Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi di
COGNOME NOME, nato a Carmignano il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA,
La COGNOME NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Siena il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 07/07/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal presidente NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da COGNOME e COGNOME, l’annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, in relazione alla condanna civile disposta nei confronti di COGNOME e COGNOME;
udito per COGNOME l’AVV_NOTAIO, presente anche per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsO;
udito per COGNOME l’AVV_NOTAIO, per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito per COGNOME l’AVV_NOTAIO, per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 7 luglio 2022 la Corte di appello Ji Firenze, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza in data 20 marzo 2018 del Tribunale li Firenze, ha, per quanto qui d’interesse, condannato NOME COGNOME alle pene ci legge per il e ; reato del capo H), consistente nella violazione degli art. 81 cpv, 1.0, 481, 483 cod. pen., 19 e 21 legge n. 241 del 1990; ha dichiarato di non dov rsi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati dei capi A2), A5), Mi), B), E), F), G), perché estinti per prescrizione e lo ha assolto dal reato del caio H) per non aver commesso il fatto con revoca RAGIONE_SOCIALEa condanna al risarcimento dei danni; ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per gli stessi reati di sopra perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pera per il reato del capo H);ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati a lui ascritti ai capi E), F) e G) perché estinti per prbscrizione.
2. NOME COGNOME lamenta con il primo motivo di ricorso per cassazione la violazione di legge perché era stato condannato in secondo grado per falso, senza la prova del dolo; con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva reso una motivazione rafforzata nel ribaltare la pronuncia di assoluzione del primo grado.
NOME COGNOME contesta con il primo motivo la violazioni:l di legge e il vizio di motivazione perché era stato erroneamente ritenuto l’autore del progetto RAGIONE_SOCIALEa vasca; l’omessa motivazione sul concorso di persone nel reato; l’omessa motivazione sul dolo; l’omessa motivazione sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove contrarie; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego RAGIONE_SOCIALE‘art. 131-bis cod. pen.; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego RAGIONE_SOCIALEe generiche.
NOME COGNOME deduce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte di appello, pur dichiarando la prescrizione, non aveva valutato la responsabilità per le statuizioni civili; con il secondo l’omessa valutazione del memorandum di intesa.
NOME COGNOME eccepisce con un unico motivo il travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove e contesta la condanna al risarcimento dei danni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati.
Oggetto del processo è la realizzazione di un complesso residenziale all’interno di un’area produttiva dismessa, adibita in origine a tir4oria, sita in Sant’Angelo a Lecore, nel Comune di Campi Bisenzio, da parte RAGIONE_SOCIALEa società
RAGIONE_SOCIALE. L’area era stata inserita nel piano di bonifica RAGIONE_SOCIALEe aree inquinate per cui il Comune aveva espressamente subordinato l’esame RAGIONE_SOCIALEa proposta del piano attuativo all’avvenuta realizzazione di tutti gli interventi di bonifica. Eseguiti tali interventi e approvato il piano di recupero, il 3 giugno 2013 il Comune aveva rilasciato il permesso a costruire relativo alla realizzazione di sette blocchi per un totale di 105 alloggi per una volumetria conveOionale di mc 23.968,45 da imputare a sostituzione edilizia, oltre a mc 1076 dovuti a premi edificatori. Tuttavia, era stata adottata una variante al piano urbanistico che prevedeva un indice di edificabilità dimezzato. Pertanto, il Tribunale aveva affermato che era illegittimo l’art. 160, comma 5, RAGIONE_SOCIALEe “Normé tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico comunale” che prevedeva che i piani attuativi, presentati prima RAGIONE_SOCIALEa variante, fossero valutati secondd la disciplina urbanistica anteriore alla variante; che non ricorrevano i presuppost RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 1 del 2005 per gli accertamenti di conformità rilasciati dal Comune di Campi Bisenzio in relazione alle licenze edilizie rilasciate, non essendovi la doppia conformità degli interventi edilizi; che l’attestazione di Conformità in sanatoria era illegittima perché gli interventi erano qualificabili in totale difformità rispetto al titolo edilizio e non come variazioni essenziali; che i titoli edilizi eran illegittimi stante la difformità dal vero RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione con cui gli ihterventi che si andavano a realizzare erano stati qualificati come ristrutturazone edilizia, nonostante eccedessero i limiti, comportando varianti di sagoma, un diverso profilo plano-volumetrico e una diversa collocazione sul lotto.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale aveva quindi condannato COGNOME, come legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, società cooperativa committente dei lavori; COGNOME come tecnico; COGNOME, come legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, società appaltatrice.
Aveva invece assolto COGNOME dai reati scrittigli ai capi e), f), g) ed h), perché il fatto non costituisce reato. Infatti, aveva accertato che prima del 18 giugno 2015, data in cui era stato nominato consigliere delegato senza alcun potere di rappresentanza, i lavori relativi alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera erano stati pressoché ultimati e nello stesso giorno aveva sottoscritto la comunicazione di fine lavori inviata al Comune di Campi Bisenzio il giorno successivo. Prima di quella data, non aveva svolto alcun ruolo, non aveva presentato documenti prddromici alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa vasca o dei parcheggi, non era stato il promotore dei parcheggi, non aveva incaricato nessun tecnico del frazionamento RAGIONE_SOCIALEe partic Ile, non era stato il destinatario RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza sindacale con cui si era intimato realizzare la vasca di compensazione, non si era occupato del RAGIONE_SOCIALE di a trattativa riguardante la variante di contratto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 15 iiugno 2015. Dunque, non gli poteva essere imputata la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opre abusive,
perché già realizzate e non poteva rispondere RAGIONE_SOCIALEa certificazione ii conformità RAGIONE_SOCIALE‘opera al permesso a costruire, non essendo raggiunta la prov che avesse avuto contezza RAGIONE_SOCIALEa irregolarità RAGIONE_SOCIALEe opere non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comune di Campi Bisenzio.
La Corte di appello di Firenze ha invece ribaltato l’assoluzionil RAGIONE_SOCIALEo COGNOME sul presupposto indimostrato che non avrebbe dovuto firmare un certificato di cui non era sicuro o avrebbe dovuto indicare i terzi che l’avevano indottp in errore.
La condanna è basata su una petizione di principio, non si sonfronta con l’ampia motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione, non distingue in fatto le due contestazioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 481 cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 483 cod. pen. per il quàle costruisce un addebito a titolo di colpa, estraneo a tale tipo di reato che ri hiede il dolo generico (tra le più recenti, Sez. 1, n. 27230 del 11/09/2020, Taroni, Rv. 279785 – 03 e Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041 – 02). Manca la motivazione rafforzata, cioè la Corte territoriale non ha compiutamente indicato le ragioni per cui una determinata prova abbia assunto una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, non ha confutato specificamente i più rilevanti argomenti RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, dando conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa relativa incompletezza o incoerenza, sì da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insosteniblità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti, né infine ha ostruito un ragionamento dotato di una forza persuasiva superiore. E ciò nonost nte l’obbligo di motivazione rafforzata prescinda dalla rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, prevista dall’art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova il suo fondamento nella necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era sentenza di primo grado. La motivazione rafforzata impone, infatti, pervenuta la una cautela decisionale maggiorata nella disanima di quel determinato istitUto di diritto sostanziale o processuale o per quel determinato aspetto RAGIONE_SOCIALEa vicenda giuridica, che si esprima in un apparato giustificativo che dia conto degli spec fici passaggi logici RAGIONE_SOCIALE‘analisi, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 51898 del 11/p7/2019, P., Rv. 278056 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, il ricorso di COGNOME va accolto.
5. Per COGNOME è residuata la sola condanna per il reato del capo h), art. 81 cpv, 110, 481 e 483 cod. pen., come professionista assevesatore (falsa attestazione di fine lavori e di conformità RAGIONE_SOCIALEe opere agli strumenti i. rbanistici, al permesso a costruire e all’Atto di convenzione con riferimento a compensazione non realizzata secondo quanto previsto e al integralmente abusivo negli elaborati progettuali appro rappresentazione nelle planimetrie di variante finale e fine I la vasca di parcheggio ati; falsa vori; falsa
attestazione di conformità, in sede di richiesta RAGIONE_SOCIALEa abitabilità e gibilità edifici realizzati). La Corte territoriale ha affermato che NOME era responsabil RAGIONE_SOCIALEa realizzazione RAGIONE_SOCIALEa vasca di compensazione eseguita in diffòrmità e non completata, perché erano stati realizzati dei parcheggi abusivi, come redattore de progetto. Tale affermazione è incoerente sia con il capo d’innputaziore, sia con g atti processuali da cui era emerso che COGNOME era un tecnico aseveratore. Il ricorrente ha ulteriormente evidenziato che era stato condannateli in concorso senza motivazione sul punto e a dispetto del fatto che i suoi concorriti (COGNOME, COGNOME in primo grado) erano stati considerati estranei al ratto, per era rimasto solo COGNOME, altro tecnico asseveratore. Ha contestato il dolo. COGNOME lamentato l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEe prove a discarico e l’omessa motivazione in merito a una serie di considerazioni decisive, e cioè che il Giudice aveva sbagliato a individuare l’indice di edificabilità previsto dagli strumenti urbanistici, che n era un divieto di realizzazione dei parcheggi, che la vasca di compénsazione era stata costruita in piena conformità con i titoli edilizi conseguiti, che la Oichiara di prescrizione di una serie di reati non legittima la Corte territoriale a omette risposte. Il motivo è fondato perché la decisione di condanna del secndo grado s fonda su poche stringate parole senza un’analisi compiuta dei motilii di appello. L’accoglimento di tale motivo determina l’assorbimento degli altri, completezza, si segnali che non risultava formulata la domanda di ebbene, per applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 131-bis cod. pen., mellitre risultava formulata e non ha avuto risposta la domanda di riconoscimento del e generiche. i S’impone anche per COGNOME l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
6. La COGNOME è stato assolto dal reato del capo h), mentre per gli altri reat stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizion . COGNOME er stato già assolto in primo grado dal reato del capo h), mentre per g i altri re stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in second grado. Entrambi hanno lamentato fondatamente la conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili senza alcun approfondimento. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata effettivamente si risolve in poche battute ed è apodittica. S’imponé pertanto relativo annullamento anche per le loro posizioni con rinvio però al giudice civi sulle statuizioni civili, essendosi esaurita la cognizione del giudice penale.
7. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata, ai fini penali, con rinv ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze, per le posizioni di COGNOME, e va annullata, ai fini civili, con rinvio al Giudice civile conppetente valore in grado di appello
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di COGNOME NOME con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appel o di Firenze. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello
Così deciso, il 7 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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