Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15803 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15803 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 19/12/1989
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’avv.to NOME COGNOME difensore dell’imputato, che ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/4/2024 la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, accogliendo l’appello del Procuratore generale, ritenne COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e lo condannò alla pena di anni uno di reclusione ed C 2.000,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge
processuale per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si rappresenta che la notifica “era stata effettuata a mezzo di posta nelle forme dell’art. 157, co.8 c.p.p. per compiuta giacenza” per cui, essendo all’epoca l’imputato assistito da un difensore di ufficio, non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell’interessato.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e la mancanza di motivazione rafforzata. Si osserva che la Corte territoriale aveva tenuto in considerazione il quantitativo di droga sequestrato, l’ “esistenza di materiale per il confezionamento” e “il comportamento tenuto nell’immediatezza dall’imputato” senza però confrontarsi con gli elementi che avevano indotto il Tribunale ad assolvere l’imputato, venendo così meno all’obbligo di motivazione rafforzata che gravava sulla Corte territoriale.
2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. Si deduce che l’imputato era incensurato e non risultavano a suo carico processi pendenti, i fatti erano risalenti ed era stato riconosciuto il fatto di li entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La non inammissibilità del ricorso impone la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
La notifica è stata tentata al domicilio dichiarato e l’ufficiale giudiziario, do aver constatato, alle ore 15,30 del 12/10/2023 e alle ore 16,00 del 18/10/2023, l’assenza del destinatario e delle altre persone che, a norma dell’art. 157 cod. proc. pen., avrebbero potuto ricevere l’atto, ha provveduto al deposito dell’atto nella casa comunale. E’ stata, inoltre, inviata la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dalla norma.
Il ricorso contesta l’idoneità della notifica a far conoscere all’imputato l celebrazione della fase processuale ma non individua difformità dei modello legale idonee a integrare una causa di nullità.
L’imputato, inoltre, aveva piena contezza della pendenza del procedimento essendo stato arrestato in flagranza di reato e tradotto in vinculis dinanzi che aveva convalidato la misura precautelare. Aveva, inoltre, proceduto a nomina di un difensore di fiducia.
Va, quindi, escluso che l’imputato non avesse conoscenza del process pendente a suo carico.
Supera, invece, il vaglio di ammissibilità il secondo motivo d’impugnazione.
Alla luce di tali premesse interpretative, deve ritenersi che le censure difensive non siano manifestamente infondate.
I cardini dell’assoluzione erano rappresentati: dal quantitativo di droga z2 c 2h4X0 sequestrato, compatibile con la costituzione di una scorta in vista di future assunzioni; dalla detenzione della sostanza all’interno dell’abitazione; dall’assenza di elementi che provassero i contatti con assuntori della sostanza.
Tali elementi sono ignorati dalla sentenza di appello che fa discendere la condanna dall’assegnazione di una maggior capacità dimostrativa della finalità di spaccio ad alcune delle circostanze già valutate dal Tribunale, senza tuttavia considerare quelle di segno contrario che il Tribunale aveva previlegiato. Non si
rinvengono, ad esempio, nella sentenza impugnata elementi relativi alle condizioni reddituali o al fabbisogno giornaliero di droga dell’imputato in grado di smentire
l’ipotesi difensiva secondo cui la droga detenuta costituiva una scorta in vista di future assunzioni. Anche in relazione all’assenza di contatti con gli acquirenti non
viene fornito alcun elemento, ad esempio afferente al breve periodo di osservazione, che privi di forza dimostrativa i dati valorizzati dal Tribunale.
4. All’ammissibilità del motivo, come anticipato, consegue la declaratoria d’improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, essendo il relativo
termine giunto a compimento il 9/5/2024, non essendo intervenuti periodi di sospensione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 1/4/2025