Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28552 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Viterbo il DATA_NASCITA
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza emessa in data 22/12/2023 della Corte di Appello di Roma, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli art 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del
d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALEe, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile AVV_NOTAIO che si è riportata alla memoria scritta depositata in data 03/06/2024 con allegata notula spese ; udito il difensore del ricorrente AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia assolutoria emessa in data 8.11.2022 dal Tribunale di Roma nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME ed appellata dal Pubblico Ministero, ha dichiarato la responsabilità di COGNOME NOME per il delitto di appropriazion indebita della somma di euro 154.000 affidatagli da COGNOME NOME per una operazione di investimento finanziario;
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.
2.1 inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 581, 591, commi 1 lett. c) e 2, 597, comma 1, del codice di rito e vizio di motivazione sotto il profilo della omissione e manifesta illogicità ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. E) cod. proc. pen.
Il giudice di primo grado è pervenuto ad esito assolutorio sulla scorta della deposizione testimoniale della parte civile COGNOME NOME che era ritenuta attendibile e delle prove documentali dalla stessa introdotte, evidenziando peraltro che entrambi gli imputati, in sede di esame, avevano fornito una ricostruzione dei fatti in linea con quella offerta dal COGNOME.
Avverso la pronuncia assolutoria il Pubblico Ministero ha proposto appello che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per difetto della necessaria specificità sotto il profilo della mancata correlazione tra le ragioni poste a base della sentenza di primo grado e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Più precisamente, l’atto di gravame non ha sottoposto a vaglio critico né ha confutato il portato dichiarativo della parte civile e le pro documentali che erano gli elementi probatori posti a base dell’epilogo assolutorio, ma si è unicamente incentrato sulla supposta inattendibilità delle dichiarazioni di
entrambi gli imputati rese in sede di esame, così impugnando un punto della decisione che non costituiva oggetto del convincimento del Giudice di prime cure. L’eccepita inammissibilità è stata disattesa dalla Corte di Appello con una mera formula di stile e dunque con motivazione meramente apparente e illogica (“il Procuratore della Repubblica si è ampiamente confrontato con le argomentazioni sviluppate dal primo Giudice”).
2.2. vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, contradditorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. E) cpp.
La Corte territoriale è pervenuta a giudizio di colpevolezza sulla base del medesimo materiale probatorio esaminato dal giudice di primo grado (gli imputati – chiamati in sede di appello a rendere esame ai sensi dell’art. 603 comma 3 bis cpp – si sono infatti avvalsi della facoltà di non rispondere, limitandosi a rendere dichiarazioni spontanee) e ha violato il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di ribaltamento di una pronuncia assolutoria, deve procedere alla c.d motivazione rafforzata come declinato dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 18620/17, COGNOME. Non solo non ha svolto una rigorosa valutazione degli elementi di prova in atti, ma ha anche tralasciato la valutazione di elementi decisivi, ha sviluppato argomentazioni illogiche e ha travisato alcune parti delle prove dichiarative.
In particolare:
ha ritenuto non provato che l’imputato avesse consegnato l’intera somma ricevuta dal COGNOME a COGNOME (titolare della società RAGIONE_SOCIALE operante nell’Emirato arabo e colui che era il reale investitore), quando invece tale circostanza è stata riferita dalla stessa parte civile e risulta consacrata ne documento denominato “scrittura privata di transazione” attestante l’impegno di COGNOME alla restituzione a COGNOME della somma di 270.000,00 euro, previo riconoscimento di avere ricevuto da questi l’importo di 235.000,00.
Il giudice di appello sostiene che tale documento non sarebbe idoneo a dimostrare la consegna dell’intera somma da parte dell’imputato, ma si tratta di una affermazione illogica in quanto non si comprende per quale ragione il COGNOME avrebbe dovuto assumere l’impegno di restituzione se davvero non avesse ricevuto tale denaro.
ha affermato che il coimputato COGNOME NOME (figlio dell’imputato) aveva riferito in sede di esame che la propria famiglia all’epoca dei fatti si trovava i condizioni economiche non floride tanto da avere subito uno sfratto ed essere onerata di debiti, quando costui non ha reso dichiarazioni di tal fatta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce il difetto del requisito di specificità dell’atto di appello proposto dal pubbl ministero.
1.1. Già sotto il vigore del previgente testo dell’art. 581 lett. d) cod. pro pen. le Sezioni Unite (pronuncia n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) avevano affermato il principio secondo cui “l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragi di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”.
Ancora di recente questa Corte di legittimità, alla luce della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. intervenuta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, ha ribadito che il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, COGNOME, Rv. 273778; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Caruso Rv. 278859; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978).
L’art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, infatti, a pena di inammissibilità, che, nell’atto di gravame, l’appellante deve indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare, le richieste avanzate al giudice di secondo grado ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.
1.2. Tanto premesso, l’appello proposto dal Pubblico Ministero, come già evidenziato dalla Corte territoriale, sia pure in forma sintetica (cfr pagg. 2, 3 e della sentenza impugnata) contiene doglianze miratamente rivolte a contestare sia in fatto che in diritto la motivazione della pronuncia assolutoria rispetto a due specific “punti” della decisione: l’assunto per cui la tesi dell’imputato di avere trasferito COGNOME (reale investitore) l’intera cifra ricevuta da COGNOME NOME da destinare all’operazione non era confutabile con certezza e quello per cui il primo giudice aveva escluso la sussistenza del reato di appropriazione indebita sostenendo che, in ogni caso, almeno una parte della cifra corrisposta da COGNOME all’imputato era confluita nel conto dell’investitore e ciò costituiva indice di u destinazione del denaro esterna alla sfera di COGNOME NOME.
Quanto al primo profilo, il Pubblico Ministero (pagg. da 2 a 4 dell’atto di appello) ha contestato precisamente l’attendibilità della tesi offerta dall’imputato che i giudice di primo grado aveva, invece, ritenuto non confutabile evidenziando che
essa era smentita dalla documentazione acquisita agli atti il cui reale contenuto era stato trascurato dal giudice di primo grado; quanto al secondo profilo, ha posto in luce che, sul piano fattuale, vi era a prova certa dell’utilizzo da parte di COGNOME per fini personali, almeno di parte delle somme ricevute da COGNOME e che, tale condotta era giuridicamente inquadrabile nel reato di appropriazione indebita secondo i principi in tema di rapporto di mandato avente ad oggetto la disponibilità di somme di denaro del mandatario che, con espresso vincolo di destinazione indicato dal mandante, la dirotti a scopi diversi da quelli concordati, in violazione del rapporto fiduciario.
L’atto di gravame del pubblico si è dunque precisamente confrontato con la sentenza appellata confutando, sia in fatto che in diritto, le argomentazioni del primo giudice poste a base della decisione assolutoria.
È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce l’assenza della c.d motivazione rafforzata ad opera della Corte di appello che nel suo argomentare avrebbe anche tralasciato la valutazione di elementi decisivi, avrebbe sviluppato argomentazioni illogiche e travisato alcune parti delle prove dichiarative.
2.1. Il principio della motivazione rafforzata è ormai da anni recepito ed elaborato, come espressione delle fondamentali garanzie di cui agli artt. 24, comma 2, e 111 Cost., dalla giurisprudenza di questa Corte. È sufficiente in proposito ricordare la pronuncia a Sezioni Unite 14 gennaio 2019, n. 14426, COGNOME, che ha affermato, ribadendo quanto già statuito nella precedente pronuncia a Sezioni Unite 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231679, che in caso di riforma della decisione di primo grado «il giudice di appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, in modo da giustificare la riforma del provvedimento impugnato».
Tale indicazione ha trovato amplissima applicazione nella successiva elaborazione giurisprudenziale secondo cui, nel caso di ribaltamento della sentenza assolutoria, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sul medesimo materiale già valutato in prima istanza ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, deve essere sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare carenze o insufficienze della decisione assolutoria la quale, quindi, si rivela, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza; la motivazione rafforzata deve quindi mettere in luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno, confezionando una nuova e compiuta struttura motivazionale
che dia ragione delle difformi conclusioni ( cfr ex multis Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 6 , n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 2845-03; sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 dep. 17.4.2023, B., Rv. 284493-03).
2.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha compiutamente assolto all’onere di motivazione rafforzata, nei termini declinati dalla giurisprudenza di legittimità come sopra ricordati e sviluppato un percorso argomentativo ampio, di intrinseca coerenza logica ed immune da travisamento della prova.
Sul punto va da subito precisato che, come ben si comprende dal corpo dell’articolato apparato argomentativo, il giudice di secondo grado ha inequivocabilmente ritenuto la sussistenza del reato contestato sul piano della materialità che è stato soggettivamente imputato al solo COGNOME NOME con dichiarazione di estraneità del figlio NOME, sicchè la dicitura “conferma nel resto” contenuta nel dispositivo è frutto di un mero errore materiale e non di illogica valutazione essendo evidente, alla luce delle complessive argomentazioni (si vedano, in particolare, le pagg. 8 e 9), che la Corte di merito ha confermato l’esito assolutorio del coimputato ma con la diversa formula del non avere commesso il fatto.
Fatta tale preliminare precisazione, va osservato che la linea portante della decisione riformata, quanto alla posizione dell’odierno ricorrente, si fondava sull’assunto che la contestata appropriazione delle somme corrisposte dalla persona offesa era circostanza non provata oltre il ragionevole dubbio per le seguenti ragioni:
parte della somma di euro 235.000,00 (e cioè 81.000,00) era uscita dalla disponibilità di COGNOME NOME che l’aveva ricevuta da COGNOME NOME ed era confluita, tramite due bonifici, nel conto di una società degli Emirati Arabi Uniti riconducibile a COGNOME, ciò dimostrava come l’imputato avesse dato seguito al mandato affidatogli mediante il trasferimento di parte del capitale al soggetto che avrebbe dovuto operare gli investimenti; in mancanza di prova circa un accordo fraudolento tra lo stesso COGNOME NOME e COGNOME, poteva affermarsi che COGNOME non avesse inteso violare il vincolo di destinazione impresso alle somme consegnategli;
– se era vero che la rimanenza delle somme giacenti era stata impiegata da COGNOME (come da lui stesso ammesso in esame) per esigenze personali e copertura di propri debiti, tuttavia l’imputato aveva dichiarato di avere comunque trasferito a COGNOME la residua somma di euro 154.000,00 mediante vari versamenti in contanti; tale assunto seppure non provato non era tuttavia “confutabile con assoluta certezza”;
-del resto, l’assenza di una previa pattuizione scritta in merito all’impiego della somma versata dal COGNOME aveva consentito all’imputato ampi margini di libertà;
– a poco rilevava che la società degli Emirati Arabi Uniti riconducibile a COGNOME non avesse titolo, nel proprio ordinamento, ad effettuare investimenti finanziari, operando nel settore del commercio e ciò in quanto la natura dell’affare era rimasta del tutto nebulosa.
A fronte di tale apparato argomentativo e delle censure mosse al riguardo dal pubblico ministero appellante, la Corte territoriale ha, invece, affermato la sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, del contestato delitto di appropriazione indebita, sia pure limitatamente alla somma di euro 154.000 (il residuo importo di euro 81.000,00 era stato effettivamente destinato all’operazione finanziaria concordata) e la riconducibilità dello stesso al ricorrente. A tale diversa conclusione è pervenuta confrontandosi con gli argomenti spesi nella sentenza di primo grado, confutando ciascuno di essi, anche con il richiamo a elementi di prova trascurati dal primo giudice e fornendo puntuale e razionale ragione, in primo luogo sul piano fattuale, delle difformi conclusioni assunte, così sviluppando un autonomo ragionamento probatorio idoneo a superare quello posto a base della pronuncia assolutoria di primo grado.
All’esito di tale valutazione, ha ritenuto raggiunta la prova che COGNOME NOME aveva trattenuto per sé una parte (e cioè euro 154.000,00) della somma ricevuta dal COGNOME con l’accordo di un proficuo investimento e ha affermato, in punto di diritto, che tale condotta integrava un fatto appropriativo dovendosi la stessa ricondurre allo schema del mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, la destini a scopi differenti da quelli concordati, così violando il rapporto fiduciario e realizzando la c.d interversione del possesso.
La Corte territoriale non ha valutato diversamente la testimonianza della persona offesa (che, dunque, è stata ritenuta attendibile e correttamente non ne è stata disposta la rinnovazione), bensì ha disatteso lo specifico punto della decisione appellata laddove si affermava che la versione difensiva resa in sede di esame dall’odierno ricorrente non era confutabile.
Al riguardo, il collegio di appello ha richiamato un elemento pretermesso dal primo giudice rappresentato dalla querela per truffa sporta nel novembre 2020 (e cioè tre anni dopo il fatto per cui si procede) da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME nella quale l’imputato aveva candidamente prospettato di avere trasferito al secondo, sola una parte della somma ricevuta da COGNOME per il commissionato investimento e di avere utilizzato il residuo per esigenze personali e per pagare propri debiti. La denuncia in questione, ritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento, costituiva, dunque, la confessione stragiudiziale della condotta appropriativa; in essa non vi era cenno alcuno al fatto che la porzione di denaro trattenuta fosse stata corrisposta al COGNOME in un secondo momento con
versamento in contanti, come sostenuto da COGNOME NOME in sede di esame dibattimentale; piuttosto nella querela era stato lo stesso imputato ad introdurre un elemento di segno esattamente contrario laddove aveva riferito della propria intenzione di trattenere quella somma giustificandola quale compenso per la propria intermediazione e ciò confidando nel fatto che la somma girata a COGNOME avrebbe fruttato a COGNOME quasi un milione di euro.
In secondo luogo, il giudice di appello ha evidenziato come l’odierno ricorrente non aveva allegato alcuna traccia documentale e neppure testimoniale dell’asserito versamento in contanti a COGNOME della somma in un primo tempo trattenuta; era altresì ben poco credibile che un importo di ben euro 154.000 fosse stata corrisposto in contanti, previo singoli prelievi bancomat; all’epoca l’imputato versava in condizioni economiche non floride (come emerso in dibattimento dall’esame del figlio NOME secondo cui la famiglia era onerata di debiti ed aveva subito uno sfratto), sicchè non disponeva certo di somme liquide di tal fatta.
Con riferimento a tale ultimo profilo, la deduzione circa il travisamento della deposizione di COGNOME NOME il quale non aveva mai riferito di difficoltà economiche della famiglia è palesemente errata atteso che il relativo verbale stenotipico (di cui il ricorrente ha chiesto la trasmissione a questa Corte ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.: pag 4 e 5 del ricorso) attesta alla pag. 27 che il dichiarante riferiva di debiti ed anche di uno sfratto.
Sulla scorta della valutazione globale di tali dati, la Corte territoriale ha pertan concluso che la versione resa in giudizio dall’imputato era da considerarsi inattendibile e senz’altro confutabile, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado che l’aveva valutata erroneamente, come dedotto dal pubblico ministero appellante.
La sentenza impugnata ha anche preso in considerazione il tentativo di un accordo intervenuto tra l’imputato e COGNOME per la restituzione a COGNOME della somma di 270.000,00 euro, ma ha ritenuto che tale negoziazione (in concreto non andata a buon fine) non dimostrava che l’imputato avesse effettivamente consegnato all’investitore l’intero importo ricevuto da COGNOME. Al riguardo sottolineava che verosimilmente la somma oggetto della mera ipotesi transattiva non riguardava solo il quantum dovuto a COGNOME, tenuto conto dei complessi rapporti economici intercorrenti tra COGNOME NOME e COGNOME ed attestati nella comunicazione via e-mail del 26 ottobre 2017, acquisita agli atti, con la quale il primo sollecitava il secondo ad inviargli le somme spettanti ad alcuni soggetti che avevano sborsato denaro a fini di investimento.
Si tratta di una considerazione non manifestamente illogica in quanto ancorata ad un dato introdotto nel processo documentale e del tutto coerente con la scrittura privata di transazione prodotta dalla parte civile ( di cui pure il ricorrente ha chiest
la trasmissione a questa Corte ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.: pag 4 e 5 del ricorso).
Il documento in questione, che effettivamente non risulta sottoscritto, rappresenta un riconoscimento di debito pari ad euro 270.000,00 nei confronti di COGNOME NOME da parte dei due COGNOME i quali, con espresso richiamo all’art. 1180 cod. civ. riguardante l’adempimento del terzo, delegavano, senza liberazione di loro stessi, il pagamento a COGNOME, non in virtù del fatto che questi avesse ricevuto il denaro questione bensì “in forza dei loro rapporti con Io stesso che il dott. COGNOME non conosce e ai quali rimane sotto ogni profilo estraneo”.
La Corte territoriale ha infine osservato che del tutto irrilevante era la mancanza di un formale contratto di mandato (agli atti vi era solo una bozza di accordo) stigmatizzato dal primo giudice quale elemento che non consentiva di chiarire i termini della operazione, essendo pacifico in atti, poiché ammesso anche dall’imputato, che le somme affidategli da COGNOME erano destinate ad un investimento finanziario, quali che fossero le più o meno nebulose modalità dell’affare e il rischio insito nello stesso.
In conclusione, la Corte ha indicato precisi dati probatori aderenti alla realtà processuale e tralasciati dal primo Giudice aventi capacità dimostrativa rispetto all’ipotesi accusatoria e ha sviluppato quindi un alternativo ragionamento probatorio che supera le ragioni poste a fondamento dell’esito assolutorio, fornendo compiuta indicazione delle ragioni, non manifestamente illogiche, per le quali il portato dichiarativo reso dall’imputato in sede di esame assumeva, in realtà, una valenza totalmente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni tutte manifestamente infondate; segue altresì la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per il presente giudizio in favore della parte civile COGNOME NOME che si liquida in complessivi euro 2.741,00 oltre accessori di legge, come da notula depositata dal difensore fiduciario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle
ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 2.741,00, oltre accessori di legge.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20 giugno 2024