Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15768 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15768 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
sul luogo dei fatti era risultata presente una telecamera che l’imputato aveva dichiarato essere non funzionante mentre il rappresentante della assicurazione aveva constatato che detta telecamera (al tempo della ispezione) era funzionante.
In particolare, la difesa ha sottolineato la singolare tempistica della vicenda legata alle modifiche del contratto assicurativo, il singolare comportamento dell’assicurato in relazione al progressivo slittamento delle prospettazioni in merito alle modalità ed alle conseguenze dell’asserito furto, la palese inidoneità del luogo di detenzione delle pellicce, nonchØ la sofferenza patrimoniale nella quale all’epoca dei fatti versava la società dell’imputato, elementi tutti in forza dei quali il Tribunale aveva positivamente valutato in chiave accusatoria il predetto compendio indiziario.
Tutto ciò premesso, la difesa della parte civile ricorrente, rileva che la Corte di appello, nel riformare integralmente la sentenza del Tribunale, si sarebbe limitata a porre l’accento sul fatto che la decisione del Tribunale sarebbe stata fondata solo su di una ricostruzione presuntiva dei fatti alla luce di alcune anomalie contenute nella richiesta risarcitoria del COGNOME.
In tal modo – prosegue parte ricorrente – la Corte di appello avrebbe prodotto una motivazione deficitaria per sorreggere l’incidenza riformatrice della decisione di primo grado nonostante fosse gravata da un onere di ‘motivazione rafforzata’ come richiesto dalla giurisprudenza in materia. Nel caso in esame – sempre secondo parte ricorrente – non si rinverrebbe traccia circa il percorso seguito dalla Corte territoriale per pervenire alla valutazione di condivisibilità e di non irragionevolezza della lettura alternativa della prova indiziaria rispetto a quella analiticamente operata dal Tribunale, essendosi la stessa Corte limitata in via apodittica ad enunciare alcuni indizi valorizzati dal giudice di primo grado e pretermettendo in toto l’esame dell’interesse dell’imputato alla commissione del reato.
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Preliminarmente deve darsi atto che in data 25 marzo 2025 Ł pervenuta telematicamente in cancelleria una memoria apparentemente sottoscritta dal (solo) imputato COGNOMEcon allegato documento di identità dello stesso) nella quale risultano indicate una ricostruzione delle risultanze procedimentali con riguardo alla tempistica della stipulazione del contratto di assicurazione e contestazioni circa la correttezza di quanto indicato nel ricorso presentato nell’interesse della Groupama.
Osserva l’odierno Collegio che deve dichiararsi l’inutilizzabilità della sopra menzionata memoria in quanto la stessa non risulta sottoscritta da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte di legittimità.
Passendo all’esame del ricorso, occorre innanzitutto ricordare in punto di diritto che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, Ł tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado e non limitandosi a sovrapporre il proprio soggettivo personale convincimento a quello del giudice di primo grado, omettendo di illustrare le ragioni della ritenuta insostenibilità logica della difforme valutazione di quest’ultimo (in tal senso, ex ceteris : Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282612; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281404).
Ciò doverosamente premesso, occorre però rilevare che la motivazione della sentenza impugnata non presenta i vizi denunciati dalla parte ricorrente.
La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato di ritenere fondate le argomentazioni prospettate dalla difesa dell’imputato in sede di gravame (ritenute condivisibili e non irragionevoli) in relazione al fatto storico del furto, alle integrazioni della denuncia ed alla presenza della telecamera di sorveglianza, così di fatto facendole proprie, ed in tal modo adeguatamente evidenziando le ragioni di dissenso rispetto agli elementi indicati dal Tribunale.
La stessa Corte di appello, in presenza di elementi esclusivamente di natura indiziaria, ha doverosamente rilevato che comunque la ricostruzione operata dal Tribunale era meramente di natura presuntiva e l’ha comparata – con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità – con le contestazioni sollevate dalla difesa dell’imputato giungendo, alla fine, nel ritenere motivatamente, in presenza di elementi comunque privi di certezza ed univocità, che ci si trovi in presenza di un quadro indiziario debole ed equivoco, connotato fondamentalmente da elementi di sospetto tali da consentire distinte alternative in ordine alla spiegazione dei fatti e, di conseguenza, tali da non poter confortare l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Non può esimersi dall’osservare l’odierno Collegio che risulta in tal modo rispettato anche il principio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. secondo il quale l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato può essere affermata solo se gli elementi probatori lo consentono ‘oltre ogni ragionevole dubbio’.
Infine, occorre ricordare, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di
rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15/04/2025.
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME