche dell’autovettura. La COGNOME ha spiegato, inoltre, che questa conversazione avvenne sul marciapiede di fronte al negozio; che normalmente il marito la passava a prendere con la macchina al termine del lavoro e quel giorno parcheggiò vicino al negozio,, cosa che di regola non avveniva.
Secondo la difesa, stando così le cose, l’affermazione secondo la quale la COGNOME offrì consulenza alla COGNOME sull’abito da indossare per far sì che NOME potesse vedere la macchina con la quale la donna sarebbe andata a casa e individuarne l’abitazione è manifestamente illogica perché non fu l’imputata a chiedere alla domestica di far avvicinare la macchina al negozio né lei poteva prevedere che, proprio quella volta, il marito avrebbe parcheggiato in una posizione dalla quale l’auto sarebbe stata visibile.
A sostegno di queste argomentazioni il difensore osserva:
che i tabulati telefonici non documentano la pCOGNOMEnza di NOME o di altri imputati nelle vicinanze della casa della Blanclolino;
che l’auto era abitualmente custodita in un garage e non era possibile quindi risalire alla casa dal luogo in cui la stessa era parcheggiata.
3.2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. quanto alla ritenuta attendibilità del riconoscimento da parte della COGNOME del braccialetto “tennis” e del cinturino di orologio rinvenuti presso il negozio Samsara.
La difesa si duole che la Corte di appello non abbia consentito alla difesa di provare -come aveva chiesto di fare mostrando alla teste braccialetti “tennis” e
cinturini da orologio in pelle di struzzo – che gli oggetti da lei riconoséluti n pCOGNOMEntavano affatto caratteristiche particolari e che il braccialetto “tennis” sequestrato nel negozio è, in realtà, un articolo di bigiotteria simile ad alt venduti in quell’esercizio commerciale. Si duole, inoltre, che non le sia stato consentito di fornire prova della non attendibilità dei riconoscimenti compiuti dalla persona offesa documentando che la COGNOME ha riconosciuto come provento del furto in suo danno anche un paio di orecchini sottoposti a sequestro il 27 aprile 2016, regolarmente acquistati da NOME COGNOME presso una oreficeria a Portofino. Lamenta, infine, che la Corte non abbia attribuito rilievo, al fine d valutare l’attendibilità della COGNOME, alle dichiarazioni con le quali ella riconosciuto di aver donato alla COGNOME una bomboniera che aveva fatto preparare dalla gioielleria RAGIONE_SOCIALE per il matrimonio del figlio, dichiarazione che secondo la difesa, smentirebbe quella resa dalla COGNOME nel corso delle indagini secondo la quale un astuccio per gioielli blu , marchiato “RAGIONE_SOCIALE” , rivenuto presso l’abitazione della COGNOME, era provento del furto.
Il difensore sostiene che, avendo disposto la rinnovazione della prova dichiarativa, la Corte territoriale avrebbe dovuto consentire alla difesa di fornire prove a discarico in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della COGNOME sottolinea che le prove non ammesse avevano ad oggetto fatij e temi sui quali i giudici di appello avevano ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio.
3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce carenza della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e rileva che la Corte di appello non ha compiuto un’adeguata e completa valutazione critica di tutti gli argomenti sulla base dei quali il Tribunale è giunto alla assoluzione dell’imputata.
Osserva, in particolare, che la Corte di appello non ha smentito alcune delle considerazioni poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia assolutoria:
la circostanza (accertata in giudizio) che la cassaforte non sia stata forzata, ma aperta con le chiavi, e le chiavi della cassaforte fossero nascoste a rotazione in quattro luoghi diversi della casa, tutti ispezionati dagli autori de furto, che erano noti alla COGNOME, a suo figlio NOME COGNOME e a NOME COGNOME, ma non alla COGNOME, la quale al massimo – come emerso dalle indagini – sapeva dell’esistenza della cassaforte e della sua ubicazione;
la circostanza che, per portare via la refurtiva, NOME e il suo ignoto complice abbiano utilizzato un carrello della spesa che era riposto, in modo non visibile, nel soppalco di cucina cui si accede da una scala e, subito dopo il furto, quel locale sia stato trovato in perfetto ordine; dalla quale si desume che gli autori del furto avevano ricevuto indicazioni sul luogo ove il carrello era riposto; indicazioni
che potevano essere fornite da uno qualunque dei domestici che frequentavano la casa, ma non dalla COGNOME;
la circostanza che, le prime informazioni acquisite dagli inquirenti parlavano di un furto commesso da alcuni albanesi uno dei quali aveva sfruttato il rapporto sentimentale che lo legava a una delle persone che lavoravano nell’abitazione della COGNOME.
La difesa osserva che, anche sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale ha ritenuto sussistente un dubbio ragionevole – e non superabile – in ordine al consapevole, coinvolgimento della COGNOME nei furti e tali argomentazioni non sono state pCOGNOME in considerazione nella sentenza di condanna della Corte di appello che, senza esaminarle né confutarle, ha ritenuto di poter superare ogni dubbio ragionevole e ha sostenuto che i coimputati COGNOME e COGNOME (rei confessi dei furti) si avvalsero, per commetterli, della collaborazione della COGNOME. La difesa si duole che, così facendo, la Corte territoriale, non abbia adempiuto all’obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice di secondo grado quando intenda riformare una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. In questi casi, COGNOME, la sentenza di appello deve essere fornita di un apparato giustificativo tale da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella della sentenza di primo grado e ciò non è avvenuto nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
Come noto, perché nel giudizio di appello, pur in mancanza di elementi sopravvenuti, possa essere riformata una sentenza di assoluzione, non basta una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado (ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza), ma è necessario che tale diversa valutazione sia caratterizzata da una forza persuasiva superiore rispetto a quella operata dal primo giudice, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254725; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 256869; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 272082). A questo proposito, è stato recentemente affermato che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, «consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado,
nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo d conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (In motiyazione, la Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell’istruttoria, prevista dall’art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado) (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). L’obbligo di motivazione rafforzata è stato escluso solo nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo. Si è osservato, COGNOME, che in questo caso non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l’unica realmente argomentata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, S., Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso in esame, la motivazione della sentenza di primo grado, molto attenta nell’esaminare il quadro indiziario raccolto a carico della COGNOME, ha sottolineato:
che gli esecutori materiali dei furti sono stati individuati in NOME e NOME COGNOME i quali hanno reso piena confessione;
che costoro non possedevano il patrimonio conoscitivo necessario a consumare i furti con le modalità che sono state accertate e, tuttavia, non hanno fornito indicazioni per risalire a chi NOME fornito loro tali informazioni;
che una possibile fonte è rappCOGNOMEntata da NOME COGNOME, figlia della COGNOME e convivente di NOME, la quale ha chiesto l’applicazione di una pena ex art. 444 cpd. proc. pen.;
che dalle indagini svolte è emerso che la COGNOME aveva visto in una occasione la cassaforte aperta e, in quella occasione, poteva aver visto dove erano custodite le chiavi, ma non v’è prova che potesse c:onoscere i quattro diversi nascondigli nei quali quelle chiavi erano custodite a rotazione (come dichiarato dalla COGNOME e da suo figlio);
che le indagini non hanno provato che la COGNOME sapesse dove erano custodite le chiavi della cassaforte e dove si trovava il carrellino della spesa usato per portare via la refurtiva, ma hanno provato che gli autori del furto erano informati sia del nascondiglio della chiave sia del luogo nel quale era custodito il carrellino e ciò induce a pensare che NOMEro un complice tra il personale di servizio della abitazione;
che, in questa situazione, non v’è prova certa che per la commissione dei furti sia stato necessario il contributo della RAGIONE_SOCIALE;
che l’indizio costituito dal fatto che il 16 settembre 2015 la COGNOME si indicare l’auto della COGNOME non è univoco in tal senso, atteso che era possi anche in altro modo risalire alla ubicazione dell’abitazione della donna;
che non è univoco l’indizio costituito dal rinvenimento nel negozio di u braccialetto “tennis” e di un cinturino per orologi in pelle di struzzo, riconos dalla COGNOME come provento del furto, atteso che si tratta di oggetti comuni potrebbero essere soltanto uguali a quelli sottratti alla persona offesa.
Nell’affermare la penale responsabilità dell’imputata la sentenza di appel non ha proceduto al doveroso puntuale esame critico dei passaggi argomentativi sopra illustrati.
Ha affermato, COGNOME:
che la COGNOME aveva da tempo rapporti professionali con la COGNOME e ne conosceva le abitudini; sapeva quindi che la COGNOME disponeva delle chiavi de abitazione della COGNOME e sapeva che la domestica si sarebbe recata in Puglia partecipare a un matrimonio;
che la COGNOME si offrì di dare consulenza alla COGNOME sull’abito da indossar cerimonia nuziale «per attirarla nel negozio» e consegnarle poi quell’abito, termine del lavoro, facendosi indicare la macchina con la quale sarebbe andata casa;
che, quando ciò avvenne, nel negozio era pCOGNOMEnte NOME NOME quale poté, i questo modo, individuare la macchina e l’ubicazione della casa della COGNOME;
che, per questo, in quei giorni chiese alla COGNOME se si sarebbe tratte Torino o sarebbe andata nella residenza di Vinovo.
Si tratta, in larga parte, di affermazioni apodittiche. La Corte territo COGNOME, pone in luce il dato temporale, ma non spiega da quali elementi si po desumere che la consulenza offerta alla COGNOME fu finalizzata ad «attirarla» negozio né chiarisce perché, per individuare l’abitazione della COGNOME NOME NOME bisogno di vedere l’auto della donna. Non spiega, i particolare, se la COGNOME fu pedinata fino a casa (e, in tal caso, quali el di prova consentano di giungere a tale conclusione) oppure attraverso macchina si risalì alla casa (ma in tal caso sarebbe stato necessario spiegar l’auto era parcheggiata in luogo aperto o invece in un garage). Come emerge dalla trascrizione del verbale di udienza riportata nel ricorso, inoltre, la Bal ha dichiarato che il marito andava normalmente a prenderla al lavoro (dal che s desume che ogni giorno sarebbe stato possibile pedinare la domestica fino a casa) e il 16 settembre 2015 parcheggiò nelle adiacenze del negozio perché le gli fece segno di avvicinarsi, ma la Corte territoriale non ha spiegato in che m
la COGNOME avrebbe potuto prevedere che ciò sarebbe avvenuto rendendo possibile per NOME osservare l’auto dall’interno dell’esercizio commerciale.
A ciò deve aggiungersi che, secondo la sentenza impugnata, NOME COGNOME contribuì COGNOME alla realizzazione dei furti oggetto di imputazione fornendo agli autori degli stessi apporti conoscitivi necessari. La Corte di appello, però, non ha chiarito per quali ragioni sarebbe possibile escludere che tali apporti conoscitivi siano stati forniti da altri e non ha confutato le puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado, secondo la quale dalle indagini non è emerso che la COGNOME fosse a conoscenza di alcune importanti informazioni (i diversi nascondigli della chiave della cassaforte, la collocazione del carrello della spesa) delle quali, invece, gli autori materiali del furt certamente disponevano.
La Corte territoriale ha attribuito rilevante valore indiziario al rinvenimento, nel negozio, di un braccialetto “tennis” e di un cinturino in pelle di struzzo, riconosciuti dalla COGNOME come provento del furto. Ha ritenuto, quindi, di non condividere le valutazioni compiute dal Tribunale secondo le quali, trattandosi di oggetti comuni, di non elevato valore, privi di caratteristiche particolari, il riconoscimento non sarebbe attendibile.
Nell’argomentare sul punto la sentenza impugnata osserva (pag. 17): che il riconoscimento è avvenuto «con sicurezza»; che, a differenza del braccialetto rubato, il braccialetto rinvenuto nel negozio pCOGNOMEntava la chiusura danneggiata, ma ciò «non esclude che fosse quello sottratto»; che il cinturino pCOGNOMEntava segni di usura e la persona offesa li ha considerati significativi. Così motivando, la sentenza impugnata mostra di non condividere le valutazioni della sentenza di primo grado, ma non si confronta con esse. Il Tribunale aveva osservato, COGNOME, (pag. 19) che nel negozio furono rinvenuti «ben sei cinturini di orologio» uno solo dei quali riconosciuto dalla COGNOME. Secondo il Tribunale, il numero di cinturini rende plausibile che gli stessi fossero cambiati spesso e, per questo, la pCOGNOMEnza di segni di usura è stata ritenuta «insufficiente per poter identificare in uno dei predetti cinturini quello dell’orologio trafugato» alla COGNOME. Poiché non si confronta con le motivazioni fornite dai giudici di primo grado, la sentenza impugnata non conferisce alla decisione assunta dai giudici di appello forza persuasiva superiore. L’obbligo di motivazione rafforzata, dunque, non è stato adempiuto e la motivazione è carente.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Avendo ritenuto rilevante a fini di prova il riconoscimento che la RAGIONE_SOCIALE ha confermato in udienza, la Corte di appello non aveva ragione di precludere alla difesa la possibilità di fornire
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/a argomenti a sostegno della inattendibilità di tale riconoscimento. A questo proposito si deve osservare che, quando in grado di appello viene disposta una rinnovazione istruttoria, sorge in RAGIONE_SOCIALE alle parti il diritto a controprova e eventuali richieste avanzate in tal senso possono essere escluse soltanto se si tratta di richiesta immotivate, o di una prova manifestamente superflua o irrilevante, ma così non era nel caso di specie né la sentenza impugnata ha fornito motivazione in proposito (sull’argomento: Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Altana, Rv. 268858; Sez. 5, n. 28597 del 07/04/2017, Pennestrì, Rv. 270242; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., P.v. 275904; Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527).
Non rileva in contrario che il giudizio si sia svolto con rito abbreviato e la rinnovazione istruttoria sia stata disposta nel rispetto dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 (oggi non più applicabili a seguito della riforma dell’art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150). Come noto, con questa sentenza, il supremo Collegio ha ritenuto che fosse affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, NOME affermato la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, se nel giudizio di appello non si era proceduto all’esame delle persone che avevano reso tali dichiarazioni. Aveva tuttavia anche affermato che «la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica “simmetria” tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l’apprezzamento degli apporti dichiarativi», e non sarebbe coerente con tale premessa l’affermazione secondo cui, nel giudizio abbreviato di appello, all’assunzione della prova dichiarativa non potrebbe conseguire una richiesta motivata e argomentata di fornire prova contraria; tanto più quando, come nel caso di specie, tale richiesta sia strettamente connessa alla valutazione dell’attendibilità di un riconoscimento: esclusa dal giudice di primo grado e ritenuta invece sussistente dal giudice di appello. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al pCOGNOMEnte giudizio di legittimità.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 15 novembre 2023
Il Consigl re .estensore
Il Pr slcjente