Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41869 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso del ricorrente COGNOME NOME e il rigetto per i ricorsi dei ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il difensore:
avvocato COGNOME NOME, del foro di Santa Maria Capua Vetere, in qualità di sostituto processuale degli avvocati COGNOME NOME del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in difesa di COGNOME NOME e dell’avvocato COGNOME, del foro di NAPOLI NORD, in difesa di COGNOME NOME NOME.53 nomine dichiarate oralmente in udienza, conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi dei ricorsi;
avvocato COGNOME NOME, del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME, del foro di ROMA, giusta nomina depositata all’odierna udienza, in difesa di COGNOME NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 febbraio 2022, la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma di quella emessa dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere il 25 ottobre 2010, ha, tra l’altro, dichiarato NOME COGNOME (cl. ’53), NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del delitto di duplice omicidio pluriaggravato, condannandoli alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ed applicando nei loro confronti le pene accessorie previste per legge.
Le menzionate sentenze sono state rese nell’ambito del procedimento penale scaturito dall’uccisione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, avvenuta il 10 luglio 1998 in San NOME d’Aversa nel contesto di un agguato diretto anche contro NOME COGNOME, che riuscì a scamparvi rifugiandosi all’interno di uno stabile.
Il giudice di primo grado è pervenuto, in proposito, a pronuncia assolutoria, per non aver commesso il fatto, di tutti gli imputati – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (cl. ’54), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (cl. ’53) sul postulato dell’inidoneità delle dichiarazioni rilasciate da sei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali professatisi autori del fatto in contestazione, a supportare l’impostazione accusatoria.
La Corte di assise, pur attestando, in linea generale (cfr. pagg. 37-43), il superamento del vaglio della credibilità dei dichiaranti e dell’intrinseca consistenza del loro narrato, ha stigmatizzato l’assenza di adeguati riscontri esterni alle propalazioni auto ed etero-accusatorie e sviluppato specifiche censure relative ai singoli apporti.
In dettaglio, la Corte sammaritana:
ha tacciato (pagg. 43-48) di genericità ed incostanza il contributo di NOME COGNOME il quale, dopo avere ammesso, il 28 ottobre 1993, di avere partecipato al delitto, ha sostenuto, in dibattimento, di esservi estraneo;
ha circoscritto (pagg. 48-51) le conoscenze di NOME COGNOME alla fase preparatoria del delitto e, in specie, agli appostamenti propedeutici all’individuazione delle vittime, indicando i soggetti che avrebbero assunto le relative decisioni, senza, però, corredare il suo dire con i necessari riferimenti spaziali e temporali;
ha rilevato (pagg. 51-54) come NOME COGNOME, il quale ha riferito di avere partecipato alla fase organizzativa del delitto e non anche a quella esecutiva, era, in quel periodo, ristretto agli arresti domiciliari;
– ha stimato (pagg. 54-73) la complessiva inattendibilità del racconto di NOME COGNOME (unico, tra i dichiaranti, ad assumere di avere personalmente partecipato a tutte le fasi dell’omicidio) anche perché contrastante con quello del fratello NOME, oltre che degli altri concorrenti, nessuno dei quali indica il suo coinvolgimento nell’episodio criminoso.
La Corte di assise ha conclusivamente rilevato che «le dichiarazioni dei summenzionati collaboratori di giustizia non hanno, quindi, consentito alla Corte di disporre di un materiale probatorio sufficiente in quanto ciascuna di essere non offre elementi per poter ritenere con assoluta certezza che i rispettivi propalanti avessero effettivamente assistito alle vicende narrate e trasfuse nell’istruttoria dibattimentale ma, piuttosto, che avessero potuto trattenere un erroneo e fallace ricordo che, per ciò stesso, fa dubitare che i fatti dichiarati corrispondono alle vicende criminose di cui sono chiamati a rispondere gli imputati».
Subito dopo, ha proceduto alla analitica comparazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, concentrando l’attenzione sullo scenario criminale che ha fatto da sfondo alla tragica vicenda e sul suo sviluppo.
Al riguardo, ha individuato l’unico dato certo nell’inserimento del duplice omicidio nell’ambito della guerra di camorra scatenata – all’indomani dell’uccisione, in Brasile, di NOME COGNOME e, in Casal di Principe, del nipote NOME COGNOME – dalla fazione che, di lì in avanti, sarebbe stata denominata «RAGIONE_SOCIALE», fermamente intenzionata a consolidare la propria supremazia sul territorio eliminando gli affiliati, quali NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gravitanti nella galassia bardelliniana.
Ha, al contrario, enucleato, con specifico riferimento a ciascuno dei momenti salienti del fatto, le discrasie tra i diversi contributi raccolti, tanto eclatanti precludere la precisa e rassicurante identificazione di coloro che, rispettivamente, assunsero la paternità dell’iniziativa omicidiaria (pagg. 75-78) e ne curarono la fase organizzativa ed esecutiva (pagg. 79-82).
Ha, poscia, evidenziato (cfr. pagg. 82-84) la radicalità delle divergenze concernenti il soggetto presso la cui abitazione in cui i correi trovarono riparo dopo l’omicidio, alternativamente indicato nella sorella di NOME COGNOME, in tale COGNOME ovvero in NOME COGNOME.
La Corte di assise ha, pertanto, stimato che le emergenze istruttorie si connotano per una fragilità tale da imporre l’assoluzione, oltre che di NOME COGNOME, NOME COGNOME (cl. ’54), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (cl. ’53), persino degli imputati che hanno confessato la propria partecipazione all’episodio criminoso oggetto di addebito.
3. La Corte di assise di appello, investita dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, è pervenuta, a seguito della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – consistita nella nuova audizione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e nell’escussione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – al ribaltamento della decisione di primo grado ed all’affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al duplice omicidio.
A tal fine, confermato l’inquadramento dell’episodio nel contesto della strategia di annientamento degli avversari promossa dai RAGIONE_SOCIALE, ha sottolineato che «i chiamanti in correità COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME hanno confermato – nonostante l’assoluzione in primo grado – il loro coinvolgimento nell’agguato in esame ribadendo COGNOME e COGNOME la loro partecipazione alla fase decisionale e a quella preparatoria, avendo entrambi integrato le squadre organizzate per stanare il COGNOME, e avendo confermato NOME NOME il suo coinvolgimento nella fase esecutiva, avendo composto una delle squadre operative al momento del delitto, e nella fase post delictum essendosi occupato insieme al fratello NOME e ad COGNOME NOME della distruzione della vettura Lancia Thema utilizzata dai killer».
La Corte di assise di appello ha stimato la piena attendibilità di COGNOME e COGNOME, la cui mancata partecipazione alla fase esecutiva del delitto ha trovato idonea spiegazione, per l’uno, dall’essersi egli portato all’estero, e, per l’altro, da ragioni prudenziali, legate alla contingente sottoposizione a regime detentivo domiciliare.
Ha, sotto altro aspetto, offerto una lettura del ferimento di COGNOME opposta rispetto a quella privilegiata dal giudice di primo grado ed imperniata sulle concordi dichiarazioni rese, sul punto, da tutti i collaboratori di giustizia escussi.
Ha, ancora, valorizzato l’apporto di NOME COGNOME, acquisito solo in fase di appello, con particolare riferimento al mandato omicidiario conferito, tra gli altri, da NOME COGNOME e NOME COGNOME (cl. ’53) ed al ruolo svolto da NOME COGNOME.
Ha, infine, ritenuto la piena affidabilità di NOME COGNOME, latore di un apporto sicuramente utile alla ricostruzione dell’accaduto, sul rilievo che il AVV_NOTAIO di giustizia, in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ha chiarito i passaggi sui quali si erano appuntate le perplessità manifestate dal primo giudice e che, in ogni caso, non intaccavano il nucleo essenziale della sua ricostruzione, dovendosi tener conto anche dell’ampio lasso temporale intercorso tra i fatti e la sua scelta di collaborare con la giustizia, tale da giustificare lacune o inesattezze su aspetti marginali del thema decidendum.
La Corte di assise di appello ha, pertanto, affermato la responsabilità di tutti gli imputati per il delitto in contestazione, assegnando, tra l’altro, a NOME COGNOME (cl. ’53) il ruolo di mandante, a NOME COGNOME la doppia veste di mandante ed esecutore materiale, estesa, quest’ultima, a NOME COGNOME.
Ha, altresì, ritenuto applicabile la circostanza aggravante della premeditazione, vista l’accurata organizzazione di uomini e mezzi precedente la commissione dei delitti.
NOME COGNOME (cl. ’53) propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi.
4.1. Con il primo motivo, lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione con riferimento all’apprezzamento, da parte della Corte di assise di appello, del compendio indiziario, inficiato dall’apodittica interpretazione delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia.
Osserva, specificamente, che la pluralità delle fonti dichiarative non costituisce, di per sé, elemento probante, dovendosi verificare, tanto più a fronte di una precedente sentenza di assoluzione, sia l’univocità del contenuto delle dichiarazioni sia l’assenza, tra le stesse, di contrasti insanabili.
Evidenzia che le dichiarazioni dei collaboratori non attestano il suo coinvolgimento nella vicenda, assumendosi, difatti, solo la partecipazione ad una riunione, condotta di per sé neutra, in quanto non accompagnata dall’indicazione del ruolo attivo eventualmente svolto nella determinazione volitiva dell’evento né del rango rivestito all’interno del RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, della sua capacità di influire sul convincimento degli altri sodali.
Rileva che, essendo stato escluso, precipuamente dal AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME, che egli abbia ricoperto posizione apicale in seno al sodalizio camorristico, irrilevante si palesa, in concreto, il silenzio da lui, in ipotesi, mantenuto in occasione della riunione deliberativa, sintomatico, al più, della presa d’atto di una decisione ascrivibile ad altri.
Osserva, ulteriormente, che la militanza associativa presuppone la condivisione del programma di massima del gruppo, ma non consente, per ciò solo, l’estensione della responsabilità alle singole condotte di aggressione a beni o soggetti, da circoscriversi a chi, volta per volta, è stato autore delle scelte di programmazione e materiale compimento.
COGNOME, ancora, che la «convergenza del molteplice», sulla cui base la Corte di assise di appello è pervenuta a ribaltare la decisione di primo grado, è, nei fatti, smentita dalle contraddizioni registrate tra le dichiarazioni dei diversi collaboratori i cui apporti sono stati utilizzati dai giudici di merito, ch
attengono all’individuazione dei soggetti che parteciparono all’omicidio, dell’esecutore materiale, nonché dell’arma a tal fine utilizzata.
4.2. Con il secondo ed ultimo motivo, COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche, che egri, sostiene, avrebbe meritato per avere intrapreso, sin dal maggio 2015, un percorso di dissociazione dal RAGIONE_SOCIALE che lo ha condotto ad autoaccusarsi di gravi reati ed a rendere dichiarazioni etero-accusatorie.
NOME COGNOME, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione.
Con il primo motivo, ascrive alla Corte di assise di appello di essere venuta meno all’obbligo di rafforzare la motivazione, sancito, per unanime indirizzo ermeneutico, laddove il giudice di secondo grado intenda rovesciare la precedente decisione assolutoria.
Segnala, al riguardo, che non sussiste la contraddizione, ravvisata dalla Corte di assise di appello, tra la positiva valutazione, da parte del primo giudice, della generale credibilità soggettiva dei collaboratori ed il successivo giudizio di inaffidabilità delle fonti e di contraddittorietà del quadro probatorio acquisito con specifico riferimento al fatto sub judice.
COGNOME, inoltre, taccia di apoditticità le argomentazioni utilizzate dalla Corte di assise di appello per avallare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, connotate da significative discrasie e reciproche contraddizioni delle quale la sentenza impugnata omette di dar conto, precipuamente riferite, tra l’altro: all’individuazione dei mandanti del delitto, degli esecutori materiali e del movente; all’incompatibilità tra l’affermata partecipazione agli appostamenti preliminari di un propalante e la sua contingente sottoposizione agli arresti domiciliari; alle divergenze tra le dichiarazioni rese in ordine alla presenza in loco degli imputati; all’incertezza in ordine al ribaltamento dell’autovettura della vittima.
Il ricorrente evidenzia, ancora, la contraddittorietà insita nel giustificare, da un canto, le imprecisioni del racconto dei collaboratori invocando il lungo lasso temporale intercorso tra i fatti e le dichiarazioni, e nell’avallare, dall’altro l’inserimento nel quadro probatorio di riferimento, con le più recenti escussioni, di aspetti fino a quel momento mai menzionati.
Sostiene, ulteriormente, che la ricostruzione operata dalla Corte di assise di appello non reca traccia di rilevanti circostanze, relative all’effettivo svolgersi dei fatti, facenti parte dell’acquisito patrimonio conoscitivo, né tiene conto dell’incompatibilità tra taluni passaggi delle dichiarazioni accusatorie e le
risultanze oggettive delle indagini; ciò che, conclude, induce a ritenere che l’adesione all’impostazione accusatoria non sia stata preceduta dal doveroso confronto con le argomentazioni critiche sviluppate nella sentenza di primo grado.
Con il secondo e ultimo motivo di ricorso, COGNOME contesta l’applicazione della circostanza aggravante della premeditazione.
Assume, in proposito, che avere deliberato in senso favorevole alla commissione dell’omicidio nel corso di svariate riunioni non comporta, di per sé, la sussistenza di un consistente lasso temporale tra la risoluzione e l’azione omicidiaria.
Aggiunge che la predisposizione di un’attenta organizzazione di uomini e mezzi non autorizza l’estensione al concorrente che, in ordine a tale aspetto, non abbia avuto piena coscienza nel frangente in cui ha contribuito all’evento e che, comunque, la nozione di «premeditazione» va opportunamente distinta da quella di «preordinazione» del delitto.
COGNOME COGNOME, conclusivamente, che la Corte di assise di appello non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano l’apprezzamento della prova dichiarativa, con specifico riferimento alla necessità di effettuare, al cospetto di una o più chiamate in correità, un attento vaglio della credibilità soggettiva dei dichiaranti e dell’attendibilità oggettiva di quanto da loro dichiarato, seguito dalla ricerca di adeguati riscontri di natura individualizzante.
NOME COGNOME, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale COGNOME violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello fatto malgoverno dei principi – che, in via preliminare, enuncia, evocando i principali capisaldi ermeneutici, tratti dalla giurisprudenza di legittimità, relativi precipuamente, al tema dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca – che governano il vaglio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, avuto riguardo, specificamente, alla natura de relato di numerosi contributi, peraltro tanto generici da inibire in radice l’acquisizione di confortanti riscontri di matrice esterna, nonché all’impossibilità di valorizzare, a suo carico, gli apporti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Rileva, in particolare, che le dichiarazioni rese da NOME COGNOME a carico di NOME COGNOME restano inattendibili perché rese da soggetto che NOME COGNOME e NOME COGNOME non inseriscono nel novero dei partecipi al duplice omicidio ed al tentato omicidio.
Aggiunge che le dichiarazioni di COGNOME, in linea generale più attendibile degli altri collaboratori, non contengono alcun esplicito ed univoco riferimento
alla partecipazione al fatto in contestazione di NOME COGNOME (che egli ha meramente ipotizzato, esprimendosi in termini dubitativi) il quale, peraltro, ha offerto una versione dei fatti non sovrapponibile a quella resa da COGNOME.
Segnala, inoltre, che la nuova escussione dei collaboratori si è risolta, in sostanza, nella iterazione di quanto dai medesimi già riferito, onde frutto di travisamento della prova è l’attribuzione ai loro più recenti contributi di autentico connotato di novità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per tardività.
Risulta, invero, dagli atti trasmessi dalla Corte di assise di appello di Napoli che la sentenza impugnata, emessa il 24 febbraio 2022, è stata depositata, fuori termine, il 5 marzo 2024, e che il relativo avviso di deposito è stato notificato all’imputato ed i suoi difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nelle date del 5 e del 7 marzo 2024.
Il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si è, dunque, consumato il 22 aprile 2024 (il quarantacinquesimo giorno, il 21 aprile 2024, essendo, invero, domenica), mentre il ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME è stato presentato, via PEC, nella successiva data del 3 giugno 2024, quando, peraltro, la sentenza di condanna era già stata dichiarata irrevocabile, come da attestazione apposta dal funzionario preposto il 13 maggio 2024.
1.1. Il ricorso di NOME COGNOME deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile: il soggetto impugnante tardivamente è, infatti, equiparabile al soggetto non impugnante, atteso che il suo ricorso è sin dall’origine inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione del gravame ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale (così, tra le altre, Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019, COGNOME Felice, Rv. 276054 – 01, in motivazione), ciò che osta in radice all’estensione, in questa fase processuale, dell’impugnazione proposta dai correi (sul punto, cfr., per riferimenti di carattere generale, Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539 – 01).
1.2. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
I ricorsi di NOME COGNOME (cl. ’53) e NOME COGNOME sono, invece, fondati, sì da imporre, nei loro confronti, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, che non soddisfa i canoni del rafforzamento della motivazione previsti nel caso di ribaltamento, in appello, dell’assoluzione pronunciata all’esito del primo grado di giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha da tempo chiarito che «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01; nello stesso senso, cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233083 – 01, nonché Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907 – 01, ove è stato ulteriormente precisato che il giudice di appello non può «limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato»).
Tale indirizzo si inserisce nel solco già tracciato da Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 19129 – 01, che aveva stabilito che «Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l’apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni».
L’obbligo di motivazione rafforzata della sentenza di appello che riformi quella, liberatoria per l’imputato, emessa all’esito del primo grado di giudizio, trova oggi, peraltro, preciso riscontro nella regola della certezza della responsabilità «oltre ogni ragionevole dubbio», consacrata all’ad. 533, comma 1, cod. proc. pen., e si sostanzia in una peculiare e prudente attenzione valutativa, da riservarsi agli istituti, di diritto sostanziale o processuale, oggetto di difforme considerazione da parte del giudice di appello.
Nel caso in esame, la Corte di assise di appello, nella parte conclusiva (condensata in tre pagine) della decisione impugnata, ha, innanzitutto, evidenziato la contraddittorietà della pronunzia di primo grado che, dopo avere attestato, in termini generali, l’attendibilità di tutti i collaboratori escussi, sottoposto a severa revisione critica i contributi da loro offerti in relazione all’episodio oggetto di addebito, ed ha, subito dopo, affermato che la loro nuova audizione ha consentito di superare ogni residua perplessità.
Successivamente, inquadrato il fatto in contestazione nella guerra di camorra scatenata dagli emergenti RAGIONE_SOCIALE ai danni dei bardelliniani:
ha individuato, sulla base delle dichiarazioni raccolte, i ruoli svolti da COGNOME, COGNOME e COGNOME;
ha spiegato che la mancata partecipazione dei primi due alla fase esecutiva del delitto non inficia l’attendibilità e la rilevanza probatoria di quanto da loro esposto in merito all’identità di coloro che deliberarono la morte di NOME COGNOME e dei soggetti che, nell’occasione, si trovavano in sua compagnia;
ha ritenuto la compatibilità tra la partecipazione di COGNOME ai sopralluoghi propedeutici all’omicidio e la sua contingente restrizione agli arresti domiciliari;
ha valorizzato, in chiave di riscontro all’impostazione accusatoria, l’indicazione, le testimonianze dei sanitari che curarono COGNOME che, a dire di COGNOME, era stato ferito alla spalla dalle vittime che, a loro volta armate, avevano provate a reagire all’aggressione;
ha riconosciuto peculiare rilevanza al dettagliato e credibile apporto, sopravvenuto in grado di appello, di NOME COGNOME, riferito, precipuamente, al coinvolgimento di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ha stimato la piena attendibilità di NOME COGNOME, apprezzata anche grazie alla sua più recente escussione e non inficiata da «lacune o inesattezze» vedenti su «profili marginali del the decidendum».
L’iter argomentativo, testé descritto, seguito dalla Corte di assise di appello, appare, a giudizio del Collegio, non idoneo a soddisfare l’obbligo, sopra
richiamato, di rafforzare la motivazione della sentenza di condanna, adottata in riforma di quella, assolutoria, di primo grado.
In tal senso depone l’analiticità della decisione della Corte di assise di Santa Maria Capua Veter x che, dopo avere, in premessa – e con toni, va incidentalmente notat’05 ` paiono, in effetti, distonici rispetto al successivo sviluppo del ragionamento – esposto che i collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) le cui dichiarazioni sono state addotte a supporto dell’ipotesi di accusi sono, in linea generale, soggetti affidabili e credibili, ha sottoposto i loro rispetti apporti ad un vaglio stringente e dettagliato, che ha sortito un esito radicalmente negativo, esteso ad una mole di profili, soggettivi ed oggettivi, con i quali la Corte di assise di appello non risulta essersi debitamente confrontata.
Il vizio segnalato attiene, tra l’altro:
al vaglio della credibilità di NOME COGNOME, latore (cfr. pagg. 4348) di dichiarazioni incostanti, superficiali, generiche e, per di più, obiettivamente smentite dall’accertata sua assenza dalla Campania in concomitanza con la preparazione e la consumazione del duplice omicidio (in quel periodo, invero, egli si trovava ad Otranto, ove aveva l’obbligo di soggiorno);
alla genericità ed incostanza delle dichiarazioni di NOME COGNOME (cfr. pagg. 48-51), peraltro discordanti da quelle di NOME COGNOME con specifico riferimento all’indicazione degli autori materiali del delitto;
all’incompatibilità (cfr. pagg. 51-53) tra la partecipazione di NOME COGNOME ai sopralluoghi propedeutici all’omicidio e la sua condizione di soggetto ristretto agli arresti domiciliari, rispetto alla quale il AVV_NOTAIO ha offerto, in appello, una giustificazione (egli ha detto di poter contare sull’ausilio di imprecisati appartenenti alle forze dell’ordine, che gli consentivano di muoversi liberamente, a dispetto della sottoposizione al titolo cautelare) la cui, dubbia, credibilità avrebbe dovuto essere più attentamente scrutinata;
alla discordanza tra le dichiarazioni rese, rispettivamente, da COGNOME e COGNOME in ordine alla partecipazione del primo agli appostamenti volti al rintraccio della vittima designata;
all’inidoneità (cfr. pagg. 53-54) delle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME a fungere da riscontro a quella di COGNOME, secondo cui COGNOME avrebbe riportato, in occasione dell’omicidio, una ferita alla spalla, sancita dal giudice di primo grado in considerazione dell’ampia distanza temporale tra l’evento criminoso e l’epoca in cui COGNOME ha subito un intervento di
chirurgia estetica, nonché dell’insussistenza di apprezzabili ragioni che avrebbero dovuto indurre l’imputato a rimuovere la cicatrice residuata alla ferita riportata il 10 luglio 1998;
al severo giudizio di inattendibilità riservato dalla Corte di assise a NOME COGNOME (cfr. pagg. 54-73), le cui propalazioni sono state sottoposte ad una disamina minuziosa, anche in comparazione con le ulteriori emergenze istruttorie e, precipuamente, con l’apporto del fratello NOME, che il giudice di appello ha sbrigativamente valutato, esprimendosi nei lapidari termini che sono stati sopra riportati.
Le precedenti considerazioni valgono, senz’altro, a mettere in luce il riscontrato vizio motivazionale che, nondimeno, si rivela ancor più radicale alla luce della verifica, successivamente compiuta dal giudice di primo grado, delle discrasie e contraddizioni tra i singoli contributi dichiarativi – riferite, specificamente, alla fase deliberativa del delitto ed alla sua esecuzione, oltre che all’individuazione dell’appartamento nel quale i malviventi trovarono, dopo l’attuazione del proposito omicidiario, riparo – della quale la Corte di assise di appello sembra non avere tenuto conto, in tal modo contravvenendo, una volta di più, al prescritto obbligo di rafforzare la . motivazione in misura che, è stato opportunamente chiarito, è direttamente proporzionale all’ampiezza delle argomentazioni addotte a sostegno della decisione riformata (utili si rilevano, sul punto, le indicazioni che si traggono, anche a contrario, da Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, S., Rv. 284472 – 01; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595 – 01).
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli, cui è demandato un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia esente dal vizio sopra enucleato.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME cl. ’53 e COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/07/2024.