Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10092 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Novara il 16/05/1985
avverso la sentenza dello 07/06/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero in riforma della sentenza emessa in data 24 maggio 2022 dal Tribunale di Vercelli con cui NOME COGNOME era stata assolta dal delitto di cui all’art. 377 , comma 3, cod. pen. perché il fatto non sussiste -dichiarava la predetta COGNOME responsabile del reato a lei ascritto e la condannava alla pena ritenuta di giustizia.
Ha presentato ricorso NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, con cui ha dedotto:
violazione di legge, in relazione all’art. 603 , comma 3 bis, cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale rinnovato la istruttoria mediante acquisizione di prova documentale, nonostante la decadenza in cui era incorso il Pubblico Ministero che avrebbe dovuto depositare i documenti nel corso del processo di primo grado;
-violazione di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc.pen, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello fondato la riforma della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto sulla deposizione resa da NOME COGNOME inficiata da numerose incongruenze e non confermata dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME e senza congrua valutazione delle ulteriori prove acquisite, tra cui anche quelle documentali offerte dalla difesa.
La C orte di appello sarebbe, dunque, giunta all’affermazione di colpevolezza in difetto di un completo e corretto esame di tutte le risultanze istruttorie disponibili, omettendo: a) di considerare che i testi COGNOME e COGNOME non avevano confermato l ‘ipotesi di accusa ; b) di valutare le diverse versioni dei fatti rese da COGNOME; c) di esaminare la ulteriore documentazione prodotta dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. E’ sufficiente a tal proposito evidenziare che la norma dell’art. 603 , comma 3, cod. proc. pen. riconosce al Giudice di appello il potere di disporre ex officio la rinnovazione della istruzione, se ritenuta assolutamente necessaria. Si è al cospetto di poteri officiosi, che prescindono dall’iniziativa della parte che vi ha interesse, posto che – a differenza di quanto previso dal comma 1 della stessa norma- vanno esercitati dal giudice in quanto emerga un’assoluta esigenza probatoria.
Corrispondente norma la si ritrova nel giudizio di primo grado: l”art. 507 c od. proc. pen., infatti, riconosce al giudice il potere dovere, là dove risulti assolutamente necessario, di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova.
Lo scopo delle norme è quello di consentire al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire.
La completezza dei dati cognitivi è, infatti, funzionale al migliore accertamento della verità, dal momento che se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti.
Per tale ragione il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova è esercitabile anche in relazione a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti: l’interesse dell’imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole non può che soccombere rispetto all’interesse dello Stato alla ricerca della verità.
2.2. Nel caso di specie, la Corte di appello si è attenuta a tale regula iuris , tanto più considerando che l’attivazione dei poteri officiosi era stata sollecitata dal Pubblico ministero nell’atto di impugnazione.
Fondato è, invece, il secondo motivo di appello, nella parte in cui il difensore ha censurato la sentenza per avere ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado senza una congrua valutazione di tutte le prove acquisite e valutate dal Tribunale.
Ed effettivamente, la Corte d’appello si è limitata a ‘ fornire una diversa lettura ed interpretazione ‘ delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nuovamente escusso ex art. 603, comma 3 bis , cod. proc. pen., formulando un giudizio di credibilità ed attendibilità del teste in esame, da un lato, in ragione della maggiore precisione della deposizione resa in sede di rinnovazione e, dall’altro lato, in ragione della prova documentale prodotta dal Pubblico ministero (i.e. verbale delle dichiarazioni rese dall’COGNOME come testimone nell’ambito del processo a carico della imputata e relative sentenze)
3.1. Tuttavia la Corte- nel ribaltare la sentenza assolutoria- non ha in alcun modo considerato le risultanze probatorie, rappresentate nel caso specifico dalla testimonianza di NOME COGNOME e di NOME COGNOME che secondo il tema di accusa erano le due persone di cui la ricorrente NOME COGNOME si sarebbe servita per veicolare le minacce ad NOME COGNOME sì da ‘costringerlo’ a deporre il falso nel corso del processo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a suo carico ; prove dichiarative che erano state ampiamente valorizzate dal Tribunale e che avevano consentito al Giudice di pervenire alla sentenza di assoluzione. Infatti, alle pagg. 3 e ss della sentenza di primo grado -nelle cui note è stato trascritto, per quanto di interesse, il contenuto del verbale delle dichiarazioni rese in dibattimento dai due testimoni chiave della pubblica accusa, COGNOME e COGNOME -il Tribunale dà esplicitamente atto che la COGNOME non avesse riferito di alcuna minaccia formulata dalla ricorrente per il suo tramite all’COGNOME per indurlo a deporre il falso nel processo che si sarebbe dovuto svolgere
a Milano mentre lo COGNOME – sebbene avesse riferito che la imputata fosse arrab biata con l’COGNOME e che chiedesse con insistenza di poterlo incontrare con la minaccia che gli avrebbe ‘ spezzato le gambe ‘ ove non si fosse presentato al suo cospetto- avesse nondimeno escluso che un tale contegno fosse collegato alla testimonianza da rendere al processo.
3.2. La Corte di appello, nell’omettere la valutazione di tale prova (che si era rilevata decisiva per la sentenza assolutoria), ha disatteso l’obbligo della motivazione rafforzata.
Ed invero, è ius receptum il principio secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01).
Il giudice di appello, infatti, non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907 – 01), ma è tenuto a confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, evidenziandone le ragioni di incompletezza o incoerenza. Anche caso di acquisizione di ulteriore materiale probatorio, il giudice d’appello deve porlo in correlazione con quello vagliato nel primo grado di giudizio, al fine di offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, sent. n. del 08/10/2013, P.G. in proc. NOME COGNOME Rv. 257332; Sez. 6, sent. n. del 28/11/2013, PG in proc. COGNOME, Rv. 258005).
3.3. La Corte distrettuale, nel caso in oggetto, non ha confutato in alcun modo le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, non ha dimostrato l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, non ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova acquisiti in sede di rinnovazione della istruzione.
Diverse, infatti, sono le lacune e i deficit motivazionali riscontrati nel provvedimento impugnato, là dove la Corte territoriale ha riformato in peius la sentenza di primo grado, senza porsi il problema di valutare ( ed eventualmente di riassumere ex art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.) la deposizione dei testi, COGNOME e COGNOME, senza rappresentare la ragione per la quale nonostante le ondivaghe dichiarazioni di NOME COGNOME si fosse pervenuti ad un giudizio di piena credibilità del teste in questione, senza enunciare i motivi per i quali dovesse essere riconosciuta vis probatoria assorbente alla prova documentale, acquisita in
sede di rinnovazione della istruzione ex art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., rispetto alla contraria prova dichiarativa, acquisita nel corso del processo di primo grado.
In conclusione, non si rinvengono nella motivazione della decisione impugnata quei necessari passaggi argomentativi atti a sostenere in maniera convincente il sovvertimento della decisione del Tribunale.
Evidente è la violazione dell’art. 533, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. che -nel prevedere che la sentenza di condanna possa essere messa a condizione che l’imputato risulti colpevole del reato contestatogli « al di là di ogni ragionevole dubbio» – presuppone necessariamente il confronto del giudice di appello con gli argomenti posti a fondamento della prima sentenza e la persuasiva confutazione degli stessi.
Per tutte tali ragioni la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che procederà ad un nuovo giudizio attenendosi ai principi di diritto enunciati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino
Così deciso lo 04/03/2025