Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11789 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MODUGNO il 18/12/1989
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 aprile 2023, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava COGNOME Vincenzo responsabile del reato di ricettazione; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME eccependo che:
1.1 la Corte di appello ha omesso una motivazione rafforzata, non avendo tenuto conto di quanto espresso nella sentenza di primo grado, che aveva rilevato la necessità di accertare la piena e perfetta coincidenza de ll’ orario delle telecamere che avevano immortalato Casella all’interno degli esercizi commerciali presso i quali erano stati posti all’incasso i biglietti vincenti del gioco ‘gratta e vinci’ oggetto di furto con quello dei registratori di cassa dove erano stati incassati i
biglietti; mentre il giudice di primo grado, in mancanza di tali accertamento, aveva assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, la Corte di appello era giunta all’opposta conclusione sulla scorta del dato, a suo dire indimostrato, ‘della mera ipote si che l’orario riportato dalle telecamere di videosorveglianza non fosse corrispondente a quello del registratore di cassa’ , senza considerare che la coincidenza oraria era collegata all’orario della telecamera dell’esercizio; la decisione appariva quindi più come il frutto di una rivisitazione dei fatti, generica ed alquanto opinabile, piuttosto che dello sforzo di individuazione delle ragioni per cui una determinata prova può assumere una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Preliminarmente, si deve ribadire che ‘ il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunt e’ (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281404); essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell’appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, 2014, Rv. 258005; n. 46742 dell’08/10/2013, Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell’11/07/2012, Rv. 254617).
Ciò premesso, la Corte di appello ha rilevato che Casella era stato ripreso in due esercizi commerciali nei quali erano stati cambiati i ‘gratta e vinci’, per cui era del tutto inverosimile l’ipotesi del primo giudice secondo cui l’orario delle telecamere poteva non corrispondere con quello dei registratori di cassa, osservando anche che nessuna spiegazione alternativa dei fatti aveva reso l’imputato ; tale osservazione, basata su di una considerazione logica, scardina
l’ipotesi del primo giudice, né viene in alcun modo affrontata, in chiave critica, dall’odierno impugnante.
Si deve ricordare la natura del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, sulla base dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/03/2025