Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17210 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto:
dalla parte civile COGNOME NOME nato a MILANO il 02/03/1980
2.dalla parte civile NOME COGNOME nato a RHO il 14/05/1977
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a IMPERIA il 18/12/1979
avverso la sentenza del 04/06/2024 del Tribunale di Imperia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata Lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. NOME COGNOME il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso
Letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Imperia, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Imperia, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di valida querela nei confronti di NOME COGNOME condannato, a seguito del giudizio di primo grado, alla pena di euro 500,00 di multa per il reato di diffamazione in danno di COGNOME NOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi presenti, che la condotta contestata dovesse essere collocata in un momento anteriore a quello indicato in imputazione, e ritenuto dalla sentenza di primo grado, tra maggio e luglio 2020 e non già nel settembre 2020. Ha ritenuto, di conseguenza, tardiva la querela presentata il 2 novembre 2020.
Le parti civili, per il tramite del loro difensore, avv. NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. Denunciano, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 124 cod.pen. e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, in relazione alla produzione documentale versata in atti, costituita dalla corrispondenza via mail tra l’imputato e le parti civili.
Si dolgono della mancanza di una motivazione rafforzata e della configurabilità della violazione dell’obbligo di renderla, in caso di sovvertimento dell’esito del primo giudizio, come violazione di legge, deducibile, pertanto, anche per reati di competenza del giudice di pace. Sottolineano, inoltre, che: il medesimo imputato, all’udienza dibattimentale davanti il giudice di pace, aveva dichiarato di avere avuto accesso presso l’abitazione delle persone offese alla fine del mese di settembre del 2020; dalle mail intercorse con le persone offese, prodotte all’udienza del 16 marzo 2023, era desumibile che, soltanto in data 25 settembre 2020, l’imputato aveva chiesto alle medesime di potere accedere al loro appartamento, per accertare la causa delle infiltrazioni piovane denunciate, e tale accesso era effettivamente avvenuto in data 29 settembre 2020; il giorno successivo, l’imputato aveva effettuato ulteriore accesso all’interno dell’abitazione delle parti civili, insieme ad un tecnico, e i testi esaminati avevano precisato che la frase diffamatoria era stata pronunciata quando l’imputato si era recato da solo all’interno dell’abitazione delle parti civili.
3.IL Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo giudizio.
Il difensore delle parti civili ha insistito, con memoria depositata telematicamente, nell’accoglimento.
Il difensore dell’imputato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 581 n. 1 lett.c) e d) e dell’art. 581 comma 1-bis cod.proc.pen., oltre che ai sensi dell’art. 606 comma 2-bis cod.proc.pen. in quanto relativo a vizi di motivazione non proponibili in caso di sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.In via preliminare, deve rilevarsi che sussiste l’interesse ad impugnare della parte civile in casi in cui, come nella fattispecie in esame, previo ribaltamento della sentenza di condanna di primo grado sia stato rilevato un difetto di procedibilità dell’azione penale (per difetto o tardività di querela).
Invero il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U., n. 35599 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 253242) – secondo cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica deve intendersi riferito alle ipotesi in cui, essendo mancato un precedente accertamento sul fatto, la parte civile non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’impugnazione in quanto in tale caso non sarebbe configurabile alcun effetto preclusivo o pregiudizievole della decisione ( nei termini di cui all’art. 652 cod. proc. pen.), essendo stata la cognizione penale limitata al riconoscimento della pregiudiziale di rito (Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Rv. 282121 – 01).
Anche successivamente, le Sezioni Unite sono intervenute sul tema, con la sentenza COGNOME, ritenendo ammissibile l’impugnazione della parte civile contro la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, ove con la stessa si contesti l’erroneità di detta dichiarazione (Sez. U n. 28911 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275953).
In particolare, in motivazione è stato precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare detta decisione deriva direttamente dalla previsione
dell’art. 576, comma 1, cod. proc. pen. laddove fa riferimento a tutte le sentenze di proscioglimento, fra le quali, alla stregua della definizione ricavabile dal codice di rito (artt. 529-531 cod. proc. pen.) deve sicuramente riconnprendersi anche la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato e che l’interesse ad impugnare dipende dal vantaggio correlato al ribaltamento della prima pronuncia e all’affermazione di responsabilità dell’imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare “ex novo” il giudizio civile.
1.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, in quanto analogava, dunque, ritenuto sussistente l’interesse delle parti civili ad impugnare la sentenza tenuto conto: dell’accertamento del fatto compiuto nel giudizio di primo grado all’esito del quale l’imputato è stato condannato per il reato in contestazione alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni subiti; del vantaggio conseguibile dalla medesima attraverso il ribaltamento della sentenza impugnata e l’accertamento, sia pure ai soli fini civili, della responsabilità dell’imputato. Va, infine, considerato che, secondo un recente orientamento di questa Corte in sede civile, la corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. p può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente (Sez. 3, n. 517 del 15/01/2020, Rv. 656811-03).
2.Passando all’esame del fulcro delle doglianze articolate in ricorso, le parti civili deducono violazione di legge per non avere il Tribunale reso una motivazione rafforzata, decidendo in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di pace e pervenendo ad un sovvertimento dell’esito di condanna, espresso dal primo giudice, sulla base di una diversa valutazione del quadro probatorio acquisito che lo ha indotto a ritenere la tardività della querela.
2.1.La doglianza è fondata. In particolare, è stato affermato da questa Corte, alla luce dei principi convenzionali e costituzionali di riferimento, che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata da parte del giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base di un percorso ricostruttivo alternativo privo di giustificazione e non adeguatamente confutativo delle difformi conclusioni assunte, così travisando dati fattuali, configura un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza
del giudice di pace, per i quali l’art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall’art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, ha limitato i motivi di ricor per cassazione a quelli di cui all’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 32736 del 25/05/2021, Rv. 281769 – 01; nel medesimo senso anche Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, NOME COGNOME, Rv.281113). In motivazione la stessa sentenza ha precisato la valenza generale del principio della motivazione cd. rafforzata « quale che sia l’esito alterno della pronuncia sulla responsabilità nei due gradi di merito» con la conseguenza di dovere ritenere che «in ipotesi di ribaltamento del giudizio di responsabilità, anche quando venga meno l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva resta, invece, fermo l’onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale – in ogni ipotesi di progressione processuale non conforme – il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività» ( Sez.5, n. 32736 del 25/05/2021, cit.)
Sul medesimo tema, peraltro, una ricognizione sistematica più avanzata dei diversi e convergenti piani in cui si scandisce il tema è stata effettuata dalle Sezioni unite che hanno sottolineato come «La modifica normativa ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell’impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone “al di là di ogni ragionevole dubbio” in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell’oralità, dell’immediatezza nella formazione della prova» (Sez. U, n. 22065, del 28/01/2021, Rv. 281228 – 02, in motivazione), ribadendo la portata generalizzante dell’obbligo di motivazione dissenziente con adeguato standard di persuasività. Ciò significa che l’onere della motivazione rafforzata è primariamente collegato al canone valutativo richiesto per giungere all’affermazione della colpevolezza in termini di certezza, e consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato
2.2. Nella fattispecie in esame il giudice di appello ha proceduto ad una diversa ricostruzione del fatto- in ordine alla sua collocazione temporalesovvertendo l’esito del primo giudizio, senza esplicitare in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a tale conclusione, limitandosi ad un generico richiamo alla “maggior parte delle risultanze dell’istruttoria” senza alcun confronto con la diversa motivazione espressa dal primo giudice, fondata sulle dichiarazioni ritenute attendibili dalle persone offese. Risulta, inoltre, obliterato un confronto con il contenuto delle mail prodotte dalla difesa delle parti civili all’udienza del 16
aprile 2023, ed allegate al ricorso, idonee, secondo l’assunto difensivo, a fornire la prova sulla circostanza, decisiva, in ordine all’effettiva collocazione temporale,
nel settembre 2020, dell’accesso da parte dell’imputato nell’abitazione delle parti civili ricorrenti.
3. In conclusione, il vizio di motivazione, nei termini sopra delineati, comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata agli effetti civili,
con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 11/03/2025.