Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME COGNOME il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al giudice civile competente.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile ricorrente COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso; deposita conclusioni e nota spese;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME difensore di fiducia di RAGIONE_SOCIALE NOME, chiede il rigetto, in subordine l’inammissibiltà, del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Sciacca – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’ar 491 cod.pen., per avere formato o fatto formare un testamento olografo falso – la cui sottoscrizione era apparentemente riconducibile alla defunta NOME COGNOME – con il quale la nominava erede universale, chiedendo e ottenendo che l’atto fosse pubblicato dal notaio e che regolasse la successione della COGNOME – ha assolto l’imputata dal reato ascrittole perché fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione la parte civile, NOME COGNOME (figlia della de COGNOME), con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che si affida a tre motivi.
Premette il difensore ricorrente che l’imputata, vicina di casa della COGNOME COGNOME, era stata già condannata – con sentenza confermata in appello a cui era seguita la declaratoria di prescrizione in Cassazione – per il reato truffa pluriaggravata, per avere falsificato la firma della sig COGNOME su un assegno dell’importo di euro 50.000 portandolo all’incasso; che la defunta COGNOME aveva interrotto i rapporti con l’imputata dal 2007, giacchè quest’ultima pretendeva la intestazione dei beni immobili di sua proprietà.
2.1. Con il primo motivo, è dedotta erronea applicazione dell’art. 585 cc). 4 e 5 cod. proc. pen e illogicità della sentenza con riguardo al deposito tardivo, in data 14 febbraio 2019, p l’udienza del 28 febbraio 2019, di motivi aggiunti da parte dell’imputato, nonché per omessa declaratoria di inammissibilità per decadenza dalla facoltà di depositare motivi nuovi. Lamenta la Difesa che il ribaltamento decisorio della Corte di appello è stato fondato, illegittimamen anche sulla audizione del consulente di parte dell’imputata, e sulla acquisizione della relati relazione, disposte in parziale accoglimento dei motivi nuovi, tardivi, in quanto tali eleme sono stati utilizzati nella motivazione (pg. 8) per sostenere l’assoluzione.
2.2. Con il secondo motivo, è denunciata inosservanza e/o erronea applicazione del canone di giudizio di cui all’art. 192 co. 2 e 546 co. 1 lett. e cod. proc. pen. in relazione all’art. 11 per la mancata applicazione dei criteri dettati in tema di valutazione cella prova indiziaria. particolare, la Corte di appello, nel non considerare, quale valida scrittura di comparazion rispetto al testamento olografo del 10 aprile 2007, una carta di identità della de COGNOME rilasciata in data 08 aprile 2007, avrebbe violato il suddetto canone di giudizio. Inoltre, ci si duole ch Corte territoriale abbia tratto la esatta datazione della sottoscrizione della scritt comparazione, – che la sentenza, facendo proprie le conclusioni del perito nomiNOME nel giudizio di appello, ha ritenuto di collocare a distanza di anni, e cioè al momento del rinnovo de documento, avvenuto il 15 marzo 2010, sulla base di un giudizio probabilistico -da un elemento indiziario ( la valutazione del perito), anziché di un dato fattuale certo, in tal modo esclude siffatto documento dagli elementi di comparazione della firma, in quanto ritenuto non coevo con la sottoscrizione del testamento olografo. Inoltre, nella sentenza impugnata, non v’è traccia della valutazione dell’originale del predetto documento, consegNOME agli atti, né correlato de cartellino anagrafico.
2.3. Il terzo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione dei criteri legali in tema di valutazione della prova indiziaria, con riguardo all’afferma dell’esistenza di una forte conflittualità tra la testatrice e la figlia, tale da rendere verosim la prima si fosse recata presso lo studio notarile unitamente all’imputata per disporre in su favore. L’illogicità denunciata si evincerebbe da due elementi, costituiti dalle s.i.t. della test in data 11 giugno 2008 -quindi, successive alla data del testamento olografo- in cui la COGNOME ebbe a denunciare l’imputata per la falsificazione di un assegno dell’importo di 50.000 euro, e dalla sentenza del Tribunale di Sciacca di condanna dell’imputata per il denunciato delitto di truffa aggravata. La Corte di appello non ha valutato anche tali elementi, evidentemente non convergenti rispetto a quelli valorizzati dalla sentenza assolutoria.
Vi è memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse dell’imputata NOME COGNOME, che conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente parte civile alla rifusione delle spese di giudizio.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
Il ricorso della parte civile è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata.
Il primo motivo non è fondato.
Dalla consultazione dell’incarto processuale – al quale il Giudice di legittimità accede in ragi del vizio processuale denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro , Rv. 220092) emerge che, con specifico motivo di appello, ha difesa dell’imputato aveva invocato espressamente la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante espletamento della perizia, che, nel giudizio di primo grado, non era stata svolta, mentre, con i motivi aggiu aveva chiesto la acquisizione della consulenza di parte. Posto che la peeizia può essere disposta di ufficio dal Giudice di appello, ai sensi dell’art. 603 co. 3 cod. proc. pen., quale a assolutamente necessaria ai fini della decisione, la tardività con cui sono stati depositati i mo aggiunti si rivela, allora, del tutto ininfluente ai fini della legittimità e ut dell’accertamento peritale svolto dalla Corte di appello, stante l’autonomia dell’attività esple dal Giudice rispetto alla consulenza di parte, solo quest’ultima potendp ritenersi inficiata da tardività (trattandosi, comunque, di un atto che non è stato posto alla base della perizia). sintesi, per un verso, la richiesta di rinnovazione istruttoria era stata validamente espressamente formulata con l’appello principale; dall’altro, la Corte di appello ha agi nell’esercizio delle proprie legittime prerogative, sia disponendo l’esame della consulente di part che conferendo l’incarico peritale.
Non ha pregio neppure il secondo motivo.
La sentenza contiene ampia motivazione sulle ragioni per cui la Corte di appello ha ritenuto che il documento di identità rilasciato alla de COGNOME in data 08 ottobre 2004 non sarebbe stato sottoscritto all’epoca del rilascio, ma solo in sede di rinnovo, nel 2010: questo perché la gra appare estremamente destrutturata e incerta, con ductus disordiNOME e molto tremante, proporzioni non mantenute, caratteristiche grafologiche, queste, tipiche dell’età senile, c
risultano, tuttavia, non coerenti con quelle presenti sui saggi grafici risalenti all’anno 200 tanto desumendo che il decadimento delle condizioni psico fisiche non si era ancora evidenziato in modo tanto manifesto nel 2008 e, quindi, neppure all’epoca della redazione del testamento. Facendo proprie le argomentazioni peritali, con argomenti non illogici, la Corte di appello h dunque, escluso dagli elementi di comparazione coevi al testamento, sia il documento di identità che il relativo cartellino, depositati presso la p.g., e ha considerato altri documenti, certam veridici nella sottoscrizione, coevi all’epoca di redazione del testamento in favore dell’imputa
4. È fondato invece il terzo motivo.
In tema di giudizio di appello, in caso di riforma in senso assolJtorio della sentenza condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, il Giudice non è obbligato alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale media l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 -dep. 03/04/2018- Troise, Rv. 272430). Il Giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, ur non avendo, quindi, l’obbligo generalizzato di rinnovare l’istruzione, in base ai principi della sentenza della Corte E Dan c. Moldavia (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271344 ) – non venendo in rilievo, in tal caso, il principio del superamento del “ragionevole dubbio” (Sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017 Rv. 270721)- è tenuto, tuttavia, come nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. Detta motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una f persuasiva superiore (Sez. 6 n. 51898 del 11/07/201.9, Rv. 278056). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.1. A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, che ha omesso di confrontarsi con la circostanza, emersa pacificamente nel dibattimento, che, nel giugno 2008 (quindi poco più di un anno dopo la redazione del testamento olografo da parte della COGNOME), l’imputata era stata denunciata dalla stessa COGNOME per la falsificazione di un assegno dell’importo di 50.000 euro, condotta per la quale la COGNOME ha subìto condanna definitiva per truffa aggravata.
4.2. Posto che, dalla denuncia (allegata al ricorso), successiva alla data della redazione d testamento olografo, emerge che la de COGNOME riferiva di avere sollevato la COGNOME dall’incarico di badare alle sue faccende quotidiane già nell’agosto 2007 “perché aveva a pretendere che io gli intestassi la casa dove sono domiciliata ed un appezzamento di terreno”, e di essersi recata in banca nell’autunno di quell’anno, unitamente alla figlia, per avere delucidazioni in mer all’incasso dell’assegno, la Corte di appello avrebbe dovuto dare conto della compatibilità logic di tale condotta con la redazione, pochi mesi prima, di un testamento che nominava la denunciata
quale erede universale, e ciò anche alla luce delle dichiarazioni rese dal medico di base in merito alla instabilità emotiva della COGNOME, in rapporto alle denunce-querele presentate nei confront della figlia. La sentenza di appello si è, infatti, concentrata sullo scrutinio dell’autografi scheda testamentaria, senza dare conto, attraverso una convincente motivazione, della razionalità di condotte ulteriori, della COGNOME e della stessa COGNOME ( come detto condannata per truffa aggravata proprio in relazione a quell’assegno), che, lungi dal rafforzare il qua probatorio, fondato essenzialmente sull’esito della perizia grafologica, si pongono, invece, i evidente contrasto logico con la decisione – sostanzialmente coeva – di un lascito di così ampio respiro in favore dell’ imputata.
5. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Giudice civile – nella specie la Corte di appello di Palermo – competente per valore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. sì deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023
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