Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46083 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46083 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Barrafranca il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza n. 502/22 in data 29/11/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva con conclusioni a firma AVV_NOTAIO del 02/10/2023;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29/11/2022, la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Enna in data 16/03/2022 a carico di NOME COGNOME, appellata dal pubblico ministero, dichiarava il sunnominato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 640, secondo comma, n. 1 cod. pen., limitatamente alle condotte commesse il 21/09/2015 ed il 22/03/2016 e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa, con i doppi benefici di legge; nel medesimo contesto, in relazione alle altre condotte di reato contestate, veniva emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: vizio di motivazione per travisamento della prova.
Assolutamente erroneo appare il giudizio di penale responsabilità emesso in quanto fondato su documentazione, tra cui su un presunto documento in formato excel, contenuta all’interno di un CD-Rom, mai acquisito agli atti.
Secondo motivo: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
La Corte territoriale, nella formulazione del giudizio di colpevolezza, non si è attenuta al consolidato principio della motivazione rafforzata, limitandosi a sovvertire la decisione di primo grado sulla scorta di una propria parziale e superficiale rilettura dei fatti, senza confrontarsi e senza disattendere puntualmente le argomentazioni svolte dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Una premessa si rende necessaria prima di procedere alla compiuta analisi dei motivi di ricorso.
Nel solco della copiosa giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha disciplinato il fenomeno della riforma della sentenza assolutoria (cfr., Sez U, n 27620 del 28/07/2016, Dasgupta 367487 – 01), in armonia con lo statuto di garanzie previsto nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – così come interpretate dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – nel caso in cui la realtà storico-materiale dei fatti sia rimasta incontroversa, il ribaltamento in appello dell’esito del giudizio assolutorio richiede, in forza della previsione di cui rinnovato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella prospettiva del superamento del canone dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio” consacrato all’art. 533, comma primo, cod. proc. pen., una “forza persuasiva superiore”, che si declina attraverso la riassunzione della prova dichiarativa, purché decisiva, accompagnata da una motivazione rafforzata.
1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, stante l’assoluta valenza dimostrativa degli elementi documentali acquisiti durante il processo di primo grado ai fini riforma della sentenza assolutoria, ha correttamente ritenuto di non disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, posto che il sovvertimento della decisione liberatoria di primo grado è dipeso esclusivamente da un diverso apprezzamento del compendio probatorio documentale e non dalla necessità di escutere nuovamente i dichiaranti.
Fatta tale premessa, si può procedere con l’esame dei motivi di ricorso.
Il primo motivo è manifestamente infondato e, in ogni caso, non è consentito, in quanto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente si duole del travisamento della prova documentale a sostegno dell’affermazione di responsabilità; lamenta, in particolare, la mancata formale ammissione della prova documentale a sostegno dell’affermazione di responsabilità per essersi il giudice di primo grado limitato a disporre l’acquisizione del supporto documentale al fascicolo del dibattimento con facoltà del difensore di prenderne visione, a seguito di opposizione del difensore alla produzione del documento.
2.1. Trattasi di censura assolutamente inconferente, posto che, l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del supporto documentale equivale ad un implicito rigetto dell’opposizione difensiva, né si è verificato alcun depotenziamento delle garanzie del contraddittorio, essendo stata appositamente prevista la facoltà per il difensore di prendere visione del contenuto documentale ed estrarne copia.
Ne deriva la piena utilizzabilità del contenuto del documento che, seppur non ritualmente oggetto di provvedimento di formale ammissione, ha costituito materiale cognitivo a disposizione del giudice per essere lo stesso confluito nel fascicolo del dibattimento.
Tanto vale nonostante la sentenza faccia riferimento ai mastrini contenuti nel CD Room acquisito «con il consenso delle parti», poiché l’errore (relativo al consenso della difesa, che risulta non esservi stato) risulta del tutto ininfluente se
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confrontato con l’economia complessiva della motivazione.
Invero, il riferimento a detto supporto documentale è servito unicamente per escluderne ogni valore probatorio («non sono ricavabili dati … che possano consentire di identificare NOME COGNOME, come persona effettivamente impiegata in attività lavorativa»).
2.2. Sotto tale ultimo aspetto, il motivo è aspecifico.
Osserva il Collegio che la funzione tipica di ogni forma di impugnazione, è quella dell’autonoma ed argomentata confutazione del provvedimento giurisdizionale cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso prospettazione di motivi che debbono indicare, a pena di inammissibilità, in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta difettando, altrimenti, la puntuale correlazione tra le ragioni di decisività dell doglianze ed il provvedimento oggetto di sollecitata revisione. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Il requisito di necessaria specificità dei motivi di ricorso in cassazione deve declinarsi in una duplice dimensione, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione, ed enucleare contestualmente, con analitica specificazione, il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non mass.).
Sotto tale aspetto, la censura non supera la prova di resistenza perché, pur volendo valorizzare il mero errore materiale relativo all’acquisizione del CD Rom con il “consenso delle parti”, la Corte territoriale non ha fondato la condanna dell’imputato sulla base dei soli documenti contenuti nel supporto informatico, ma ha evidenziato come le risultanze istruttorie a carico del COGNOME sono perlopiù compendiate nell’informativa a carico del coimputato COGNOME acquisita nel corso del giudizio e pienamente utilizzabile, circostanza con la quale il ricorrente non si
confronta, limitandosi a dedurre l’asserita inutilizzabilità di altro e divers materiale probatorio.
I giudici di appello, invero, hanno rilevato che l’azienda agricola del coimputato NOME COGNOME non ha mai coltivato ortaggi e che, quand’anche tale attività fosse stata svolta, non avrebbe potuto comportare l’impiego descritto dall’esorbitante numero di giornate lavorative dichiarate per il COGNOME; che il sopralluogo sul fondo fu effettuato nel 2016, per cui – se ci fosse stata coltivazione di ortaggi fino al 2015 – sarebbero rimaste tracce rilevabili in sede di ispezione; che tanto basta a configurare l’ipotesi truffaldina contestata, posto che può escludersi con certezza che l’odierno ricorrente abbia svolto quella attività lavorativa in favore del COGNOME nel periodo preso in considerazione. Ebbene, con questo percorso logico argomentativo la difesa non si confronta, ignorandolo del tutto.
Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione della sentenza, è manifestamente infondato.
Nella specie, la Corte territoriale ha proceduto a disarticolare punto per punto l’impianto assolutorio della sentenza di primo grado, soffermandosi dettagliatamente su tutti gli elementi dimostrativi della colpevolezza dell’imputato e desumibili dalla concordanza degli elementi documentali acquisiti.
Sul punto, la Corte ha valorizzato non solo la macroscopica sproporzione tra il fabbisogno di manodopera delle attività gestite dal COGNOME e il numero di dipendenti assunti, unitamente alla connessa rendicontazione delle giornate lavorative dichiarate – circostanza che ha reso evidente l’assunzione fittizia di un numero di dipendenti assolutamente esorbitante l’effettivo bisogno di occupazione riferibile alle caratteristiche e al contesto dell’azienda agricola – ma anche l’insussistenza di elementi che comprovino una reale e percepibile prestazione lavorativa da parte del COGNOME nel periodo in contestazione, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la sistematica coltivazione di ortaggi per un periodo di tempo di lunga durata avrebbe necessariamente trascinato con sé delle tracce materiali percepibili in sede di ispezione del fondo sul quale il ricorrente avrebbe asseritamente esercitato l’attività lavorativa artificiosamente dichiarata all’RAGIONE_SOCIALE allo scopo di percepire indebitamente le somme erogate ed oggetto di ingiustificato arricchimento. Tanto basta a ritenere assolto l’obbligo di motivazione rafforzata incombente sulla Corte d’appello, peraltro a fronte di una motivazione del tribunale meramente assertiva.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di
condanna, non ha l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il prowedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l’unica realmente argomentata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S., Rv. 284472 – 01).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/10/2023.